Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 804

Art. 3.

(Modifica dell’articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale)

    1. All’articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

        «d) i documenti acquisiti all’estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune nel territorio dello Stato italiano;».