Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2862

Art. 3.

(Disposizioni particolari per le regioni
a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

    1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.