Proposta di modifica n. 6.0.3 al DDL n. 1120
Azioni disponibili
6.0.3
SILVESTRO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, ANITORI, BROGLIA, CARDINALI, CIRINNÀ, DEL BARBA, FAVERO, FEDELI, GATTI, RITA GHEDINI, GRANAIOLA, LAI, MANASSERO, MATTESINI, PADUA, PETRAGLIA, ROMANO, BORIOLI, FUCKSIA
RESPINTO
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Riqualificazione della spesa sanitaria a favore della non autosufficienza)
1. Ciascuna regione o provincia autonoma è tenuta ad acquistare direttamente dalle aziende farmaceutiche, con lo sconto minimo sul prezzo previsto dalle norme in vigore, tramite gare indette dalla stessa regione o provincia autonoma o da una azienda sanitaria a tal fine incaricata o da altra centrale di acquisto, medicinali equivalenti appartenenti alla classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, da erogare agli assistiti del Servizio sanitario nazionale tramite le farmacie pubbliche o private, previ accordi con le relative associazioni sindacali. A decorrere dal 2014, le procedure di cui al precedente periodo del presente comma devono riguardare una quota di medicinali sufficiente ad assicurare, tenuto conto dell'incidenza dei dati di spesa di ciascuna regione o provincia autonoma sulla spesa registrata a livello nazionale, un risparmio complessivo annuo, al netto degli oneri per la fornitura dei medicinali agli assistiti, pari ad almeno 300 milioni di euro rispetto alla spesa farmaceutica convenzionata relativa all'anno 2012, certificata dall'AIFA.
2. I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del comma 1 restano nella disponibilità delle regioni e delle province autonome, che li destinano al potenziamento dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare a favore delle persone non autosufficienti o affette da patologie cronico degenerative, con particolare priorità alle persone con patologie che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati su sei o sette giorni in relazione alla criticità e alla complessità del caso. I percorsi assistenziali a domicilio sono integrati, ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, da prestazioni di aiuto personale e assistenza tutelare alla persona erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle Regioni e poste a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento. A tal fine le risorse del Servizio sanitario destinate ordinariamente dalle Regioni e dalle province autonome all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare sono incrementate con i risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1 a decorrere dall'anno 2014».
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Una quota pari a 150 milioni del Fondo è destinata ad aumentare la quota ordinariamente riservata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria integrata».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
– l'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;
– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.