Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1108

        All’articolo 3:

            al comma 1, le parole: «è espressa in decimi ed illustrata» sono sostituite dalle seguenti: «sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate»;
        dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione»;

            al comma 2, le parole: «è espressa in decimi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché la valutazione dell’esame finale del ciclo sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi»;
            al comma 3 sono premesse le parole: «Nella scuola secondaria di primo grado,» e dopo la parola: «ottenuto» sono inserite le seguenti: «, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe,»;
        dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. Il comma 4 dell’articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
        “4. L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi“»;

            il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. Il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato»;

            al comma 5, dopo le parole: «degli studenti» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni,».