Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2165
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Senato della Repubblica | XVI LEGISLATURA
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N. 2165
| DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) dal Ministro delleconomia e delle finanze (TREMONTI) dal Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA) e dal Ministro per la semplificazione normativa (CALDEROLI) di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI) (V. Stampato Camera n. 3350) approvato dalla Camera dei deputati il 6 maggio 2010 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra laltro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 3 dellarticolo 4 nonché dellarticolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2010, N. 40
Allarticolo 1:
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di cui allarticolo 11» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
al comma 4, dopo le parole: «illeciti fiscali internazionali» sono inserite le seguenti: «e ai fini della tutela del diritto di credito dei soggetti residenti» e le parole: «è obbligatoria» sono sostituite dalle seguenti: «nonché tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni straordinarie, quali conferimenti dazienda, fusioni e scissioni societarie, sono obbligatorie»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Fatta salva la disciplina vigente in materia di indebiti relativi a prestazioni previdenziali e assistenziali, il recupero coattivo delle somme indebitamente erogate dallIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonché dei crediti vantati dallIstituto medesimo ai sensi dellarticolo 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e riconosciuti ai sensi dellarticolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è effettuato mediante ruoli ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6-ter. LINPS provvede a determinare i criteri, i termini e le modalità di gestione delle somme e dei crediti di cui al comma 6-bis nelle fasi antecedenti liscrizione a ruolo.
6-quater. Allarticolo 3, comma 25-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: lattività di riscossione sono inserite le seguenti: , spontanea e coattiva,.
6-quinquies. Il comma 6 dellarticolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è abrogato con effetto dal 1º gennaio 2011».
Allarticolo 2:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità dellamministrazione economico-finanziaria, fermo restando quanto previsto dallarticolo 21, comma 9, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dallarticolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, i soggetti già appartenenti alle diverse categorie di personale dellamministrazione economico-finanziaria, ivi compreso quello di cui allarticolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche esperienze e professionalità, possono essere trasferiti, a domanda, nei ruoli del personale dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle Agenzie fiscali o del Ministero delleconomia e delle finanze, con provvedimento adottato dallAgenzia ovvero dallamministrazione interessata, dintesa con lamministrazione di provenienza, previa verifica della disponibilità di organico e valutate le esigenze organizzative e funzionali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto di natura non regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze. In ogni caso il passaggio di ruolo avviene senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente ai predetti organismi. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico corrisposto allatto dellinquadramento. Per le finalità indicate al presente comma, allarticolo 83, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: Agenzie fiscali sono inserite le seguenti: , nonché tra le predette Agenzie e il Ministero delleconomia e delle finanze,; nello stesso periodo, dopo le parole: fascia in servizio sono inserite le seguenti: presso il Ministero ovvero; nel secondo periodo, dopo le parole: di lavoro in essere presso sono inserite le seguenti: il Ministero ovvero presso. La presente disposizione non si applica al personale in servizio a tempo determinato.
1-ter. Al fine di razionalizzare lassetto organizzativo dellamministrazione economico-finanziaria, potenziando lAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dellarticolo 40 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dalla sezione II del capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le direzioni territoriali delleconomia e delle finanze sono soppresse. La riduzione delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale derivante dal presente comma concorre a realizzare gli obiettivi fissati dallarticolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Le funzioni svolte dalle direzioni territoriali delleconomia e delle finanze sono riallocate prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dellamministrazione generale, del personale e dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello Stato, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze; con i predetti decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire. Il personale in servizio presso le direzioni territoriali delleconomia e delle finanze è trasferito, a domanda, prioritariamente allAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche in soprannumero con riassorbimento al momento della cessazione dal servizio a qualunque titolo, ovvero è assegnato alle ragionerie territoriali dello Stato. Si applica il comma 5-bis dellarticolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive modificazioni. Nei confronti dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato non si applicano le disposizioni di cui allarticolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche allassetto organizzativo interno del Ministero;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Fermo quanto previsto dallarticolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di raccolta del gioco a distanza e fuori dei casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica; è conseguentemente abrogata la lettera b) del comma 11 dellarticolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2-ter. Larticolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge lesercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per lesercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2-quater. La licenza di cui allarticolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui allarticolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, e successive modificazioni. Nellambito del piano straordinario di contrasto del gioco illegale di cui allarticolo 15-ter del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio e alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui allarticolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
2-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-bis a 2-quater, accertate annualmente con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, affluiscono, per lanno 2010, al fondo di cui allarticolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, per lanno 2011, sono destinate al rifinanziamento per lanno 2011 del regime di devoluzione del 5 per mille dellimposta sul reddito delle persone fisiche. A decorrere dallanno 2012 le medesime maggiori entrate, accertate annualmente con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui allarticolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace.
2-sexies. Stante il protrarsi, per motivi tecnici, della sperimentazione dei sistemi di gioco di cui allarticolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, e al fine di determinare la certezza delle condizioni di affidamento dellesercizio e della raccolta agli operatori interessati, le procedure previste dallarticolo 21, comma 7, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono avviate a far data dal 16 maggio 2011. Conseguentemente, al numero 4) del richiamato articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, le parole: 30 giugno 2010 sono sostituite dalle seguenti: 30 novembre 2010.
2-septies. Al fine della deflazione del contenzioso e delleconomicità delle relative procedure, i soggetti di cui allarticolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, possono definire le controversie, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e relative alle attività svolte, fino al 30 giugno 1999, in proprio o da loro partecipate, nellesercizio in concessione del servizio di riscossione, derivanti dalle contestazioni di cui agli articoli 83 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dalle pretese risarcitorie recate da inviti a dedurre di cui allarticolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni, ovvero da atti di citazione introduttivi di giudizi di responsabilità.
2-octies. La definizione di cui al comma 2-septies si realizza con il versamento di un importo pari ad una percentuale delle somme dovute in base alla sentenza impugnata o impugnabile ovvero, in mancanza, allultimo atto amministrativo o allinvito a dedurre o allatto di citazione. Tale percentuale è individuata, con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, in misura pari al rapporto tra il riscosso nel triennio 2006-2008 sui ruoli affidati dallAgenzia delle entrate e il carico affidato dalla stessa Agenzia negli anni 2006 e 2007, al netto di sgravi e sospensioni. Il decreto individua, altresì, il termine e le modalità per il versamento.
2-novies. Una copia della ricevuta del versamento di cui al comma 2-octies è prodotta allorgano amministrativo o giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
2-decies. Restano escluse dalla definizione di cui al comma 2-septies le controversie relative allattività di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle regioni, degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e di quella delle entrate costituenti risorse proprie dellUnione europea.
2-undecies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-septies a 2-decies, pari a 50 milioni di euro nellanno 2010, accertate con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, affluiscono nel medesimo anno, nel limite di 17 milioni di euro, al fondo di cui allarticolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel limite di 3 milioni di euro sono destinate a copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal comma 4-quinquies del presente articolo. La parte residua delle maggiori entrate derivanti dai predetti commi è destinata ad incrementare, nel limite di 30 milioni di euro per lanno 2010, lo stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla rubrica Ministero delleconomia e delle finanze, missione comunicazioni, programma sostegno alleditoria, voce legge n. 67 del 1987. A tal fine, allarticolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono soppresse le parole da: le associazioni le cui pubblicazioni periodiche fino alla fine del comma. A fronte del citato stanziamento, le tariffe postali a favore dei soggetti di cui allarticolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, come modificato dal presente comma, possono essere ridotte con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri; in ogni caso la tariffa agevolata non deve essere superiore al 50 per cento della tariffa ordinaria e deve comunque rispettare il limite massimo di spesa indicato al presente comma. Il rimborso dovuto a favore della società Poste italiane Spa non può essere superiore al predetto importo. Il Ministero dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente comma con riguardo alle disposizioni di cui al terzultimo e quartultimo periodo; nel caso in cui landamento della spesa sia tale da determinare un possibile superamento della spesa autorizzata, con decreto adottato con le modalità indicate al presente comma è stabilita la sospensione o la riduzione dellagevolazione»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei princìpi comunitari in materia di imposta sul valore aggiunto, il numero 16) del primo comma dellarticolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne lesecuzione.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente.
4-quater. Al fine di potenziare lAmministrazione finanziaria, al comma 23-novies dellarticolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: di 3.400.000 euro a decorrere dallanno 2011 sono sostituite dalle seguenti: di 9.300.000 euro a decorrere dallanno 2011.
4-quinquies. Per favorire la trasparenza dei mercati e promuovere un consumo consapevole anche al fine di garantire ai consumatori uninformazione chiara e inequivoca sullorigine dei prodotti immessi in commercio e proteggerli dai falsi, è istituito un fondo presso il Ministero delleconomia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro per lanno 2010 destinato a misure di sostegno e incentivazione in favore delle imprese dei distretti del settore tessile e dellabbigliamento che volontariamente applicano il sistema di etichettatura dei prodotti, di cui alla legge 8 aprile 2010, n. 55. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria delle imprese e le associazioni sindacali e dei consumatori, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quater, pari a 5,9 milioni di euro a decorrere dallanno 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 5 milioni di euro per lanno 2010, si provvede, quanto a 3 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2-undecies, e, quanto a 2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis.
4-septies. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei princìpi comunitari, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 14, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dellarticolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) allarticolo 14, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
4-octies. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 16, comma 1, lettera a), del medesimo decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con provvedimento dirigenziale del Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilita la data entro la quale i soggetti risultati aggiudicatari della gara di cui allarticolo 21 del medesimo decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, effettuano il versamento delle somme dovute allesito dellaggiudicazione. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma per lanno 2010, accertate con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui allarticolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4-novies. Per lanno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo dimposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dellimposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui allarticolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dallarticolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui allarticolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e delluniversità;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
4-decies. Resta fermo il meccanismo dellotto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
4-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, sono stabiliti le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non spettanti.
4-terdecies. Per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al comma 4-novies, lettera e), ai fini dellindividuazione dei soggetti che possono accedere al contributo, delle modalità di rendicontazione e dei controlli sui rendiconti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009. Sono fatti salvi gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato per la disciplina delle modalità di ammissione al riparto del cinque per mille per lanno 2010.
4-quaterdecies. Allattuazione delle disposizioni di cui ai commi da 4-novies a 4-terdecies si provvederà solo successivamente allentrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 2-quinquies.
4-quinquiesdecies. Alla lettera a) del comma 1234 dellarticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e delle fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui allarticolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4-sexiesdecies. Alla lettera a) del comma 5 dellarticolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e delle altre fondazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui allarticolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4-septiesdecies. Sono prorogati al 30 giugno 2010 i termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive previste dallarticolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2007, e dallarticolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008, per lintegrazione documentale delle domande tempestivamente presentate in via telematica, rispettivamente per lesercizio finanziario 2007 e per quello 2008, dagli enti individuati nei commi 4-quinquiesdecies e 4-sexiesdecies».
Allarticolo 3:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui allarticolo 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente lAmministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità:
a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato. Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale è riconosciuto solo nei confronti dellestensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che lattività delle sezioni di cui allarticolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia esaurita entro il 31 dicembre 2012; il mancato rispetto dei predetti carichi è motivo di decadenza dallincarico. Entro il 30 settembre 2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse;
b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dellarticolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla presente lettera restano sospesi fino alla scadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui allarticolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace.
2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lagente della riscossione non può iscrivere lipoteca di cui allarticolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, se limporto complessivo del credito per cui procede è inferiore complessivamente ad 8.000 euro»;
al comma 3:
dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Sono comunque fatte salve le disdette, le revoche o le risoluzioni degli affidamenti o delle convenzioni già intervenute, o che interverranno nel corso della procedura, per cause diverse dalla cancellazione delle medesime società dallalbo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997»;
dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministero dellinterno, possono essere corrispondentemente ridefiniti i termini di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, nonché del rendiconto»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli amministratori delle società ammesse, secondo le disposizioni di cui al presente comma, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, non possono esercitare le funzioni di amministratore e di revisore di società di riscossione di tributi per un periodo di dieci anni»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Allarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: costituisce titolo esecutivo sono inserite le seguenti: , fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, lavvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dallente creditore;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1-bis. I pagamenti delle somme dovute allente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dellente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dallente creditore al concessionario della riscossione. Lente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante lavvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione è opponibile al concessionario.
1-ter. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed è approvato il modello di dichiarazione attestante lavvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione deve essere rilasciata dallente creditore in triplice copia.
1-quater. Nei casi di opposizione allattività di riscossione di cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per lattività di riscossione qualora lente creditore non abbia inviato la comunicazione dellavvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore».
Dopo larticolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Capitale sociale delle società di riscossione dei tributi). 1. Per liscrizione allalbo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui allarticolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:
a) 1 milione di euro per leffettuazione, anche disgiuntamente, delle attività nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente 100.000 abitanti;
b) 5 milioni di euro per leffettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
c) 10 milioni di euro per leffettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
2. I soggetti iscritti allalbo di cui al comma 1 devono adeguare alle predette misure minime il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2010; in ogni caso, fino alladeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare indette a tale fine.
3. È abrogato il comma 7-bis dellarticolo 32 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
Allarticolo 4:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «ad obiettivi di efficienza energetica,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento al parco immobiliare esistente,»;
al secondo periodo, le parole: «23 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «27 dicembre 2006» e dopo le parole: «versate allentrata» sono inserite le seguenti: «del bilancio dello Stato»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai fini dellerogazione dei contributi di cui al comma 1 per lacquisto di gru a torre nel settore delledilizia, previa rottamazione, secondo le modalità stabilite dallarticolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, il contributo è riconosciuto anche nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria e il certificato di rottamazione richiesto è prodotto a cura dellacquirente, ovvero del conduttore nei casi di acquisto tramite locazione finanziaria.
1-ter. I contributi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, per lacquisto di motocicli si intendono applicabili anche allacquisto di biciclette a pedalata assistita, nellambito delle risorse disponibili a tale fine.
1-quater. Qualora lacquirente sia unimpresa, i contributi di cui al comma 1 sono fruibili nei limiti di cui allarticolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, e alla decisione della Commissione europea n. C(2009)4277, del 28 maggio 2009, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dellaccesso al finanziamento nellattuale situazione di crisi finanziaria ed economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dellUnione europea n. C 83 del 7 aprile 2009.
1-quinquies. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, finalizzato allefficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E, di cui al titolo IV della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dellinterno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non superiore a 30 kW. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo, definendo un tetto di spesa massima per ciascun rifugio di cui al presente comma.
1-sexies. Allonere derivante dal comma 1-quinquies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui al comma 2 dellarticolo 39-ter del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
1-septies. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di campionari fatti» sono inserite le seguenti: «nellUnione europea» e le parole: «13 o 14» sono sostituite dalle seguenti: «13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione allattività di fabbricazione di bottoni»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Lagevolazione di cui al comma 2 è fruibile nei limiti di cui allarticolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, e alla decisione della Commissione europea n. C(2009)4277, del 28 maggio 2009, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dellaccesso al finanziamento nellattuale situazione di crisi finanziaria ed economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dellUnione europea n. C 83 del 7 aprile 2009.»;
al comma 5, le parole da: «delle risorse» fino alla fine dellalinea, sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse disponibili iscritte in conto residui di cui allarticolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, che a tal fine sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base con riguardo alle seguenti finalità:»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per lanno 2010, al fine di agevolare il rinnovo della flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui laghi, attraverso lacquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale, è riconosciuto alle imprese esercenti attività di trasporto di persone sui laghi un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale effettuato entro il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di spesa di 700.000 euro per lanno 2010. Tale contributo è riconosciuto a condizione che, per ogni battello acquistato, le predette imprese provvedano contestualmente alla cessazione dellattività e alla demolizione di un battello con propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali che sono definiti con apposito decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, con il quale sono altresì stabiliti gli standard ambientali che devono possedere i battelli solari per accedere allagevolazione.
5-ter. Allonere derivante dallapplicazione del comma 5-bis, pari a 700.000 euro per lanno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nellambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri»;
al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «è ripartito» sono inserite le seguenti: «, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica,» e al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all80 per cento dei finanziamenti ottenuti fino a tale data. Inoltre le predette risorse devono essere destinate a progetti, già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Gli stanziamenti nei limiti della quota relativa alla concessione del finanziamento per lincentivazione e il sostegno dellalta formazione professionale nel settore nautico prevista dal fondo di cui allarticolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ivi compresi quelli iscritti nel capitolo n. 2246 istituito nellambito dellunità previsionale di base 4.1.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impegnati nel triennio 2007-2009, sono utilizzati a decorrere dallanno 2010 per finanziare lincentivazione, il sostegno e i recuperi infrastrutturali per lalta formazione professionale realizzati dagli istituti per le professionalità nautiche le cui richieste siano state dichiarate ammissibili, con relativa convenzione, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003»;
al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la transazione di cui al presente comma non sia stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque accantonato, ai fini innanzitutto della transazione e sulleventuale residuo per quelli previsti dal comma 8, primo periodo, l8 per cento della quota parte del finanziamento statale non ancora erogata. La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, non si applica per i collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e il comma 6 dellarticolo 15 del citato decreto legislativo è abrogato»;
dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. I fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dallavvenuto trasferimento o assegnazione, possono essere revocati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, con conseguente obbligo, a carico delle Autorità interessate, di procedere alla restituzione dei fondi ad esse erogati e non utilizzati. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il suddetto decreto è disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione allammontare del finanziamento erogato. Leventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.
8-ter. Le somme restituite dalle Autorità portuali ai sensi del comma 8-bis sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dellentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la programmazione e il finanziamento di ulteriori interventi infrastrutturali nei porti.
8-quater. Le somme riassegnate ai sensi del comma 8-ter e quelle rivenienti dalle operazioni di surrogazione di cui al comma 8-bis, secondo periodo, sono ripartite fra le Autorità portuali sulla base di un indice di capacità di spesa per gli investimenti infrastrutturali determinato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, sulla base dei pagamenti da esse effettivamente sostenuti a tale titolo tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2009, nonché sulla base della capacità di autofinanziamento di ciascuna Autorità portuale.
8-quinquies. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, sono dettati, ai sensi dellarticolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i princìpi e i criteri di registrazione delle operazioni finanziarie di cui ai commi da 8-bis a 8-quater nei bilanci delle Autorità portuali»;
al comma 9, al primo periodo, le parole: «Agli oneri derivanti», sono sostituite dalle seguenti: «A quota parte degli oneri derivanti» e al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «In attuazione dellarticolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,».
Larticolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. (Attività edilizia libera). 1. Larticolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
Art. 6. (L) - (Attività edilizia libera). 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dellattività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative allefficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti alleliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma delledificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti allesercizio dellattività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dellattività agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dellinizio dei lavori da parte dellinteressato allamministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui allarticolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa lapertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali delledificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro lindice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
3. Linteressato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dellimpresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), linteressato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette allamministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con limpresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, linteressato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui allarticolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo allinteressato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.
7. La mancata comunicazione dellinizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando lintervento è in corso di esecuzione.
8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con lesame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dellarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.
2. Dallattuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Dopo larticolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica). 1. Nel codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo larticolo 87 è inserito il seguente:
Art. 87-bis. (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti). 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui allarticolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui allallegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dellente locale o un parere negativo da parte dellorganismo competente di cui allarticolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti.
2. Il comma 15-bis dellarticolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo che lente gestore dellinfrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dellatto di cui al comma 4».
Testo del decreto-legge | Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni |
Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra laltro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori | Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra laltro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; |
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Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra laltro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, anche in adeguamento alla normativa comunitaria e di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori; |
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Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010; |
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Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delleconomia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; |
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emana |
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il seguente decreto-legge: |
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Articolo 1. | Articolo 1. |
(Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra laltro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere») | (Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra laltro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere») |
1. Per contrastare levasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi allimposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente allAgenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001. | 1. Identico. |
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze può escludere, con proprio decreto di natura non regolamentare, lobbligo di cui al comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al medesimo comma, ovvero di settori di attività svolte negli stessi Paesi; con lo stesso decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, lobbligo può essere inoltre esteso anche a Paesi cosiddetti non black list, nonchè a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti. | 2. Identico. |
3. Per lomissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non si applica larticolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. | 3. Per lomissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di cui allarticolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non si applica larticolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. |
4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali, con decorrenza dal 1º maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento allestero della sede sociale delle società è obbligatoria, da parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui allarticolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nei confronti degli Uffici del Registro imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dellAgenzia delle entrate, dellIstituto nazionale per la previdenza sociale e dellIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro. | 4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali e ai fini della tutela del diritto di credito dei soggetti residenti, con decorrenza dal 1º maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento allestero della sede sociale delle società nonché tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni straordinarie, quali conferimenti dazienda, fusioni e scissioni societarie, sono obbligatorie, da parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui allarticolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nei confronti degli Uffici del Registro imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dellAgenzia delle entrate, dellIstituto nazionale per la previdenza sociale e dellIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro. |
5. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a 4, le disposizioni contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n. 413, e nellarticolo 156, comma 9, del codice della navigazione, si applicano anche allIstituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e allAgenzia delle entrate. Con riferimento a questultima il previo accertamento di cui allarticolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, deve intendersi riferito allassenza di carichi pendenti risultanti dallAnagrafe tributaria concernenti violazioni degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero alla prestazione, per lintero ammontare di detti carichi, di idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da unazienda o istituto di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, fino alla data in cui le violazioni stesse siano definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti allIPSEMA di cui allarticolo 2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono collocati, per lintero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del medesimo articolo. | 5. Identico. |
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti dimposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti dimposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, lAgenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati dintesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonchè ai sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono riversate allentrata del bilancio dello Stato e restano acquisite allerario. Resta ferma lalimentazione della contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti dimposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti. | 6. Identico. |
| 6-bis. Fatta salva la disciplina vigente in materia di indebiti relativi a prestazioni previdenziali e assistenziali, il recupero coattivo delle somme indebitamente erogate dallIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonché dei crediti vantati dallIstituto medesimo ai sensi dellarticolo 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e riconosciuti ai sensi dellarticolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è effettuato mediante ruoli ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. |
| 6-ter. LINPS provvede a determinare i criteri, i termini e le modalità di gestione delle somme e dei crediti di cui al comma 6-bis nelle fasi antecedenti liscrizione a ruolo. |
| 6-quater. Allarticolo 3, comma 25-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «lattività di riscossione» sono inserite le seguenti: «, spontanea e coattiva,». |
| 6-quinquies. Il comma 6 dellarticolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è abrogato con effetto dal 1º gennaio 2011. |
Articolo 2. | Articolo 2. |
(Disposizioni in materia di potenziamento dellamministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane allestero e di adeguamento comunitario) | (Disposizioni in materia di potenziamento dellamministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane allestero e di adeguamento comunitario) |
1. In fase di prima applicazione della direttiva Ecofin del 19 gennaio 2010 in materia di recupero allestero di crediti per imposte italiane: | 1. Identico. |
a) allarticolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti: |
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«Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dallarticolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento allindirizzo della residenza estera rilevato dai registri dellAnagrafe degli italiani residenti allestero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui allarticolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata allindirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e). |
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La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato allAgenzia delle entrate lindirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione; |
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b) le nuove disposizioni in materia di notificazione operano simmetricamente ai fini della riscossione e, conseguentemente, al quinto comma dellarticolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «decreto» sono aggiunte le seguenti: «; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dellarticolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». |
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| 1-bis. Al fine di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità dellamministrazione economico-finanziaria, fermo restando quanto previsto dallarticolo 21, comma 9, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dallarticolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, i soggetti già appartenenti alle diverse categorie di personale dellamministrazione economico-finanziaria, ivi compreso quello di cui allarticolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche esperienze e professionalità, possono essere trasferiti, a domanda, nei ruoli del personale dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle Agenzie fiscali o del Ministero delleconomia e delle finanze, con provvedimento adottato dallAgenzia ovvero dallamministrazione interessata, dintesa con lamministrazione di provenienza, previa verifica della disponibilità di organico e valutate le esigenze organizzative e funzionali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto di natura non regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze. In ogni caso il passaggio di ruolo avviene senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente ai predetti organismi. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico corrisposto allatto dellinquadramento. Per le finalità indicate al presente comma, allarticolo 83, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «Agenzie fiscali», sono inserite le seguenti: «, nonché tra le predette Agenzie e il Ministero delleconomia e delle finanze,»; nello stesso periodo, dopo le parole: «fascia in servizio» sono inserite le seguenti: «presso il Ministero ovvero»; nel secondo periodo, dopo le parole: «di lavoro in essere presso» sono inserite le seguenti: «il Ministero ovvero presso». La presente disposizione non si applica al personale in servizio a tempo determinato. |
| 1-ter. Al fine di razionalizzare lassetto organizzativo dellamministrazione economico-finanziaria, potenziando lAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dellarticolo 40 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dalla sezione II del capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le direzioni territoriali delleconomia e delle finanze sono soppresse. La riduzione delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale derivante dal presente comma concorre a realizzare gli obiettivi fissati dallarticolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Le funzioni svolte dalle direzioni territoriali delleconomia e delle finanze sono riallocate prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dellamministrazione generale, del personale e dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello Stato, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze; con i predetti decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire. Il personale in servizio presso le direzioni territoriali delleconomia e delle finanze è trasferito, a domanda, prioritariamente allAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche in soprannumero con riassorbimento al momento della cessazione dal servizio a qualunque titolo, ovvero è assegnato alle ragionerie territoriali dello Stato. Si applica il comma 5-bis dellarticolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive modificazioni. Nei confronti dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato non si applicano le disposizioni di cui allarticolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche allassetto organizzativo interno del Ministero. |
2. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, si considerano lesivi di tali principi, e conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara; ogni diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se già adottato, è nullo e le somme percepite dai concessionari sono versate allamministrazione statale concedente. Le amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti convenzionali ovvero ladozione di carte dei servizi, ivi incluse quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicurano leffettività di clausole idonee a garantire lintroduzione di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dellinadempimento, nonchè lintroduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio. | 2. Identico. |
| 2-bis. Fermo quanto previsto dallarticolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di raccolta del gioco a distanza e fuori dei casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica; è conseguentemente abrogata la lettera b) del comma 11 dellarticolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. |
| 2-ter. Larticolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge lesercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per lesercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. |
| 2-quater. La licenza di cui allarticolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui allarticolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, e successive modificazioni. Nellambito del piano straordinario di contrasto del gioco illegale di cui allarticolo 15-ter del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio e alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui allarticolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. |
| 2-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-bis a 2-quater, accertate annualmente con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, affluiscono, per lanno 2010, al fondo di cui allarticolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, per lanno 2011, sono destinate al rifinanziamento per lanno 2011 del regime di devoluzione del 5 per mille dellimposta sul reddito delle persone fisiche. A decorrere dallanno 2012 le medesime maggiori entrate, accertate annualmente con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui allarticolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace. |
| 2-sexies. Stante il protrarsi, per motivi tecnici, della sperimentazione dei sistemi di gioco di cui allarticolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, e al fine di determinare la certezza delle condizioni di affidamento dellesercizio e della raccolta agli operatori interessati, le procedure previste dallarticolo 21, comma 7, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono avviate a far data dal 16 maggio 2011. Conseguentemente, al n. 4) del richiamato articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2010». |
| 2-septies. Al fine della deflazione del contenzioso e delleconomicità delle relative procedure, i soggetti di cui allarticolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, possono definire le controversie, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e relative alle attività svolte, fino al 30 giugno 1999, in proprio o da loro partecipate, nellesercizio in concessione del servizio di riscossione, derivanti dalle contestazioni di cui agli articoli 83 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dalle pretese risarcitorie recate da inviti a dedurre di cui allarticolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni, ovvero da atti di citazione introduttivi di giudizi di responsabilità. |
| 2-octies. La definizione di cui al comma 2-septies si realizza con il versamento di un importo pari ad una percentuale delle somme dovute in base alla sentenza impugnata o impugnabile ovvero, in mancanza, allultimo atto amministrativo o allinvito a dedurre o allatto di citazione. Tale percentuale è individuata, con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, in misura pari al rapporto tra il riscosso nel triennio 2006-2008 sui ruoli affidati dallAgenzia delle entrate e il carico affidato dalla stessa Agenzia negli anni 2006 e 2007, al netto di sgravi e sospensioni. Il decreto individua, altresì, il termine e le modalità per il versamento. |
| 2-novies. Una copia della ricevuta del versamento di cui al comma 2-octies è prodotta allorgano amministrativo o giurisdizionale presso il quale pende la controversia. |
| 2-decies. Restano escluse dalla definizione di cui al comma 2-septies le controversie relative allattività di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle regioni, degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e di quella delle entrate costituenti risorse proprie dellUnione europea. |
| 2-undecies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-septies a 2-decies, pari a 50 milioni di euro nellanno 2010, accertate con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, affluiscono nel medesimo anno, nel limite di 17 milioni di euro, al fondo di cui allarticolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel limite di 3 milioni di euro sono destinate a copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal comma 4-quinquies del presente articolo. La parte residua delle maggiori entrate derivanti dai predetti commi è destinata ad incrementare, nel limite di 30 milioni di euro per lanno 2010, lo stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla rubrica «Ministero delleconomia e delle finanze», missione «comunicazioni», programma «sostegno alleditoria», voce «legge n. 67 del 1987». A tal fine, allarticolo 1 comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono soppresse le parole da: «le associazioni le cui pubblicazioni periodiche» fino alla fine del comma. A fronte del citato stanziamento, le tariffe postali a favore dei soggetti di cui allarticolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, come modificato dal presente comma, possono essere ridotte con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri; in ogni caso la tariffa agevolata non deve essere superiore al 50 per cento della tariffa ordinaria e deve comunque rispettare il limite massimo di spesa indicato al presente comma. Il rimborso dovuto a favore della società Poste italiane Spa non può essere superiore al predetto importo. Il Ministero dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente comma con riguardo alle disposizioni di cui al terzultimo e quartultimo periodo; nel caso in cui landamento della spesa sia tale da determinare un possibile superamento della spesa autorizzata, con decreto adottato con le modalità indicate al presente comma è stabilita la sospensione o la riduzione dellagevolazione. |
3. Ai fini della rideterminazione dei princìpi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dallarticolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per lattività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. | 3. Identico. |
4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque già versati al fondo di cui allarticolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-quater del citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Dallattuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. | 4. Identico. |
| 4-bis. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei princìpi comunitari in materia di imposta sul valore aggiunto, il numero 16) del primo comma dellarticolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
| «16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne lesecuzione». |
| 4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente. |
| 4-quater. Al fine di potenziare lAmministrazione finanziaria, al comma 23-novies dellarticolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «di 3.400.000 euro a decorrere dallanno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «di 9.300.000 euro a decorrere dallanno 2011». |
| 4-quinquies. Per favorire la trasparenza dei mercati e promuovere un consumo consapevole anche al fine di garantire ai consumatori uninformazione chiara e inequivoca sullorigine dei prodotti immessi in commercio e proteggerli dai falsi, è istituito un fondo presso il Ministero delleconomia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro per lanno 2010 destinato a misure di sostegno e incentivazione in favore delle imprese dei distretti del settore tessile e dellabbigliamento che volontariamente applicano il sistema di etichettatura dei prodotti, di cui alla legge 8 aprile 2010, n. 55. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria delle imprese e le associazioni sindacali e dei consumatori, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
| 4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quater, pari a 5,9 milioni di euro a decorrere dallanno 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 5 milioni di euro per lanno 2010, si provvede, quanto a 3 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2-undecies, e, quanto a 2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis. |
| 4-septies. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei princìpi comunitari, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
| a) allarticolo 14, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: |
| «e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dellarticolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»; |
| b) allarticolo 14, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente: |
| «e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato». |
| 4-octies. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con provvedimento dirigenziale del Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilita la data entro la quale i soggetti risultati aggiudicatari della gara di cui allarticolo 21 del medesimo decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, effettuano il versamento delle somme dovute allesito dellaggiudicazione. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma per lanno 2010, accertate con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui allarticolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
| 4-novies. Per lanno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo dimposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dellimposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità: |
| a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui allarticolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dallarticolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui allarticolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997; |
| b) finanziamento della ricerca scientifica e delluniversità; |
| c) finanziamento della ricerca sanitaria; |
| d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; |
| e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. |
| 4-decies. Resta fermo il meccanismo dellotto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222. |
| 4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite. |
| 4-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, sono stabiliti le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non spettanti. |
| 4-terdecies. Per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al comma 4-novies, lettera e), ai fini dellindividuazione dei soggetti che possono accedere al contributo, delle modalità di rendicontazione e dei controlli sui rendiconti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009. Sono fatti salvi gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per la disciplina delle modalità di ammissione al riparto del cinque per mille per lanno 2010. |
| 4-quaterdecies. Allattuazione delle disposizioni di cui ai commi da 4-novies a 4-terdecies si provvederà solo successivamente allentrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 2-quinquies. |
| 4-quinquiesdecies. Alla lettera a) del comma 1234 dellarticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui allarticolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460». |
| 4-sexiesdecies. Alla lettera a) del comma 5 dellarticolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle altre fondazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui allarticolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460». |
| 4-septiesdecies. Sono prorogati al 30 giugno 2010 i termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive previste dallarticolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2007, e dallarticolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008, per lintegrazione documentale delle domande tempestivamente presentate in via telematica, rispettivamente per lesercizio finanziario 2007 e per quello 2008, dagli enti individuati nei commi 4-quinquiesdecies e 4-sexiesdecies. |
Articolo 3. | Articolo 3. |
(Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione) | (Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione) |
1. Al fine di potenziare il contrasto allevasione concentrando e razionalizzando le risorse dellAmministrazione finanziaria, si dispone quanto segue per deflazionare e semplificare il contenzioso tributario in essere e accelerarne la riscossione: | 1. Identico. |
a) allarticolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dellarticolo 16» e, dopo le parole: «delloriginale notificato,», sono inserite le seguenti: «ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente allavviso di ricevimento»; |
|
b) allarticolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo, dopo le parole: «previa prestazione» sono inserite le seguenti: «, se limporto delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro,» e, coerentemente, allarticolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «e per il versamento di tali somme» sono inserite le seguenti: «, se superiori a 50.000 euro,»; |
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c) il comma 2 dellarticolo 52 del predetto decreto legislativo è abrogato. |
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2. Le disposizioni di cui allarticolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relative alle sentenze delle commissioni tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale. | 2. Identico. |
| 2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui allarticolo 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente lAmministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità: |
| a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato. Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale è riconosciuto solo nei confronti dellestensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che lattività delle sezioni di cui allarticolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia esaurita entro il 31 dicembre 2012; il mancato rispetto dei predetti carichi è motivo di decadenza dallincarico. Entro il 30 settembre 2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse; |
| b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dellarticolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla presente lettera restano sospesi fino alla scadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui allarticolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace. |
| 2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lagente della riscossione non può iscrivere lipoteca di cui allarticolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, se limporto complessivo del credito per cui procede è inferiore complessivamente ad 8.000 euro. |
3. In caso di crisi di società di riscossione delle entrate degli enti locali, le società che, singolarmente ovvero appartenendo ad un medesimo gruppo di imprese, hanno esercitato le funzioni di cui allarticolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per conto di non meno di cinquanta enti locali e che siano cancellate, con deliberazione ancorchè non dotata di definitività, dallalbo di cui allarticolo 53 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dellarticolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, sono ammesse di diritto, su domanda della società ovvero della società capogruppo, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Sono altresì ammesse di diritto a tali procedure, anche in assenza di domanda, le predette società per le quali venga dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza. In tali casi il commissario è nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze. Lammissione alle procedure, fino allesaurimento delle stesse, comporta la persistenza nei riguardi delle predette società delle convenzioni vigenti con gli enti locali immediatamente prima della data di cancellazione dallalbo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ferme in ogni caso le riaggiudicazioni eventualmente effettuate nel frattempo con gara, nonchè dei poteri, anche di riscossione, di cui le predette società disponevano anteriormente alla medesima data di cancellazione. Su istanza degli enti locali, creditori di somme dovute in adempimento delle predette convenzioni, il commissario può certificare, secondo modalità e termini di attuazione stabiliti con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire allente locale la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. I regolamenti emanati in attuazione dellarticolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto prevedendo, fra laltro, i requisiti per liscrizione allalbo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilità, professionalità e di assenza di cause di incompatibilità, che sono disciplinati graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del soggetto che chiede liscrizione, del numero degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto, singolarmente ovvero in gruppo di imprese, svolge le funzioni di cui allarticolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonchè delleventuale sospensione, cancellazione o decadenza dallalbo in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto. | 3. In caso di crisi di società di riscossione delle entrate degli enti locali, le società che, singolarmente ovvero appartenendo ad un medesimo gruppo di imprese, hanno esercitato le funzioni di cui allarticolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per conto di non meno di cinquanta enti locali e che siano cancellate, con deliberazione ancorché non dotata di definitività, dallalbo di cui allarticolo 53 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dellarticolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, sono ammesse di diritto, su domanda della società ovvero della società capogruppo, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Sono altresì ammesse di diritto a tali procedure, anche in assenza di domanda, le predette società per le quali venga dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza. In tali casi il commissario è nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze. Lammissione alle procedure, fino allesaurimento delle stesse, comporta la persistenza nei riguardi delle predette società delle convenzioni vigenti con gli enti locali immediatamente prima della data di cancellazione dallalbo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ferme in ogni caso le riaggiudicazioni eventualmente effettuate nel frattempo con gara, nonché dei poteri, anche di riscossione, di cui le predette società disponevano anteriormente alla medesima data di cancellazione. Sono comunque fatte salve le disdette, le revoche o le risoluzioni degli affidamenti o delle convenzioni già intervenute, o che interverranno nel corso della procedura, per cause diverse dalla cancellazione delle medesime società dallalbo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Su istanza degli enti locali, creditori di somme dovute in adempimento delle predette convenzioni, il commissario può certificare, secondo modalità e termini di attuazione stabiliti con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire allente locale la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministero dellinterno, possono essere corrispondentemente ridefiniti i termini di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, nonché del rendiconto. I regolamenti emanati in attuazione dellarticolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto prevedendo, fra laltro, i requisiti per liscrizione allalbo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilità, professionalità e di assenza di cause di incompatibilità, che sono disciplinati graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del soggetto che chiede liscrizione, del numero degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto, singolarmente ovvero in gruppo di imprese, svolge le funzioni di cui allarticolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché delleventuale sospensione, cancellazione o decadenza dallalbo in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto. Gli amministratori delle società ammesse, secondo le disposizioni di cui al presente comma, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, non possono esercitare le funzioni di amministratore e di revisore di società di riscossione di tributi per un periodo di dieci anni. |
| 3-bis. Allarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
| a) al comma 1, dopo le parole: «costituisce titolo esecutivo» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, lavvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dallente creditore»; |
| b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: |
| «1-bis. I pagamenti delle somme dovute allente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dellente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dallente creditore al concessionario della riscossione. Lente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante lavvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione è opponibile al concessionario. |
| 1-ter. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed è approvato il modello di dichiarazione attestante lavvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione deve essere rilasciata dallente creditore in triplice copia. |
| 1-quater. Nei casi di opposizione allattività di riscossione di cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per lattività di riscossione qualora lente creditore non abbia inviato la comunicazione dellavvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore». |
| Articolo 3-bis. |
| (Capitale sociale delle società di riscossione dei tributi) |
| 1. Per liscrizione allalbo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui allarticolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato: |
| a) 1 milione di euro per leffettuazione, anche disgiuntamente, delle attività nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente 100.000 abitanti; |
| b) 5 milioni di euro per leffettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti; |
| c) 10 milioni di euro per leffettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti. |
| 2. I soggetti iscritti allalbo di cui al comma 1 devono adeguare alle predette misure minime il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2010; in ogni caso, fino alladeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare indette a tale fine. |
| 3. È abrogato il comma 7-bis dellarticolo 32 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. |
Articolo 4. | Articolo 4. |
(Fondo per interventi a sostegno della domanda in particolari settori) | (Fondo per interventi a sostegno della domanda in particolari settori) |
1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per lanno 2010. Il fondo è finanziato, per 200 milioni di euro, ai sensi del comma 9, nonchè per 50 milioni di euro a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui allarticolo 1, comma 847, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, disponibili iscritte in conto residui e che a tale fine vengono versate allentrata per essere riassegnate al medesimo Fondo, e per ulteriori 50 milioni di euro mediante riduzione dellautorizzazione di spesa, per lanno 2010, di cui allarticolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributi delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi e prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, nonchè ogni ulteriore disposizione applicativa. | 1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, anche con riferimento al parco immobiliare esistente, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per lanno 2010. Il fondo è finanziato, per 200 milioni di euro, ai sensi del comma 9, nonché per 50 milioni di euro a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui allarticolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disponibili iscritte in conto residui e che a tale fine vengono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo, e per ulteriori 50 milioni di euro mediante riduzione dellautorizzazione di spesa, per lanno 2010, di cui allarticolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributi delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi e prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa. |
| 1-bis. Ai fini dellerogazione dei contributi di cui al comma 1 per lacquisto di gru a torre nel settore delledilizia, previa rottamazione, secondo le modalità stabilite dallarticolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, il contributo è riconosciuto anche nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria e il certificato di rottamazione richiesto è prodotto a cura dellacquirente, ovvero del conduttore nei casi di acquisto tramite locazione finanziaria. |
| 1-ter. I contributi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, per lacquisto di motocicli si intendono applicabili anche allacquisto di biciclette a pedalata assistita, nellambito delle risorse disponibili a tale fine. |
| 1-quater. Qualora lacquirente sia unimpresa, i contributi di cui al comma 1 sono fruibili nei limiti di cui allarticolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, e alla decisione della Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dellaccesso al finanziamento nellattuale situazione di crisi finanziaria ed economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dellUnione europea n. C 83 del 7 aprile 2009. |
| 1-quinquies. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, finalizzato allefficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al titolo IV della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dellinterno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non superiore a 30 kW. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo, definendo un tetto di spesa massima per ciascun rifugio di cui al presente comma. |
| 1-sexies. Allonere derivante dal comma 1-quinquies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui al comma 2 dellarticolo 39-ter del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. |
| 1-septies. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
2. È escluso dallimposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13 o 14 della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo dimposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. Lagevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti lacconto dellIRPEF e dellIRES è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente comma. | 2. È escluso dallimposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nellUnione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione allattività di fabbricazione di bottoni della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo dimposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. Lagevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti lacconto dellIRPEF e dellIRES è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente comma. |
3. Lagevolazione di cui al comma 2 è fruibile nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti dimportanza minore fino allautorizzazione della Commissione europea. | 3. Lagevolazione di cui al comma 2 è fruibile nei limiti di cui allarticolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, e alla decisione della Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dellaccesso al finanziamento nellattuale situazione di crisi finanziaria ed economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dellUnione euroepa n. C 83 del 7 aprile 2009. |
4. Con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dellagevolazione di cui al comma 2, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate. | 4. Identico. |
5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare limitatamente alle attività di cui allarticolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e destinazione delle risorse di cui allarticolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, rimaste disponibili nel bilancio relativo allanno finanziario 2010, che a tale fine sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla spesa con riguardo alle seguenti finalità: | 5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare limitatamente alle attività di cui allarticolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e destinazione delle risorse disponibili iscritte in conto residui di cui allarticolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, che a tal fine sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base con riguardo alle seguenti finalità: |
a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate tecnologie duali; | a) identica; |
b) interventi per il settore dellalta tecnologia, per le finalità ed i soggetti di cui allarticolo 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e applicazione delle disposizioni di cui allarticolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; | b) identica; |
c) interventi di cui allarticolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed allarticolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonchè per lavvio di attività di cui allarticolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Allarticolo 2, comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, lultimo periodo è soppresso. | c) identica. |
| 5-bis. Per lanno 2010, al fine di agevolare il rinnovo della flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui laghi, attraverso lacquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale, è riconosciuto alle imprese esercenti attività di trasporto di persone sui laghi un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale effettuato entro il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di spesa di 700.000 euro per lanno 2010. Tale contributo è riconosciuto a condizione che, per ogni battello acquistato, le predette imprese provvedano contestualmente alla cessazione dellattività e alla demolizione di un battello con propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali che sono definiti con apposito decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, con il quale sono altresì stabiliti gli standard ambientali che devono possedere i battelli solari per accedere allagevolazione. |
| 5-ter. Allonere derivante dallapplicazione del comma 5-bis, pari a 700.000 euro per lanno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nellambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
6. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze. Al fondo è trasferito, con il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse destinate allammortamento del finanziamento statale revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorità portuali. | 6. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo è ripartito, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze. Al fondo è trasferito, con il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse destinate allammortamento del finanziamento statale revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorità portuali che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all80 per cento dei finanziamenti ottenuti fino a tale data. Inoltre le predette risorse devono essere destinate a progetti, già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici. |
| 6-bis. Gli stanziamenti nei limiti della quota relativa alla concessione del finanziamento per lincentivazione e il sostegno dellalta formazione professionale nel settore nautico prevista dal fondo di cui allarticolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ivi compresi quelli iscritti nel capitolo 2246 istituito nellambito dellunità previsionale di base 4.1.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impegnati nel triennio 2007-2009, sono utilizzati a decorrere dallanno 2010 per finanziare lincentivazione, il sostegno e i recuperi infrastrutturali per lalta formazione professionale realizzati dagli istituti per le professionalità nautiche le cui richieste siano state dichiarate ammissibili, con relativa convenzione, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003. |
7. È revocato il finanziamento statale previsto per lopera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma», fatta salva la quota necessaria agli adempimenti di cui al terzo e quarto periodo del presente comma. Gli effetti della revoca si estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente generale. Il contraente generale può richiedere, nellambito di una transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al soggetto attuatore, un indennizzo. Lindennizzo è corrisposto a valere sulla quota parte del finanziamento non ancora erogata. Il contratto di mutuo stipulato dal soggetto attuatore continua ad avere effetto nei suoi confronti nei limiti della quota del finanziamento erogata, anche per le finalità di cui al terzo e quarto periodo del presente comma. | 7. È revocato il finanziamento statale previsto per lopera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma», fatta salva la quota necessaria agli adempimenti di cui al terzo e quarto periodo del presente comma. Gli effetti della revoca si estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente generale. Il contraente generale può richiedere, nellambito di una transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al soggetto attuatore, un indennizzo. Lindennizzo è corrisposto a valere sulla quota parte del finanziamento non ancora erogata. Il contratto di mutuo stipulato dal soggetto attuatore continua ad avere effetto nei suoi confronti nei limiti della quota del finanziamento erogata, anche per le finalità di cui al terzo e quarto periodo del presente comma. Qualora la transazione di cui al presente comma non sia stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque accantonato, ai fini innanzitutto della transazione e sulleventuale residuo per quelli previsti dal comma 8, primo periodo, l8 per cento della quota parte del finanziamento statale non ancora erogata. La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, non si applica per i collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e il comma 6 dellarticolo 15 del citato decreto legislativo è abrogato. |
8. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, la quota di finanziamento statale residua allesito della destinazione delle risorse per le finalità di cui ai commi 6 e 7 può essere devoluta integralmente, su richiesta dellente pubblico di riferimento del beneficiario originario, ad altri investimenti pubblici. Qualora, ai sensi del presente comma, quota parte del finanziamento sia devoluta allente pubblico territoriale di riferimento del beneficiario originario, il predetto ente può succedere parzialmente nel contratto di mutuo. Per la residua parte il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse destinate al suo ammortamento sono utilizzate per le finalità del comma 6, ivi incluse le quote già erogate al soggetto finanziatore e non necessarie allammortamento del contratto di mutuo rimasto in essere. | 8. Identico. |
| 8-bis. I fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dallavvenuto trasferimento o assegnazione, possono essere revocati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, con conseguente obbligo, a carico delle Autorità interessate, di procedere alla restituzione dei fondi ad esse erogati e non utilizzati. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il suddetto decreto è disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione allammontare del finanziamento erogato. Leventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica. |
| 8-ter. Le somme restituite dalle Autorità portuali ai sensi del comma 8-bis sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dellentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la programmazione e il finanziamento di ulteriori interventi infrastrutturali nei porti. |
| 8-quater. Le somme riassegnate ai sensi del comma 8-ter e quelle rivenienti dalle operazioni di surrogazione di cui al comma 8-bis, secondo periodo, sono ripartite fra le Autorità portuali sulla base di un indice di capacità di spesa per gli investimenti infrastrutturali determinato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, sulla base dei pagamenti da esse effettivamente sostenuti a tale titolo tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2009, nonché sulla base della capacità di autofinanziamento di ciascuna Autorità portuale. |
| 8-quinquies. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, sono dettati, ai sensi dellarticolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i princìpi e i criteri di registrazione delle operazioni finanziarie di cui ai commi da 8-bis a 8-quater nei bilanci delle Autorità portuali. |
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per lanno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per lanno 2011, si provvede mediante utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dallattuazione degli articoli 1, 2 e 3. A compensazione del minor versamento sullapposita contabilità speciale n. 5343, di complessivi 307 milioni di euro, dei residui iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sul capitolo 7342, ai sensi dellarticolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, una ulteriore quota delle predette maggiori entrate pari a 111,1 milioni di euro per lanno 2011 e 100 milioni di euro per lanno 2014, rimane acquisita allentrata del bilancio dello Stato ed una quota pari a 95,9 milioni di euro per lanno 2012 viene versata sulla contabilità speciale n. 5343 per le finalità di cui allultimo periodo del medesimo articolo 8, comma 1, lettera a). La restante parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento concorre alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica. | 9. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per lanno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per lanno 2011, si provvede mediante utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dallattuazione degli articoli 1, 2 e 3. In attuazione dellarticolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a compensazione del minor versamento sullapposita contabilità speciale n. 5343, di complessivi 307 milioni di euro, dei residui iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sul capitolo 7342, ai sensi dellarticolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, una ulteriore quota delle predette maggiori entrate pari a 111,1 milioni di euro per lanno 2011 e 100 milioni di euro per lanno 2014, rimane acquisita allentrata del bilancio dello Stato ed una quota pari a 95,9 milioni di euro per lanno 2012 viene versata sulla contabilità speciale n. 5343 per le finalità di cui allultimo periodo del medesimo articolo 8, comma 1, lettera a). La restante parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento concorre alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica. |
Articolo 5. | Articolo 5. |
(Attività edilizia libera) | (Attività edilizia libera) |
1. Larticolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: | 1. Identico: |
«Art. 6. (L) (Attività edilizia libera). 1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nellosservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dellattività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative allefficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo: | «Art. 6. (L) (Attività edilizia libera). 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dellattività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative allefficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: |
a) gli interventi di manutenzione ordinaria; | a) identica; |
b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui allarticolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali delledificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; | soppressa |
c) gli interventi volti alleliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma delledificio; | b) identica; |
d) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; | c) identica; |
e) i movimenti di terra strettamente pertinenti allesercizio dellattività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; | d) identica; |
f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; | soppressa |
g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dellattività agricola; | e) identica. |
h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro lindice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale; | soppressa |
i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; | soppressa |
l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. | soppressa |
2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con lesame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dellarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni. 3. Prima dellinizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), h), i) e l), linteressato, anche per via telematica, comunica allamministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera b), i dati identificativi dellimpresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. | 2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dellinizio dei lavori da parte dellinteressato allamministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui allarticolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa lapertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali delledificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; |
| c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro lindice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; |
| d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; |
| e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. |
| 3. Linteressato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dellimpresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. |
| 4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), linteressato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette allamministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con limpresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. |
| 5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, linteressato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui allarticolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. |
| 6. Le regioni a statuto ordinario: |
| a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2; |
| b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo allinteressato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4; |
| c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma. |
| 7. La mancata comunicazione dellinizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando lintervento è in corso di esecuzione. |
(Si veda, in analoga formulazione, il comma 2 del capoverso «Art. 6») | 8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con lesame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dellarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni». |
4. Dallattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». | 2. Dallattuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Articolo 5-bis. |
| (Modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti |
| 1. Nel codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo larticolo 87 è inserito il seguente: |
| «Art. 87-bis. - (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti). 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui allarticolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui allallegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dellente locale o un parere negativo da parte dellorganismo competente di cui allarticolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti». |
| 2. Il comma 15-bis dellarticolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente: |
| «15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo che lente gestore dellinfrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dellatto di cui al comma 4». |
Articolo 6. |
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(Entrata in vigore) |
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1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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Dato a Roma, addì 25 marzo 2010. |
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NAPOLITANO |
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Berlusconi Tremonti Scajola Calderoli Matteoli |
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Visto, il Guardasigilli: Alfano |
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