Proposta di modifica n. 1.18 al DDL n. 2085-B
Azioni disponibili
1.18
Respinto
Al comma 60, dopo le parole: «senza fornitore di energia elettrica», inserire le seguenti: «o che non abbiano scelto il proprio fornitore», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «come previsto dai successivi commi da 61 a 66, garantendo che l'assegnazione dei clienti e delle imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore avvenga applicando il criterio del prezzo unitario minimo delle forniture e che nessun fornitore possa comunque detenere una quota superiore al 50 per cento del mercato dei clienti finali domestici; tale criterio di assegnazione e tale quota massima di mercato si applicano anche nella definizione delle misure di cui al comma 68».