Proposta di modifica n. 01.101 al DDL n. 1385

01.101

GOTOR, BROGLIA, CAPACCHIONE, CASSON, CHITI, CUOMO, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FILIPPI, FILIPPIN, GATTI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI, LO MORO (*)

V. testo 2

All'articolo 1, premettere il seguente:

        «Art. 01 - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale del Titolo I della parte II della Costituzione, ove questa abbia riservato alla Camera dei deputati, il rapporto di fiducia di cui all'articolo 94, comma 1, della Costituzione, al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito, con possibilità di espressione del voto di preferenza, a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali, collegate ad elenchi circoscrizionali di candidati. In ciascuna circoscrizione, il 30 per cento dei seggi assegnati ad ogni lista è attribuito, con arrotondamento all'unità superiore, a candidati presenti nell'elenco circoscrizionale collegato alla stessa lista, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 83-bis, comma 01, in caso di esaurimento dei candidati dell'elenco. I seggi restanti sono attribuiti ai candidati concorrenti nei collegi plurinominali.

        2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, il territorio nazionale è ripartito in 100 collegi plurinominali, distribuiti nelle 33 circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, rassegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83";

            b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

        "Art. 3. - 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

        2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero dei collegi plurinominali, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

        3. Con il decreto di cui al comma 1, è altresì determinato il numero massimo di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione tra quelli assegnabili nell'ambito degli elenchi circoscrizionali di cui all'articolo 1, comma 1, nella misura del 30 per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità superiore";

            c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante nel medesimo rettangolo il contrassegno di ciascuna lista e i nominativi dei candidati presenti nell'elenco circoscrizionale collegato alla lista medesima, nonché, in un riquadro affiancato, due righe utilizzabili per l'espressione del voto di preferenza in favore dei candidati concorrenti nel collegio plurinominale. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo"».

        Conseguentemente, all'articolo 1:

            a) sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4;

            b) apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 13, lettera a), premettere la seguente lettera:

        «0a) al numero 2), primo periodo, sostituire le parole da: "alle coalizioni e alle liste non collegate" sino a fine periodo con le seguenti: "alle liste e ai relativi contrassegni";

        2) Sostituire la lettera c), del comma 14 con la seguente: c)dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        "2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al ballottaggio è stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale".

        3) al comma 17, sostituire il capoverso "Art. 83" con il seguente:

        "Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

        1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

        2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

        3) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi, le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

        4) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

        5) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2-bis), corrisponda ad almeno il 37 per cento del totale dei voti validi espressi;

        6) verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto una cifra elettorale nazionale corrispondente ad almeno il 37 per cento del voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi ovvero abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 618, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale dei voti validamente espressi, aumentata di 15 punti percentuali;

        7) qualora la verifica di cui al numero 7) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 5). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto, di cui al numero 5), per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

        8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'Indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero del seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero del seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti, sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali del quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

        2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 7), abbia dato esito negativo e la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 618, pari almeno alla percentuale, arrotondata alla prima cifra decimale, della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 15 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. Il numero dei seggi aggiuntivi è calcolato con arrotondamento delle parti decimali all'unità intera più prossima. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

        3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra (le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta Il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

        4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.

        5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, .sl procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 321 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma l, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4.

        6. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma l, numero 3); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento delle percentuali di cui al comma l, numero 6), e al comma 2. Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

        7. L'Ufficio centrale nazionale comunica al singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

        8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

        4) al comma 17, sostituire il capoverso «Art. 83-bis» con il seguente:

        «Art. 83-bis. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 8, procede all'attribuzione nei Singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:

        1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide Il totale delle cifre elettorali circoscrizionali della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto all'attribuzione del premio di maggioranza, il quoziente elettorale circoscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;

        2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alla lista maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli Indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

        3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista o al gruppo di liste di minoranza eccedentario vengono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista o al gruppo di liste di minoranza deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

        4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle Iiste del gruppo di liste di minoranza. A tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, procede come descritto al numero 3), secondo periodo e seguenti;

        5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale determinato ai sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per la lista di maggioranza e il gruppo di liste di minoranza.

        2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

        6) Al comma 18, capoverso «Art. 84», comma 5, sostituire le parole: «commi 2, 3 e 4» con le seguenti: «commi 2 e 3».

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(*) Firma aggiunta in corso di seduta