Proposta di modifica n. 20.3 al DDL n. 1720

20.3

GALLO

VEDI TESTO 2

All'articolo 20 apportare le seguenti modifiche:

 a) sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modifiche:

           a) al comma 1 le parole: ''secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti'' sono sostituite dalle seguenti: ''in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria'';

            b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

        ''1-ter. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di motocicli di potenza pari o superiore a 25 kW è fatto obbligo di indossare dispositivo di paraschiena integrale, omologati in conformità alle norme tecniche comunitarie.'';

            c) al comma 2 le parole: ''le presenti norme'' sono sostituite dalle seguenti: ''le disposizioni di cui al comma 1 e 1-ter'' e dopo le parole: ''mancato uso del casco'' sono inserite le seguenti: ''o del paraschiena'';

            d) al comma 3, le parole: ''previste dal comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''previste dai commi 1 o 1-ter''

            e) al comma 4, dopo le parole: ''o ciclomotori'' sono inserite le seguenti: ''ovvero paraschiena non conformi alle prescrizioni in materia di omologazione'';

            f) al comma 5, le parole: ''I caschi di cui al comma 4'' sono sostituite dalle seguenti: ''I caschi o i paraschiena di cui al comma 4''».

b) al comma 4, primo capoverso, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo il capoverso «9-bis» inserire il seguente: «9-ter. Ai conducenti di velocipedi è fatto obbligo di indossare durante qualunque condizione di marcia un casco protettivo».

        Conseguentemente la rubrica dell'articolo 171 del Codice della strada è mutata in «Uso di dispositivi di sicurezza per gli utenti dei veicoli a due ruote».