Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1108
Azioni disponibili
al comma 1, le parole: «è espressa in decimi ed illustrata» sono sostituite dalle seguenti: «sono effettuate mediante lattribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta allunanimità, possono non ammettere lalunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione»;
al comma 2, le parole: «è espressa in decimi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché la valutazione dellesame finale del ciclo sono effettuate mediante lattribuzione di voti numerici espressi in decimi»;
al comma 3 sono premesse le parole: «Nella scuola secondaria di primo grado,» e dopo la parola: «ottenuto» sono inserite le seguenti: «, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe,»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il comma 4 dellarticolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
4. Lesito dellesame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dallalunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il comma 3 dellarticolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato»;
al comma 5, dopo le parole: «degli studenti» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni,».