Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1108
Azioni disponibili
al comma 1, la parola: «contenimento» è sostituita dalla seguente: «razionalizzazione»; le parole: «di cui al relativo comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64» e, dopo le parole: «istituzioni scolastiche», sono inserite le seguenti: «della scuola primaria»;
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto allinsegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto allorario dobbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui allarticolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dallapplicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1º settembre 2009. A seguito della predetta verifica, per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per lanno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo distituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dellarticolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti allapplicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-ter. La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a partire dallanno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico».