Proposta di modifica n. 01.102 al DDL n. 1385

01.102

GOTOR, GUERRA, MUCCHETTI, ALBANO, PUPPATO, LO MORO (*)

V. testo 2

All'articolo 1 premettere il seguente:

        «Art. 01 - 1. A decorrere dal 1º luglio 2016, al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito, con possibilità di espressione del voto di preferenza, a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali, collegate ad elenchi circoscrizionali di candidati. In ciascuna circoscrizione, il 30 per cento dei seggi assegnati ad ogni lista è attribuito, con arrotondamento all'unità superiore, a candidati presenti nell'elenco circoscrizionale collegato alla stessa lista, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 83-bis, comma 01, in caso di esaurimento dei candidati dell'elenco. I seggi restanti sono attribuiti ai candidati concorrenti nei collegi plurinominali.

        2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, il territorio nazionale è ripartito in 100 collegi plurinominali, distribuiti nelle 33 circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83";

            b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

        "Art. 3. - 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

        2. Con il medesimo decreto del presidente della Repubblica di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero dei collegi plurinominali, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

        3. Con il decreto di cui al comma 1, è altresì determinato il numero massimo di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione tra quelli assegnabili nell'ambito degli elenchi circoscrizionali di cui all'articolo 1, comma 1, nella misura del 30 per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità superiore";

            c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante nel medesimo rettangolo il contrassegno di ciascuna lista e i nominativi dei candidati presenti nell'elenco circoscrizionale collegato alla lista medesima, nonché, in un riquadro affiancato, due righe utilizzabili per l'espressione del voto di preferenza in favore dei candidati concorrenti nel collegio plurinominale. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo"».

        Conseguentemente, all'articolo 1:

            a) sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4;

            a-bis) sostituire il comma 8 con il seguente:

        «8. Dopo l'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Art. 14-ter. - 1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio sono consentiti ulteriori apparentamenti delle liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo"».

            b) apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 13, lettera a), premettere la seguente lettera:

        «0a) al numero 2), primo periodo, sostituire le parole da: "alle coalizioni e alle liste non collegate" sino a fine periodo con le seguenti: "alle liste e ai relativi contrassegni";

        2) al comma 14, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: "delle liste collegate o", sopprimere, ovunque ricorra, la parola: "singole", sopprimere le parole: "delle coalizioni di liste e", sostituire le parole: "nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti" con le seguenti: "è stabilito";

        3) al comma 17, capoverso l'Art. 83 apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, sopprimere il numero 2);

            b) al comma 1, numero 2-bis), sopprimere le parole: "la coalizione di liste o" e le parole: "non collegata";

            c) al comma 1, numero 3), sopprimere la lettera a);

            d) al comma 1, numero 3), lettera b), sopprimere le parole: "singole" e "non collegate", ovunque ricorrano, e sopprimere le parole da: "nonché" sino alla fine della lettera;

            e) al comma 1, numero 4), sopprimere le parole: "le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e", sopprimere le parole: "lettera b)", sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola" ovunque ricorrano e sopprimere le parole: "coalizioni di liste o singole";

            f) al comma 1, sopprimere il numero 5);

            g) al comma 1, numero 6), sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola";

            h) al comma 1, numero 9), sopprimere la parola: "varie", le parole da: "per ciascuna coalizione di liste, divide" sino a: "alle liste della coalizione medesima. Analogamente", sopprimere le parole: "lettera b" sopprimere le parole: "coalizioni di liste o singole", ovunque ricorrano, sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola", ovunque ricorrano, sopprimere le parole: "coalizioni o singole", sopprimere le parole: "coalizione di liste o alla singola";

            i) al comma 1, sopprimere il numero 10);

            l) al comma 2, sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola" e le parole: "coalizione o della singola";

            m) al comma 3, sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola", ovunque ricorrano, nonché le parole: "coalizioni di liste o singole", ovunque ricorrano;

            n) sopprimere il comma 4;

            o) al comma 5, sostituire le parole: "commi 2, 3 e 4" con le seguenti: "commi 2 e 3", sostituire le parole: "numeri 9) e 10)" con le seguenti: "numero 9)" e sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola" e le parole: "coalizioni di liste o singole";

            p) al comma 6, sopprimere le parole: "o le coalizioni di liste", le parole: "coalizione di liste o singola", le parole: "coalizioni di liste e singole" e sostituire le parole: "dei commi 4 e 5" con le seguenti: "del comma 5";

            q) al comma 7, sostituire le parole: "della coalizione di liste o della lista singola" con le seguenti: "della lista" e sostituire le parole: "delle coalizioni di liste o delle liste singole" con le seguenti: "delle liste";

        3-bis) al comma 17, capoverso "Art. 83", al comma 1, numero 3), lettera b), sostituire le parole: "l'8 per cento" con le seguenti: "il 3 per cento";

        4) al comma 17, capoverso "Art. 83-bis" al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al numero 1), sopprimere le parole: "o delle liste" e le parole: ", di seguito denominate "gruppo di liste" e sostituire le parole: "di ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza";

            b) al numero 2), sopprimere le parole: "o, in caso di coalizioni di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria" sostituire le parole: "alle liste della coalizione maggioritaria" con le seguenti: "alla lista maggioritaria", sostituire le parole: "a ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza", sostituire le parole: "ai gruppi di liste" con le seguenti: "alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza" e sopprimere le parole: "coalizioni di liste o singole";

            c) al numero 3), sostituire le parole: "a ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza", sostituire le parole: "al gruppo di liste" con le seguenti: "alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza" e sostituire le parole: "gruppo di liste" con le seguenti: "lista o gruppo di liste di minoranza", ovunque ricorrano;

            d) al numero 4), sostituire le parole: "alle liste di ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "alle liste del gruppo di liste di minoranza" e sostituire le parole: "quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza";

            e) al numero 5), sostituire le parole: "ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "la lista di maggioranza e il gruppo di liste di minoranza";

        5) al comma 18, capoverso "Art. 84", comma 5, sostituire le parole: "commi 2, 3 e 4" con le seguenti: "commi 2 e 3"».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta