Proposta di modifica n. 1.8 al DDL n. 2683
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1.8
Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 609-terdecies», è inserito il seguente:
«Art. 609-terdecies. 1. – (Induzione al viaggio finalizzato a contrarre un vincolo di natura matrimoniale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica o facendo leva su precetti religiosi, induce altri a recarsi all'estero per contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da uno a tre anni, anche se il vincolo non è stato contratto».
e conseguentemente
capoverso articolo 609-quaterdecies, dopo la parola: «terdecies» sono inserite le seguenti: «e tercedies.1»;
e conseguentemente
capoverso articolo 609-quindecies, dopo la parola: «terdecies» sono inserite le seguenti: «e tercedies.1, se commesso nei confronti di minore,»;
e conseguentemente
capoverso articolo 609-quindecies, comma 2, dopo la parola: «terdecies» è inserita la seguente: «, 609-tercedies.1,».