Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1561

Art. 1.

(Esercizio del voto degli studenti universitari alle elezioni per il Parlamento europeo)

    1. Dopo l’articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

    «Art. 3-bis. – 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano studenti presso una università la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto possono votare, previa esibizione del certificato elettorale e del certificato di iscrizione all’università, in una delle sezioni del comune in cui la propria università o la propria facoltà ha una sede. Si applicano le disposizioni stabilite dall’articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per le elezioni della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
    2. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano studenti presso una università la cui sede centrale è ubicata all’estero e sono ivi temporaneamente domiciliati possono votare per corrispondenza. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni stabilite dalla legge 27 dicembre 2001, n.  459, che reca norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero».