Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1561
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Art. 1.
(Esercizio del voto degli studenti universitari alle elezioni per il Parlamento europeo)
1. Dopo larticolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano studenti presso una università la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto possono votare, previa esibizione del certificato elettorale e del certificato di iscrizione alluniversità, in una delle sezioni del comune in cui la propria università o la propria facoltà ha una sede. Si applicano le disposizioni stabilite dallarticolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per le elezioni della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano studenti presso una università la cui sede centrale è ubicata allestero e sono ivi temporaneamente domiciliati possono votare per corrispondenza. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni stabilite dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, che reca norme per lesercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti allestero».