Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2862

Art. 2.

(Fondo nazionale per il recupero, la tutela
e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d’Italia)

    1. Al fine di contribuire all’attuazione degli interventi di recupero e riqualificazione nei comuni e nelle unioni di comuni di cui all’articolo 1, è istituito il Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d’Italia, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è emanato ogni anno un bando di gara, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, destinato ai comuni e alle unioni di comuni che intendono promuovere gli interventi di cui all’articolo 1 della presente legge, ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo. Una quota pari ad almeno il 25 per cento delle risorse del Fondo è destinata agli interventi per i comuni ai quali è stato attribuito il marchio di «borghi antichi d’Italia» ai sensi del comma 6 dell’articolo 1.
    3. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabilite altresì adeguate procedure per il controllo dei progetti degli interventi di riqualificazione e di recupero delle zone di particolare pregio di cui all’articolo 1, comma 2, e per le eventuali revoche dei contributi previsti, nonché le modalità di riparto più idonee ad assicurare priorità agli interventi per i quali gli enti locali abbiano messo a disposizione una percentuale di risorse nella misura minima indicata dal medesimo decreto.
    4. Per l’anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 50 milioni di euro.
    5. All’onere derivante dall’attuazione del comma 4, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
    6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    7. A decorrere dall’anno 2013, al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.