Proposta di modifica n. 1.8 al DDL n. 2683

1.8

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 609-terdecies», è inserito il seguente:

        «Art. 609-terdecies. 1. – (Induzione al viaggio finalizzato a contrarre un vincolo di natura matrimoniale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica o facendo leva su precetti religiosi, induce altri a recarsi all'estero per contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da uno a tre anni, anche se il vincolo non è stato contratto».

        e conseguentemente

        capoverso articolo 609-quaterdecies, dopo la parola: «terdecies» sono inserite le seguenti: «e tercedies.1»;

        e conseguentemente

        capoverso articolo 609-quindecies, dopo la parola: «terdecies» sono inserite le seguenti: «e tercedies.1, se commesso nei confronti di minore,»;

        e conseguentemente

        capoverso articolo 609-quindecies, comma 2, dopo la parola: «terdecies» è inserita la seguente: «, 609-tercedies.1,».