Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 804

Art. 5.

(Responsabilità civile per danni)

    1. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell’ambito degli strumenti dell’Unione europea, lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato in territorio italiano, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune.