Proposta di modifica n. 2.9818 al DDL n. 1698

2.9818

IL GOVERNO

Dopo il comma 223, aggiungere i seguenti:

        «223-bis. Al fine di semplificare la realizzazione di opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche e di promuovere i relativi investimenti e le connesse ricadute anche in termini occupazionali, all'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, dopo le parole: ''per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1'', sono aggiunte le parole: ''nonché per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori esistenti, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione'' e dopo la parola: ''autorizzazioni'', sono aggiunte le seguenti: ''incluse quelle'';

            b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

                ''3-bis. In caso di mancato raggiungimento delle intese si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché con le modalità di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

                3-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2 produce gli effetti previsti dall'articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché quelli di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164''.

        223-ter. Le disposizioni di cui al comma 223-bis, lettera a), si applicano, su istanza del proponente, solo alle opere rispetto alle quali sia già stato adottato un decreto di compatibilità ambientale.

        223-quater. L'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito con il seguente:

        ''Il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone, anche per stralci, un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1. Il piano, per le attività sulla terra ferma, è adottato previa intesa con la Regione o le Regioni territorialmente interessate agli stralci di cui al primo periodo. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239''».