Ordine del Giorno n. G/298/1/CS al DDL n. 298

G/298/1/CS

RITA GHEDINI, DIRINDIN, ASTORRE, GATTI, SANGALLI, SANTINI

ACCOLTO

Il Senato,

premesso che:

il comma 10 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (c.d. decreto sviluppo) stabilisce che "I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.";

il comma 11 del medesimo articolo 12 prevede che i suddetti sistemi di sorveglianza e registri di cui devono essere istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

a tutt'oggi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che istituisce i suddetti sistemi di sorveglianza ed i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di impianti protesici non è stato ancora adottato;

la mancata adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri comporta l'assenza di un importante strumento di monitoraggio e valutazione delle azioni di prevenzione e di qualità delle cure e dei trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e dei trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale;

impegna il Governo:

ad adottare al più presto il decreto istitutivo dei suddetti sistemi di sorveglianza e dei registri in esame al fine di realizzare un adeguato  sistema sorveglianza e di monitoraggio.