Proposta di modifica n. 21.19 al DDL n. 1465

21.19

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, TONINI

VEDI 21.17-21.18-21.19-21.40 (TESTO 2)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo per la provincia autonoma di Bolzano in lingua tedesca e ladina è garantito dalla sede provinciale della società concessionaria che funge anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali. La sede provinciale opera in regime di piena autonomia finanziaria, gestionale e contabile e in diretta dipendenza dalla direzione generale della società concessionaria. Il bilancio di esercizio della sede provinciale garantisce la trasparenza e responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale; indica in modo analitico gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio. Con il contratto di servizio provinciale stipulato tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Il direttore della sede provinciale è nominato dalla società concessionaria d'intesa con la Provincia autonoma di Bolzano ed è responsabile per l'assunzione e gestione del personale e delle risorse finanziarie. Il direttore deve essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4, comma 3, n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Le spese per la sede provinciale sono assunte dalla Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di cui all'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede provinciale avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini previsti dallo stesso comma''».