Proposta di modifica n. 01.103 al DDL n. 1385

01.103

Stefano ESPOSITO

Approvato (*)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Elezione della Camera dei deputati)

        1. La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al testo unico delle norme per l'elezione della Camera dei deputati e le altre disposizioni in diretta correlazione con le medesime modificazioni, stabilisce::

            a) le liste dei candidati sono presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell'insieme in 100 collegi plurinominali, fatti salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, per le quali sono previste disposizioni particolari;

            b) in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso, i capolista dello stesso sesso non eccedono il sessanta per cento del totale in ogni circoscrizione, nessuno può essere candidato, in più collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci collegi;

            c) l'elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista;

            d) i seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti;

            e) accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il tre per cento dei voti validi, salvo quanto stabilito ai sensi della lettera a);

            f) sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;

            g) sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima, i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;

            h) i collegi elettorali sono determinati con decreto legislativo da emanare entro il termine e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge;

            i) la Camera dei deputati è eletta secondo le disposizioni della presente legge a decorrere dal 1º luglio 2016».

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(*) A seguito dell'approvazione dell'emendamento 01.103, gli emendamenti elencati all'Allegato B risultano preclusi. I subemendamenti riferiti agli emendamenti riportati in tale elenco sono parimenti preclusi.