Proposta di modifica n. 5.1 al DDL n. 733

5.1

VALDITARA, BALBONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui). – 1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole: "o immobili" sono soppresse;

            b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "se il fatto è commesso su immobili, o su cose di interesse storico o artistico, ovvero sui mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da un mese fino ad un anno e della multa fino ad euro 1.032 e si procede d'ufficio.";

            c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Nei casi di recidiva, per le ipotesi di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione tre mesi fino a due anni e della multa fino ad euro 10.000.".

        2. All'articolo 4, primo comma, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo il numero: "639", sono inserite le seguenti parole: " primo comma".

        3. Chiunque venda bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di anni diciotto, è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.»