Proposta di modifica n. 2.1500/25 al DDL n. 2488
Azioni disponibili
2.1500/25
Augussori, Riccardi, Grassi, Pirovano, Calderoli, Testor (*)
Approvato
All'emendamento 2.1500, al capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1;
2-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole italiane per il rientro al proprio domicilio o per giustificati motivi di salute è consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni."»
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(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Giarrusso, Paragone, Malan e le senatrici Rauti e Drago