Proposta di modifica n. 1.101 al DDL n. 389
Azioni disponibili
1.101
Barbara Floridia, Ettore Antonio Licheri, De Rosa, Marton
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.»