Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1108

        All’articolo 7:

            al comma 1, capoverso:

                al primo periodo, le parole: «scuole di specializzazione mediche» sono sostituite dalle seguenti: «scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia»;
                al secondo periodo, la parola: «superino» è sostituita dalla seguente: «superano»;

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifica del comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia».