Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 804
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(Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale)
1. Dopo larticolo 371-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 371-ter. (Procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni). 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati nei confronti di organizzazioni criminali operanti in più Stati, in relazione ai reati puniti dalla legge italiana con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione, quali in particolare i reati relativi al traffico di stupefacenti, alla tratta di esseri umani, al riciclaggio, alla corruzione ed alla pirateria informatica, e vi sia lesigenza di compiere indagini particolarmente complesse.
2. La richiesta di cui al comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dellarticolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la corte di appello; nei casi indicati dallarticolo 371-bis, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.
3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. Lautorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa delliniziativa il procuratore generale presso la corte di appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui allarticolo 51, comma 3-bis, ai fini delleventuale coordinamento investigativo.
4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero titolare dellindagine.
Art. 371-quater. (Procedura passiva di costituzione di squadre investigative comuni). 1. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dallautorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa delliniziativa il procuratore generale presso la corte di appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui allarticolo 51, comma 3-bis, ai fini delleventuale coordinamento investigativo.
2. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 allautorità giudiziaria competente, dandone avviso allautorità straniera richiedente.
3. Se nella richiesta di costituzione di squadra investigativa comune è previsto il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai princìpi fondamentali dellordinamento giuridico italiano, il procuratore della Repubblica, sentito il procuratore generale presso la corte di appello, comunica allautorità dello Stato estero richiedente il rigetto della richiesta.
4. Nel caso di cui al comma 3, il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al Ministro della giustizia il provvedimento di rigetto della richiesta di costituzione di squadre investigative comuni.
Art. 371-quinquies. (Contenuto dellatto costitutivo della squadra investigativa comune). 1. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nellarticolo 371-ter, comma 2, il procuratore generale presso la corte di appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, latto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.
2. Latto che costituisce la squadra investigativa comune contiene lindicazione:
a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;
b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;
c) del nominativo del direttore della squadra;
d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;
e) degli atti da compiersi;
f) della durata delle indagini;
g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del trattato sullUnione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dellindagine comune;
h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nellambito dellUnione europea, di cui alla lettera g).
Art. 371-sexies. (Adempimenti esecutivi). 1. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, latto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dellinterno.
2. Il termine di cui allarticolo 371-quinquies, comma 2, lettera f), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dellinterno, nonché, ai fini delleventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la corte di appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui allarticolo 51, comma 3-bis.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dellatto costitutivo della squadra.
Art. 371-septies. (Membri distaccati, rappresentanti ed esperti). 1. Salvo che nellatto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dallautorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché allesecuzione dei provvedimenti dellautorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dallatto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto darmi sul territorio dello Stato ai sensi dellarticolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui allarticolo 53 del codice penale.
2. Latto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nellambito dellUnione europea siano autorizzati a partecipare allesecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nellatto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti previsti dallatto costitutivo della squadra.
Art. 371-octies. (Utilizzazione delle informazioni investigative). 1. Il procuratore della Repubblica può richiedere allautorità dellaltro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nellatto costitutivo, lutilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato, per un tempo non superiore a sei mesi. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.
2. Lautorità giudiziaria osserva, negli stessi limiti di tempo di cui al comma 1, le condizioni richieste dallautorità dellaltro Stato per lutilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nellatto costitutivo».