Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1561
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Senato della Repubblica | XVI LEGISLATURA
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N. 1561
| DISEGNO DI LEGGE diniziativa dei senatori CECCANTI, LUMIA, ADAMO, BIANCHI, BIANCONI, CHITI, FONTANA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, LUSI, MALAN, MICHELONI, MONGIELLO, MORANDO, NEGRI, NEROZZI, PETERLINI, RANDAZZO, SANNA, SBARBATI, THALER AUSSERHOFER e TONINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2009 Disposizioni per lesercizio del diritto di voto degli studenti universitari
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Onorevoli Senatori. Gli studenti universitari sono un segmento molto importante del Paese sia dal punto di vista quantitativo sia qualitativo. Molti di essi sono spinti per varie ragioni a studiare in località situate a molti chilometri di distanza dal proprio luogo di residenza, situazione che rende difficile lesercizio del diritto di voto, non solo perché il periodo elettorale viene di norma a coincidere con sessioni di esame particolarmente impegnative ma anche perché gli sconti elettorali previsti per chi viaggia in treno, autostrada, mare o aereo sono applicati sulle tariffe intere, rendendo tale agevolazione addirittura meno conveniente dei normali viaggi economici.
Il presente disegno di legge, che riprende il testo di una proposta del deputato Gambini (n. 6346 della XIV Legislatura) cerca di accogliere anche le sollecitazioni giunte da più parti in questi giorni, con una petizione on-line che in poco tempo ha raccolto più di 3.000 firme, e di risolvere il problema rispetto alle elezioni politiche ed europee, tenendo conto della specificità di entrambe le consultazioni.
Le uniche soluzioni praticabili sembrano, sia per quanto riguarda le elezioni per il Parlamento europeo sia per le elezioni politiche, la possibilità di voto nella circoscrizione ove ha sede luniversità la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto, e per le sedi ubicate allestero, con il voto per corrispondenza per gli studenti ivi temporaneamente domiciliati, applicando per quanto possibile la normativa prevista per lesercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti allestero, prevedendo tutte le opportune garanzie di segretezza del voto. Diversamente, lo spostamento di centinaia di elettori, talora anche di qualche migliaio, da una circoscrizione ad unaltra potrebbe alterare la logica di un sistema basato sulle circoscrizioni, alterandone i risultati, anche in modo non pianificato.
Si tratterebbe così di un primo esperimento i cui risultati potrebbero poi essere attentamente valutati anche al fine di estenderlo ad altre categorie di elettori aventi i medesimi problemi di pendolarismo a forti distanze. Riteniamo, infatti, che la garanzia del diritto di voto si sostanzi non solo in una garanzia di legge ma che debba essere accompagnata da misure che garantiscano a tutti leffettivo esercizio di questo diritto.
Per questo motivo, si auspica un esame in tempi rapidi del presente disegno di legge.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Esercizio del voto degli studenti universitari alle elezioni per il Parlamento europeo)
1. Dopo larticolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano studenti presso una università la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto possono votare, previa esibizione del certificato elettorale e del certificato di iscrizione alluniversità, in una delle sezioni del comune in cui la propria università o la propria facoltà ha una sede. Si applicano le disposizioni stabilite dallarticolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per le elezioni della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano studenti presso una università la cui sede centrale è ubicata allestero e sono ivi temporaneamente domiciliati possono votare per corrispondenza. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni stabilite dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, che reca norme per lesercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti allestero».
(Esercizio del voto per corrispondenza degli studenti universitari alle elezioni della
Camera dei deputati)
1. Dopo larticolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:
«Art. 48-bis. 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano studenti presso una università la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto, ovvero si trovino allestero, possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata al comune nelle cui liste è iscritto lelettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni secondo modalità fissate da apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dellinterno, allegando il certificato di iscrizione alluniversità.
3. Entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune invia allelettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:
a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;
b) le schede elettorali con relativa busta;
c) la busta recante lindirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste lelettore è inserito;
d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.
4. Lelettore esprime il proprio voto e introduce le schede nella apposita busta che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente.
5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la votazione vengono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, ciascuna al Presidente della sezione elettorale nelle cui liste lelettore è incluso. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede il giorno delle votazioni, ovvero pervenute non integre, vengono aperte alla presenza del Segretario generale del comune per verificare la presenza dei tagliandi; sulla base dei tagliandi viene redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del Segretario comunale senza aprire le buste con le schede.
6. Prima dellavvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta lintegrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnatigli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione gli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata, la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere linterno, la inserisce nellurna. Riporta sul verbale la eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda, nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione».
(Esercizio del voto per corrispondenza degli studenti universitari alle elezioni del Senato della Repubblica)
1. Dopo larticolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per lelezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano studenti presso una università la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto, ovvero si trovino allestero, possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata al comune nelle cui liste è iscritto lelettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni secondo modalità fissate da apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dellinterno, allegando il certificato di iscrizione alluniversità.
3. Entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune invia al cittadino che ne ha fatto richiesta un plico contenente:
a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;
b) le schede elettorali con relativa busta;
c) la busta recante lindirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste lelettore è inserito;
d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.
4. Lelettore esprime il proprio voto e introduce le schede nella apposita busta che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente.
5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la votazione vengono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, ciascuna al presidente della sezione elettorale nelle cui liste lelettore è incluso. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede il giorno delle votazioni, ovvero pervenute non integre, vengono aperte alla presenza del segretario generale del comune per verificare la presenza dei tagliandi; sulla base dei tagliandi viene redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede.
6. Prima dellavvio delle operazioni di voto, il Presidente della sezione elettorale verifica a sua volta lintegrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnatigli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione gli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata, la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere linterno, la inserisce nellurna. Riporta sul verbale la eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda, nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione».