Proposta di modifica n. 10.0.200 al DDL n. 755

10.0.200 (testo corretto)

Bergesio, De Carlo, Centinaio, Murelli, Claudio Borghi

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - procedura di infrazione n. 2013/2092)

          1. Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, Agea esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo.

          2. Per le finalità di cui al comma precedente Agea esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti da Agea. La riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo è calcolata con le seguenti modalità:

          a) dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2002/2003, con riduzione lineare in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore;

          b) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2008/2009, i criteri di cui ai commi 3, 4, 4 bis, 4 ter, dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2003 n. 119, sono sostituiti dai seguenti:

          b1) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2005/2006, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) 1392/2001 e dell'art. 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

          I. tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;

          II. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

          III. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

          IV. tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale non risulti superiore al quantitativo stesso;

          Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.

          b2) dalla campagna 2006/2007 alla campagna 2008/2009, ai sensi dell'articolo. 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1468/2006, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

          I. tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente imputato o comunque non più dovuto;

          II. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

          III. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

          IV. tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 5 % o a 15 000 kg, se questo valore è quello più basso;

          V. tra i produttori il cui quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 50 % della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale.

          Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.

          3. In sede di ricalcolo Agea applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 536/1993, dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1392/2001 e dell'articolo 15 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 595/2004, con decorrenza, in conformità al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019.

          4. Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono prive di effetto e vengono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.

          5. La notifica di ricalcolo ai produttori di cui al comma 1 vale quale intimazione al versamento di cui all'articolo 8 quinquies comma 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009 n. 33. I produttori di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica, possono presentare all'AGEA la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-quater e 8-quinquies.

          6. Possono, altresì, accedere al ricalcolo degli importi con le modalità disciplinate ai commi 2 e 3, i produttori che, al più tardi entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-, hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo, escludendo dall'applicazione della presente norma coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successi provvedimenti sia amministrativi che di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte, alla stregua di quanto statuito dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019, a condizione che aderiscano alla possibilità di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009 n. 33 alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-quatere8-quinquies, del medesimo decreto-legge.

          7. A questo fine, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i produttori interessati presentano ad AGEA istanza di ricalcolo del prelievo. Nell'istanza il produttore deve espressamente indicare l'Autorità giudiziaria avanti a cui pende il ricorso e il numero di ruolo dello stesso; deve dichiarare che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto nel comma 6, e che si impegna a corrispondere la somma ricalcolata secondo le modalità rateali disciplinate ai sensi del comma 6. 

          8. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di ricalcolo, il produttore può comunicare ad AGEA che non intende accettarlo e che intende proseguire il contenzioso pendente. Qualora entro tale termine il produttore non invii la comunicazione, il ricalcolo si intende accettato, il produttore è ammesso alla rateizzazione, e il procedimento giurisdizionale pendente viene dichiarato estinto a spese compensate con decreto del Presidente del Collegio giudicante, ovvero del Giudice monocratico investito della controversia. A questo fine, AGEA comunica a ciascun organo giudicante investito della controversia pendente l'avvenuta accettazione del ricalcolo e l'ammissione del produttore alla rateizzazione. Entro venti giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione, ciascuna parte può chiedere con istanza depositata presso l'organo giudicante che venga fissata udienza per la prosecuzione della controversia perché non sussistevano i presupposti per l'estinzione disciplinati dal presente articolo. Il Giudice, fissata l'udienza, qualora ritenga che l'istanza sia infondata conferma con sentenza la dichiarazione di estinzione. Qualora ritenga l'istanza fondata, dispone per la prosecuzione del giudizio.

          9. Qualora AGEA respinga l'istanza di ricalcolo e di rateizzazione di cui ai commi 6 e 7, il produttore interessato può contestare tale decisione presentando motivi aggiunti esclusivamente nell'ambito del procedimento già pendente ai sensi del comma 6.

          10. Il produttore che nell'istanza di ricalcolo e rateizzazione dichiari falsamente che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto nel comma 6, è punito ai sensi degli articoli 483 comma 1 e 640 bis del codice penale.

          11. Il produttore ammesso alla rateizzazione di cui ai commi 6 e 7 che ometta il versamento nei termini della prima rata, decade dalla rateizzazione e si applica a suo carico l'imputazione di prelievo oggetto del ricorso estinto. Al produttore che non versi nei termini le rate successive alla prima, si applicano con riferimento alle rate non versate le vigenti disposizioni in materia di riscossione coattiva del prelievo supplementare, con una maggiorazione degli interessi previsti nel comma 3 di tre punti percentuali.

          12. Nei contenziosi pendenti che non vengano per qualsiasi motivo definiti ai sensi del presente articolo, ovvero negli eventuali giudizi di ottemperanza conseguenti a sentenze passate in giudicato,  il giudice competente, nella eventuale rideterminazione del prelievo dovuto, applica i criteri previsti nel comma 2.

          13. I termini di cui al comma 3-ter, dell'art. 19 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 sono prorogati di ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»