Proposta di modifica n. 1.9 al DDL n. 2683
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1.9
Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 609-terdecies», è inserito il seguente:
«Art. 609-terdecies.1 – (Induzione al viaggio finalizzato a contrarre un vincolo di natura matrimoniale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica o facendo leva su precetti religiosi, induce altri a recarsi all'estero per contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da uno a tre anni, anche se il vincolo non è stato contratto».