Proposta di modifica n. 1.101 al DDL n. 389

1.101

Barbara Floridia, Ettore Antonio Licheri, De Rosa, Marton

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.»