Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1108

        All’articolo 2:

            al comma 1, dopo le parole: «previsto dal» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l’anno 2008, a seguito di quanto disposto dall’articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l’edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l’individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari»;

            al comma 2, le parole: «espressa in decimi» sono sostituite dalle seguenti: «effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi»;
            al comma 3, secondo periodo, le parole: «al voto insufficiente» sono sostituite dalle seguenti: «al voto inferiore a sei decimi».