Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 804

Art. 6.

(Clausola di invarianza)

    1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All’attuazione della medesima si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.