Proposta di modifica n. 9.0.8 al DDL n. 2860

9.0.8

ORELLANA, LANIECE, BENCINI, ROMANO, URAS

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali)

        1. Alle province delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessiva di 350 milioni di euro per il 2017. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente.

        2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 350 milioni di euro per il 2017, si provvede, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307.».