Proposta di modifica al Nuovo Testo del DDL n. 951, 1082

NT2

GIOVANNI MAURO, RELATORE

Art. 1.

1. Il comune di Sappada è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine.

2. Ogni riferimento al comune di Sappada, contenuto in disposizioni di legge che lo considerano quale parte della regione Veneto e della provincia di Belluno, si intende riferito rispettivamente alla regione Friuli Venezia Giulia e alla provincia di Udine a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Governo è autorizzato ad adottare, anche ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.