Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2228
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Onorevoli Senatori.
Titolo I STABILIZZAZIONE FINANZIARIA
Capo I Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione
Art. 1. - (Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni). Il presente articolo prevede il definanziamento delle autorizzazioni di spesa totalmente inutilizzate negli ultimi tre anni al fine di recuperare risorse da destinare al fondo per lammortamento dei titoli di Stato. La verifica sullo stato degli impegni delle predette autorizzazioni di spesa è effettuata in relazione alle risultanze del rendiconto generale dello Stato degli anni 2007, 2008 e 2009. Conseguentemente con apposito decreto del Ministero delleconomia e delle finanze sono individuate le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per lammortamento dei titoli di Stato.
Art. 2. - (Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio). Larticolo 2, limitatamente al triennio 2011-2013, reca disposizioni volte ad ampliare il grado di flessibilità del bilancio, al fine di mettere in condizione le amministrazioni di far fronte alla riduzione lineare del dieci per cento delle dotazioni finanziarie. La disposizione deroga allarticolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede per motivate esigenze la possibilità di effettuare la rimodulazione in via compensativa allinterno di un programma o tra programmi di ciascuna missione delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, con il disegno di legge di bilancio. Rimane precluso in quanto intervento dequalificativo della spesa lutilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Inoltre dovrà essere assicurato il rispetto dellinvarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Circa la riduzione disposta per il triennio 2011-2013, essa si riferisce alle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente nellambito delle risorse rimodulabili di cui allarticolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009. Tali spese sono riconducibili a quelle disposte da fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina limporto, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio e le spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. Dalla predetta riduzione sono escluse le risorse destinate al fondo ordinario delle università, allinformatica, alla ricerca nonché al finanziamento del cinque per mille.
Art. 3. - (Presidenza del Consiglio dei ministri e Banca dItalia riduzioni di spesa). La disposizione, in coerenza con un processo di razionalizzazione delle spese degli apparati pubblici, impone alla Presidenza del Consiglio dei ministri di raggiungere complessivamente un risparmio non inferiore a 7 milioni di euro attraverso una riduzione di posti negli organici dirigenziali, comprensiva di quella già prevista dalle disposizioni vigenti. Un risparmio di ulteriori 3 milioni di euro deriva inoltre dal contenimento dei budget per le strutture di missione della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri. Un risparmio ulteriore di 50 milioni di euro rinviene dalla riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari.
Art. 4. - (Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni) La proposta normativa si colloca nel campo delle iniziative volte alla modernizzazione e allefficienza dellAmministrazione pubblica ed è finalizzata alla realizzazione e allintroduzione di un nuovo sistema per i pagamenti e i rimborsi effettuati dallamministrazione, tramite lutilizzo di carte elettroniche istituzionali. Il processo offre al cittadino la possibilità di ricevere somme mediante accredito su una carta elettronica «istituzionale» già in suo possesso come la tessera sanitaria o la carta multi servizi dellIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Tale possibilità si affianca, come ulteriore alternativa, ai tradizionali canali di pagamento utilizzati dalla pubblica amministrazione.
Capo II Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi
Art. 5. - (Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici). La disposizione di cui al comma 1 prevede il versamento al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo per lammortamento dei titoli di Stato delle risorse derivanti dalle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale. Inoltre allo stesso fondo affluiranno anche gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nellarticolo 121 della Costituzione.
La disposizione di cui al comma 2 prevede che il trattamento economico di cui allarticolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, che non siano parlamentari, è ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2011. Lintervento riguarda, con riferimento al Governo attualmente in carica, due Ministri e sette Sottosegretari di Stato, per complessive nove unità.
Il comma 3 prevede la riduzione, rispetto allimporto complessivo erogato nel 2009, del 10 per cento dei compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare e dei componenti del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro (CNEL).
Dalla riduzione è escluso il trattamento retributivo di servizio. Per quanto concerne i gettoni di presenza è previsto che gli stessi non possono superare limporto di 30 euro a seduta giornaliera.
La disposizione di cui al comma 4 prevede la riduzione dei rimborsi a favore dei partiti politici, riducendo del 10 per cento il contributo di un euro quale moltiplicatore per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati, nonché sopprimendo le quote annuali dei rimborsi in caso di scioglimento anticipato del Parlamento. La disposizione si applica a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Il comma 5 prevede che per gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni svolti da titolari di cariche elettive questi ultimi possono percepire solo il rimborso spese ed il gettone di presenza non può superare 30 euro a seduta.
Le misure introdotte dai commi da 6 a 11 sono volte ad ottenere una riduzione dei «costi della politica» a livello locale.
La norma opera attraverso una modifica di talune disposizioni recate dagli articoli 82, 83 e 84 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In particolare si opera nei seguenti termini:
i consiglieri comunali e provinciali e circoscrizionali hanno diritto a una indennità di funzione onnicomprensiva, la cui entità non può essere superiore a un quinto dellindennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente;
si sopprime lattribuzione di gettoni di presenza e si conferma che ai consiglieri circoscrizionali non è dovuta alcuna indennità.
si prevede che, con decreto del Ministero dellinterno, si riducano gli importi delle indennità attualmente vigenti, con percentuali specifiche di riduzione parametrate allentità demografica dei comuni. Nessuna riduzione è prevista per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
si prevede la non attribuibilità agli amministratori di comunità montane, di unioni di comuni e di organismi territoriali deputati alla gestione di servizi pubblici di qualsiasi forma di retribuzione;
si interviene sulle spese di missione degli amministratori locali, eliminando il «rimborso forfetario onnicomprensivo» attualmente previsto dalla normativa vigente.
Art. 6. - (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi). La disposizione del comma 1 si colloca in un processo di revisione degli organismi collegiali rivolto al raggiungimento della generale soppressione degli stessi fino al definitivo trasferimento delle relative attività nellambito di quelle istituzionali delle amministrazioni in linea con quanto previsto dallarticolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
In particolare la norma dispone che la partecipazione agli organismi collegiali sia solo a titolo onorifico e riconduce i corrispettivi alla partecipazione soltanto ai rimborsi spese e, qualora previsti dalla normativa vigente, ai gettoni di presenza erogabili, comunque, nella misura massima di 30 euro a seduta giornaliera. Sono esclusi dallapplicazione della norma le commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, gli organi previsti per legge che operano presso il Ministero dellambiente, della tutela del territorio e del mare, e la struttura tecnica di Missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti che opera presso il Dipartimento del tesoro.
La disposizione di cui al comma 2 prevede che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione e di controllo, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti, è onorifica, introducendo il principio che essa può dar diritto solo al rimborso delle spese sostenute se previsto dalla normativa vigente nonché ad eventuali gettoni di presenza che comunque non possono superare limporto di 30 euro a seduta giornaliera, stabilendo la corrispondente responsabilità erariale per la violazione di quanto ivi previsto.
Misure sanzionatorie sono stabilite anche per gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal comma, prevedendo che essi non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva leventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dellimposta sul reddito delle persone fisiche. Rimangono esclusi dal campo di applicazione della disposizione gli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le università, le camere di commercio, gli enti del servizio sanitario nazionale, gli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria e gli enti previdenziali ed assistenziali nazionali.
La disposizione introdotta con il comma 3 riduce del 10 per cento le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Si specifica in ogni caso che la riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
Rimangono esclusi dal campo di applicazione della disposizione i commissari straordinari del Governo di cui allarticolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché gli altri commissari straordinari, comunque denominati.
La disposizione proposta al comma 4 prevede che, nei casi indicati dallarticolo 62 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la partecipazione allamministrazione di enti e società, gli incarichi si intendono svolti nellinteresse dellamministrazione di appartenenza dei dipendenti. Pertanto, i relativi compensi, dovuti dalle società o dagli enti, sono corrisposti direttamente allamministrazione medesima. Tali somme confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.
Viene, altresì, previsto che la disposizione si applichi anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
La disposizione di cui al comma 5 prevede ladeguamento degli statuti di tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, in modo da assicurare che gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. Inoltre viene stabilito che le Amministrazioni vigilanti debbono comunque provvedere ad adeguare la relativa disciplina di organizzazione con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti dalla disposizione in esame. Infine si introduce il principio sanzionatorio per la mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dalla disposizione, prevedendo che tale inadempimento determina responsabilità erariale.
In coerenza con le riduzioni operate nellambito della pubblica amministrazione, la disposizione del comma 6 prevede la riduzione del 10 per cento del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle società possedute in misura totalitaria dalle predette amministrazioni pubbliche. Sono escluse dal campo di applicazione della disposizione le società quotate.
La disposizione di cui al comma 7 prevede il contenimento della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti. In particolare si stabilisce che la citata spesa non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nellanno 2009.
Rimangono escluse dal campo di applicazione della disposizione le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati.
La disposizione di cui al comma 8 prevede il contenimento della spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.
In particolare si stabilisce che la citata spesa non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nellanno 2009 per le medesime finalità.
Nellambito del generale contenimento delle spese sostenute per le finalità in esame, è rimessa inoltre al Ministro competente la preventiva autorizzazione per organizzare convegni, giornate e feste celebrative, nonché cerimonie di inaugurazione e altri eventi similari.
La stessa autorizzazione per le magistrature e le autorità indipendenti, è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dallorgano di vertice. Per le Forze armate e le Forze di polizia, lautorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente.
Tale autorizzazione può essere rilasciata solo ove non è possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non è possibile lutilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale. Qualora tali manifestazioni celebrative vengano autorizzate, la disposizione precisa che al personale che vi partecipa non è dovuto nessun compenso per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né il diritto a fruire di riposi compensativi. Infine si precisa che rimangono esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni i convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché le mostre realizzate, nellambito dellattività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali e gli incontri istituzionali connessi allattività di organismi internazionali o comunitari.
Il comma 9 introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità indipendenti, di effettuare spese per sponsorizzazioni.
Il comma 10 prevede la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8.
La disposizione del comma 11 prevede che le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione si debbano conformare al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, previsto per le pubbliche amministrazioni.
La disposizione del comma 12, rivolta a sopprimere la diaria di missione allestero, rientra nellambito di un intervento rivolto al contenimento delle spese per il trattamento accessorio delle Amministrazioni dello Stato. Lintervento è finalizzato al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute (viaggio, vitto e alloggio) per recarsi allestero.
Considerato che, in base alla vigente normativa, la diaria compensava anche le spese per il vitto, la disposizione prevede un rinvio ad apposito provvedimento ai fini della determinazione dei criteri e delle misure delle spese per il vitto e per lalloggio. La norma inoltre è rivolta a sopprimere lutilizzo del mezzo proprio di trasporto per il personale contrattualizzato che, nei casi debitamente autorizzati, dimostrava la necessità di dover ricorrere al mezzo proprio, attesa limpossibilità di utilizzo dei mezzi pubblici. Conseguentemente è soppressa la misura dellindennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, che rimborsava le spese per lutilizzo del mezzo proprio.
Al comma 13 si prevede il contenimento della spesa annua per le attività di formazione da parte delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, incluse le autorità indipendenti. In particolare stabilisce che tale spesa non deve essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nellanno 2009. Al fine del contenimento di tali spese, è previsto che le predette amministrazioni svolgano prioritariamente lattività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Infine si prevede che la disposizione non si applichi allattività di formazione effettuata dalle Forze armate e dalle Forze di polizia tramite i propri organismi di formazione.
La disposizione del comma 14 riduce del 20 per cento limporto da destinare da parte delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, incluse le autorità indipendenti, a spese per lacquisto, la manutenzione, il noleggio e lesercizio di autovetture, nonché per lacquisto di buoni taxi. Rimangono escluse dal campo di applicazione della citata disposizione le auto vetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dellordine e della sicurezza pubblica.
Il comma 15 prevede che il corrispettivo spettante allo Stato per il trasferimento dei proventi dellattività di liquidazione degli enti disciolti, di cui allarticolo 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è versato, entro il 31 ottobre 2010, allentrata del bilancio dello Stato.
La disposizione di cui al comma 16, nel prevedere la soppressione del Comitato per lintervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, stabilisce che il suo patrimonio residuo, al netto del versamento di 200 milioni da versare al bilancio dello Stato, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, è trasferito alla società Fintecna s.p.a. o a società da essa interamente controllata.
La disposizione prevede altresì che detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per lintervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per lintervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo allinterruzione dei processi.
Si prevede inoltre lintervento di un collegio di tre periti (designati uno dalla società trasferitaria, uno dintesa tra Ministero delleconomia e delle finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente dal Ministero delleconomia e delle finanze) il quale è chiamato a verificare la situazione economico-patrimoniale e a predisporre, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dellesito finale della liquidazione del patrimonio trasferito.
La disposizione specifica, altresì, che la valutazione deve, fra laltro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dellammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dellesito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero delleconomia e delle finanze.
Infine la disposizione prevede che al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina leventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra lesito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70 per cento è attribuito al Ministero delleconomia e delle finanze e la residua quota del 30 per cento è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.
Il comma 17, prevede la decadenza dalle loro funzioni dei liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione e della Società iniziative e sviluppo di attività industriali ISAI s.p.a. in liquidazione. In conseguenza di ciò, la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16.
Infine la disposizione prevede labrogazione delle disposizioni secondo cui il Comitato per lintervento nella Sir continua ad avvalersi anche del personale e delle strutture della Società iniziative e sviluppo di attività industriali (ISAI S.p.a.) in liquidazione verso corrispettivo da definire con convenzione approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Ulteriore disposizione abrogata è quella sulla base della quale si prevede che al termine delle liquidazioni ad esso attribuite il Comitato rende al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il conto relativo al periodo successivo allultimo bilancio approvato e che il conto è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e produce gli effetti di cui allarticolo 2454 del codice civile.
Il comma 18, stabilisce lesenzione di tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
La disposizione del comma 19 nellambito di un obiettivo di massimo efficientamento delle società pubbliche, prevede che tutte le amministrazioni pubbliche non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.
Nellambito della predetta limitazione, viene specificato che sono comunque consentiti i trasferimenti alle citate società a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.
Una deroga a quanto stabilito dalla disposizione in esame, è tuttavia prevista al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, lordine pubblico e la sanità.
Infatti in tali circostanze, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi che la disposizione ha limitato.
Il comma 20 specifica che rimangono escluse dal campo di applicazione dellarticolo in esame in via diretta le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Inoltre la disposizione prevede, dallanno 2011, laccantonamento di una quota del 10 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario. Per tale accantonamento viene previsto il successivo svincolo e destinazione alle regioni a statuto ordinario che hanno dato attuazione alle disposizioni secondo cui ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce limporto degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi lindennità di funzione, lindennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che, ove siano maggiori, non eccedano complessivamente, in alcun caso, lindennità massima spettante ai membri del Parlamento.
Il comma 21, prevede infine, il versamento ad apposito capitolo del bilancio dello Stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa operate con larticolo in esame. Tale disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
Art. 7. - (Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti). Le disposizioni dal comma l al comma 6 prevedono la soppressione dellIstituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dellIstituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e lattribuzione delle relative funzioni allIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, al fine di coordinare ed ottimizzare le attività di competenza degli enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di evitare, conseguentemente, duplicazioni di attività e di spesa. Per le medesime finalità è prevista, altresì, la soppressione dellIstituto postelegrafonici (IPOST) ed il trasferimento delle relative funzioni allINPS.
Conseguentemente è previsto il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi mediante decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trasferimento avverrà sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La disposizione in esame prevede inoltre lincremento delle dotazioni organiche di INPS e INAIL in un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. Viene specificato altresì che al personale transitato dallISPELS continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dellarea VII, in attesa della definizione dei nuovi comparti di contrattazione in applicazione dellarticolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per i restanti rapporti di lavoro, lINPS e lINAIL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti.
Inoltre nellambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, può essere prevista unapposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica.
Viene disposto, anche, che i posti corrispondenti allincarico di componente dei collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, come soppressi ai sensi della presente disposizione, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delleconomia e delle finanze, nellambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. È prevista, ancora, la cessazione degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi sindacali di INPS, INAIL, Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dellamministrazione pubblica (INPDAP) ed IPSEMA riferiti a posizioni soppresse per effetto della disposizione in esame, con effetto dalla data di adozione dei decreti ministeriali di trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi. Ai dirigenti ai quali non è attribuito nuovamente il medesimo incarico presso il collegio dei sindaci degli enti riordinati è conferito dallAmministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale.
Con riferimento allordinamento degli enti pubblici di previdenza ed assistenza, le disposizioni di cui dai commi 7 a 14 apportano modifiche allarticolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e prevedono la riduzione degli organi degli enti, dai quali è stato espunto il consiglio di amministrazione. Inoltre, è stabilito che il presidente dellente sia scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nellesercizio di funzioni attinenti al settore operativo dellente. Per la nomina del presidente è, altresì, prevista lacquisizione dellintesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dellente, che deve intervenire nel termine di trenta giorni, decorsi infruttuosamente i quali, si procede, in ogni caso, alla nomina. È previsto, altresì, che almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dallanticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare. In coerenza con leliminazione del consiglio di amministrazione dagli organi degli enti in parola, le funzioni ad esso relative sono attribuite al presidente, che, per lesercizio delle funzioni inerenti alla carica ricoperta, ha diritto ad un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze. Riguardo al direttore generale, questi può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza.
La disposizione in esame prevede, altresì, la riduzione del numero dei componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza in misura non inferiore al trenta per cento, con effetto dalla ricostituzione dei consigli medesimi.
È prevista inoltre la riduzione, nella stessa misura, del numero dei componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dellINPS nonché dei comitati regionali e provinciali dellIstituto medesimo, con effetto dalla ricostituzione dei comitati stessi. È disposta anche la riduzione degli emolumenti spettanti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse INPS. A tal proposito, è previsto che, a decorrere dal 1º luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori in parola non possono superare limporto di euro 30 a seduta. Sempre a decorrere dal 1º luglio 2010, lattività istituzionale degli organi collegiali degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché la partecipazione allattività istituzionale degli organi centrali non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza. Gli enti in oggetto sono conseguentemente tenuti a modificare i rispettivi regolamenti di organizzazione e nelle more di tale recepimento è prevista, in ogni caso, lapplicazione delle disposizioni neointrodotte. È, infine, estesa lapplicazione delle disposizioni in questione anche allEnte nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).
La disposizione di cui al comma 15 dispone la soppressione dellIstituto affari sociali (IAS) e il conseguente trasferimento delle funzioni allIstituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Il proseguimento delle attività di ricerca nei settori di competenza dellIAS è assicurato dallistituzione nellambito dellISFOL di unapposita macroarea. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze si provvede allindividuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso lISFOL. La dotazione organica dellistituto è incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso lIAS alla data di entrata in vigore del presente decreto. LISFOL provvede agli adeguamenti statutari.
La disposizione di cui al comma 16 prevede la soppressione dellEnte nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD) ed il relativo trasferimento di funzioni allENPALS.
Il comma 17 prevede che le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali previsti nel presente decreto sono computate per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti allarticolo 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che prevede ladozione di un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nellarco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.
Con la disposizione del comma 18 si è prevista la soppressione dellIstituto di studi e analisi economica (ISAE), prefigurando il passaggio del relativo personale oltreché nei ruoli del Ministero delleconomia e delle finanze, anche presso gli enti ed istituzioni di ricerca per i profili di ricercatore e tecnologo, con contestuale passaggio delle relative risorse finanziarie e strumentali alle amministrazioni di rispettiva destinazione. La previsione volta a disporre il passaggio dei ricercatori e tecnologi agli enti di ricerca discende dalla circostanza che nel comparto Ministeri non sono rinvenibili figure equiparabili agli stessi mentre il loro passaggio presso altri enti di ricerca non presenta alcun profilo di criticità e non necessita di tabelle di equiparazione. È stata disposta, poi, unicamente limmissione in ruolo del solo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato mentre per i contratti di lavoro di altra natura si è prefigurato il subentro delle amministrazioni di destinazione nella titolarità dei medesimi rapporti, fino alla loro naturale scadenza. Infine, si è previsto che dalla soppressione dellISAE non devono conseguire oneri per la finanza pubblica.
La disposizione di cui al comma 19 prevede la soppressione dellEnte italiano montagna e la successione a titolo universale della Presidenza del Consiglio dei ministri con trasferimento delle risorse strumentali e di personale in servizio presso lente al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza. Le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e lindividuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza e, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca, sono stabilite mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze. È previsto, inoltre, linquadramento nei ruoli della Presidenza dei dipendenti a tempo indeterminato, sulla base di unapposita tabella di corrispondenza. Conseguentemente, sarà necessario provvedere ad una rideterminazione delle dotazioni organiche di pertinenza delle amministrazioni interessate. Al pari di quanto previsto per lISAE, il trasferimento disposto non incide sul trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dellinquadramento. Inoltre, nel caso in cui il trattamento in questione risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Lattuazione della disposizione in parola non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 20 prevede la soppressione degli enti elencati allallegato 2 ed il trasferimento sia delle funzioni esercitate sia del personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso gli enti in questione alle amministrazioni e agli enti corrispondentemente individuati, inquadrato sulla base di unapposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze. Conseguentemente, sarà necessario provvedere ad una rideterminazione delle dotazioni organiche di pertinenza delle amministrazioni di destinazione. Il trasferimento disposto non incide sul trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dellinquadramento. Inoltre, nel caso in cui il trattamento in questione risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Lattuazione della disposizione in parola non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nellambito del processo di razionalizzazione in esame, il comma 14 prevede lafflusso delle dotazioni finanziarie e strumentali agli stati di previsione o ai bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici.
In coerenza con le esigenze di continuità dellazione amministrativa, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, lattività facente capo agli enti interessati continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già utilizzati a tale scopo.
La disposizione di cui al comma 21 dispone la soppressione dellIstituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e lassegnazione delle relative funzioni e risorse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli enti e alle istituzioni di ricerca, mediante uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, con cui sono stabilite, altresì, le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite ed individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, limitatamente al personale con profilo di ricercatore e tecnologo, presso gli enti le istituzioni di ricerca. È previsto, inoltre, linquadramento nei ruoli del Ministero dei dipendenti a tempo indeterminato, sulla base di unapposita tabella approvata con decreto ministeriale di natura non regolamentare. Conseguentemente, sarà necessario provvedere ad una rideterminazione delle dotazioni organiche di pertinenza delle amministrazioni interessate. Il trasferimento disposto non incide sul trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dellinquadramento. Inoltre, nel caso in cui il trattamento in questione risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Lattuazione della disposizione in parola non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La disposizione del comma 22 è diretta a prevedere che la nomina dei componenti degli organi sociali della SACE S.p.A. siano effettuate dal Ministero delleconomia e delle finanze dintesa con Ministero dello sviluppo economico.
La disposizione di cui al comma 23, al fine di consentire la ricostituzione del Consiglio di amministrazione della Sogin Spa, e quindi il suo corretto funzionamento, è diretta allabrogazione delle disposizioni che stabilivano:
a) che con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delleconomia e delle finanze fossero ridefiniti i compiti e le funzioni della società Sogin Spa, prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda della società Sogin Spa ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico;
b) la nomina di un commissario e di due vicecommissari per la società Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, da ridefinire al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il consiglio di amministrazione della società Sogin Spa in carica alla data di entrata in vigore delle norme abrogate decadeva alla medesima data.
Conseguentemente si prevede che la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della citata Sogin Spa è effettuata dal Ministero delleconomia e delle finanze dintesa con il Ministero dello sviluppo economico.
La disposizione di cui al comma 24 prevede la riduzione del 50 per cento degli stanziamenti esistenti sui pertinenti capitoli di bilancio finalizzati al concorso dello Stato al finanziamento di enti, istituti, fondazioni e altri organismi, anche di diritto privato. Il parametro finanziario di riferimento è rappresentato dalle dotazioni previste per lanno 2009. Parallelamente, per garantire un efficientamento della spesa a tale titolo sostenuta dalle amministrazioni, e consentire un utile riordino delle erogazioni finora sostenuta in tale settore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i singoli Ministri stabiliscono il riparto delle risorse così disponibili.
Il comma 25 prevede la soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nellambito del Ministero delleconomia e delle finanze, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Inoltre si prevede la possibilità che le predette Commissioni possano avvalersi, previa stipula di appositi protocolli di intesa, da stipulare tra il Ministero delleconomia e delle finanze e le regioni, a titolo gratuito delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Si tratta quindi di una norma di razionalizzazione volta al miglioramento della funzionalità del sistema delle Commissioni mediche di verifica.
I commi da 26 a 29 prevedono lattribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri delle funzioni di programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricompresse nelle politiche di sviluppo e coesione. A tal riguardo si prevede che la Presidenza si possa avvalere del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, del Ministero delle Sviluppo economico, con le strutture organizzative di livello dirigenziale generale competenti in materia di politica regionale unitaria comunitaria e nazionale. Si precisa inoltre che le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
La disposizione di cui al comma 30 tende a chiarire in via interpretativa che leffetto soppressivo previsto dal secondo periodo dellarticolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, oltre a non riguardare gli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del citato comma 1, come precisato con il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non riguarda neanche quegli enti comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tale precisione interpretativa si rende necessaria anche per il fatto che il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione e del Ministro per la semplificazione normativa 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2009, tendente a confermare gli enti pubblici non economici ai sensi del citato articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, non ha carattere esclusivo, in quanto in esso non sono ricompresi quegli enti che a quella data, seppure risultanti istituiti per legge comunque non erano ancora operativi posto che la relativa dotazione organica non era ancora definita e per i quali quindi la mancata inclusione nel citato decreto non può certo comportare leffetto della mancata conferma e quindi leffetto soppressivo.
Il comma 31 trasferisce la vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito al Ministero per lo sviluppo economico.
Art. 8. - (Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche). Il comma 1, con riferimento al valore degli immobili utilizzati, riduce dal 3 per cento al 2 per cento il limite delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Tali limiti di spesa possono essere superati solo con lautorizzazione dellAmministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La disposizione precisa che sono esclusi dal campo di applicazione delle suddette limitazioni gli interventi obbligatori riconducibili al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il comma 2 prevede che allapplicazione delle limitazioni sopra descritte nonché delle misure analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati allutilizzo degli immobili siano tenuti anche le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nellottica del massimo contenimento della spesa per locazioni passive, la disposizione prevede che gli obblighi di comunicazione allAgenzia del demanio, relativa alla previsione triennale del fabbisogno di spazio allocativo e delle superfici da esse occupate non più necessarie, si applichino a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Inoltre si prevede al comma 3 che, nellambito dei piani di razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni sopra specificati, se lamministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non rilascia gli immobili utilizzati entro il termine stabilito dalla comunicazione dellAgenzia del demanio, il Ministero delleconomia e finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede ad effettuare una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dellamministrazione stessa pari all8 per cento del valore di mercato dellimmobile rapportato al periodo di maggior permanenza.
Il comma 4 prevede la possibilità che le risorse finanziarie degli enti di previdenza, ad esclusione di quelle per gli investimenti in Abruzzo, sono destinate allacquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni dellAgenzia del demanio che, inoltre, esprime un apposito parere in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare.
Il comma 5 stabilisce i criteri per ottimizzare la spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Nello specifico si prevede che il Ministero delleconomia e delle finanze, fornisca criteri ed indicazioni di riferimento per lefficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni stesse nonché i dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. Infatti le Amministrazioni devono comunicare al Ministero delleconomia e delle finanze, sulla base di schemi nonché di modalità di trasmissione stabilite con successiva circolare del Ministro delleconomia e delle finanze, dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi. Lobiettivo che la disposizione tende a perseguire è quello di pervenire alla elaborazione, da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, di piani di razionalizzazione che consentano di ridurre la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009. In tale contesto di efficientamento della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, si prevede che la Consip S.p.A. fornisca il necessario supporto alliniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori dei Nuclei di analisi e valutazione della spesa, previsti dalla legge n. 196 del 2009.
I commi da 6 a 8 prevedono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa stipulare con gli enti previdenziali e assistenziali vigilati apposite convenzioni per la razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione dei poli logistici integrati. A tal fine, sono riconosciuti canoni e oneri agevolati, in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Per la realizzazione dei poli logistici integrati è prevista lutilizzazione di sedi uniche e la riduzione del 40 per cento dellindice di occupazione pro capite in uso alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto. Il comma 8 specifica la natura strumentale degli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati. Sono previste forme di investimento dirette e indirette per lintegrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali degli enti previdenziali e assistenziali. In caso di alienazione di immobili strumentali, gli enti in parola possono utilizzare i corrispettivi per lacquisto di immobili da destinare a sede dei poli logistici integrati e le somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, approva i piani relativi agli investimenti in questione e i criteri di definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei poli logistici integrati.
Il comma 9 prevede che gli enti di previdenza, entro il 31 dicembre 2010, debbano procedere alla ricognizione degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze.
È previsto al comma 10 che la possibilità di adottare provvedimenti motivati con cui dichiarare le opere, servizi e forniture da considerarsi «segreti», oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza, sia estesa ai dirigenti generali, al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa.
Con il comma 11 si prevede la riassegnazione delle somme relative ai rimborsi corrisposti dallOrganizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nellambito delle operazioni internazionali di pace, al Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine, non si applicano i limiti previsti allammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate previste per le amministrazioni pubbliche, di cui allarticolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Il comma 12 prevede il differimento, per le pubbliche amministrazioni, dellapplicazione delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi, con riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
La disposizione di cui al comma 13 blocca anche per il triennio 2011-2012-2013 i trattamenti economici accessori periodicamente rivalutabili in relazione al costo della vita negli importi vigenti nellanno 1992 (indennità bilinguismo magistrati, compensi commissioni esaminatrici di concorso, eccetera) nonché nelle misure erogate nellanno 1996 le indennità collegate al trattamento economico di missione e di trasferimento.
In carenza di tale proroga gli importi degli anzidetti emolumenti verrebbero a subire un incremento tendenziale non inferiore, rispettivamente, al 56 ed al 32 per cento circa, pari alla sommatoria dei tassi dinflazione relativi ai periodi di vigenza del blocco. Parimenti il predetto blocco viene confermato per i compensi, indennità e rimborsi erogati dalle pubbliche amministrazioni agli estranei per lespletamento di particolari incarichi e per lesercizio di particolari funzioni (giudici popolari, giudice di pace, compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, eccetera); in mancanza i trattamenti stessi subirebbero un incremento non inferiore al 15 per cento. Conseguentemente si dispone che a decorrere dallanno 2014 gli importi delle predette indennità e i compensi possono essere aggiornati, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto allanno 2013, sempre nellambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
La disposizione del comma 14, in relazione a quanto previsto dallarticolo 9, comma 17, circa il blocco della tornata contrattuale relativa al triennio 2010-2012, destina le economie di cui allarticolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al settore scolastico; infatti, il comma 9 del citato articolo 64 destinava specificatamente i predetti risparmi allincremento delle risorse contrattuali stanziate per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola, a decorrere dallanno 2010.
Capo III Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza
Art. 9. - (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico). Il comma 1 si colloca nellambito delle misure dirette al contenimento della spesa per redditi da lavoro dipendente delle amministrazioni pubbliche, così come identificate ai sensi dellarticolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT). La disposizione stabilisce che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsto dai rispettivi ordinamenti, non possa superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nellanno 2010, fatti salvi gli incrementi che si realizzano per effetto dellentrata a regime della misura dellindennità di vacanza contrattuale.
La disposizione del comma 2 si colloca nellambito degli interventi tesi a ridurre la spesa per redditi da lavoro dei dipendenti pubblici, in considerazione delleccezionalità della situazione economica internazionale ed al fine di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. Al primo periodo, per i dipendenti pubblici facenti capo alle amministrazioni individuate dallISTAT ai sensi dellarticolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, il cui trattamento economico complessivo così come previsto dai rispettivi ordinamenti è superiore a 90.000 euro annui lordi, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, vengono disposte, per la parte eccedente i 90.000 euro lordi annui, le seguenti riduzioni:
5 per cento per la parte superiore i 90.000 euro e fino a 150.000 euro annui lordi;
10 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro annui lordi.
Al terzo periodo si precisa che tali riduzioni non operano ai fini previdenziali.
Finalità equitative ha la disposizione relativa ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, considerato che per i responsabili degli uffici di diretta collaborazione i trattamenti economici accessori sono equiparati a quelli del personale dei ruoli del Ministero. Infatti, per tale personale, nel corso degli anni, i trattamenti economici accessori sono stati oggetto di numerose misure di contenimento (articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e articolo 67, commi 2, 3 e 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Inoltre, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il trattamento economico accessorio del personale dei Ministeri è strettamente correlato a sistemi di valutazione della performance che non si applica ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Pertanto, la norma è rivolta ad un riallineamento della relativa spesa.
Al comma 3 si prevede linvarianza del trattamento economico complessivo spettante ai titolari degli incarichi dirigenziali di livello generale, prevedendo che non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dellimporto derivante dallespletamento di incarichi aggiuntivi.
Nellambito delle misure di contenimento della spesa pubblica, lipotesi normativa recata dal primo periodo del comma 4 prevede che i rinnovi contrattuali relativi al personale delle pubbliche amministrazioni, per il biennio 2008-2009, non possano prevedere miglioramenti economici per il medesimo biennio superiori al 3,2 per cento. In tale quadro, al secondo periodo, è stato altresì previsto, allo scopo di allineare i miglioramenti economici del biennio in questione relativi al personale dei diversi comparti del pubblico impiego, un intervento volto a rendere inefficaci le clausole contenute in contratti già stipulati non in linea con il predetto limite di incremento retributivo. Questultima previsione trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale del comparto regioni ed enti locali (personale non dirigente) e di quello degli enti del Servizio sanitario nazionale (personale dirigente e non). Infine, lultimo periodo prevede che il predetto limite del 3,2 per cento, quale miglioramento economico per il biennio 2008-2009, non trova applicazione per il personale delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco.
Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12 sono volte alla definizione di nuovi limiti alle facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato (ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Università), comprese le Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca. In particolare, viene previsto che per il triennio 2011-2013, dette amministrazioni ed enti possano procedere ad assunzioni entro il limite del 20 per cento del personale cessato nellanno precedente. Per il 2014, detto limite è fissato nella misura del 50 per cento e, a decorrere dallanno 2015, al fine di rendere strutturali le economie conseguite, viene prevista la sola possibilità di reintegro del turn over. I limiti suddetti vengono riferiti sia alla spesa consentita per le assunzioni, sia con lesclusione degli enti di ricerca al numero di unità assumibili. Con riferimento ai Corpi di polizia ed ai Vigili del fuoco, viene confermata la possibilità di procedere ad assunzioni di personale entro il limite delle cessazioni dellanno precedente. Per le Università resta in vigore quanto previsto dallarticolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
Al fine di non penalizzare gli enti di piccole dimensioni, viene infine prevista la possibilità di cumulare quote di assunzioni inferiori allunità che altrimenti, relativamente ai singoli anni, non consentirebbero di procedere ad alcuna assunzione.
La norma del comma 15 assicura per lanno scolastico 2010-2011 un contingente di docenti di sostegno pari a quello in servizio nellorganico di fatto della.s. 2009-2010. La disposizione, che rafforza il principio del ricorso alle nomine di docenti di sostegno in deroga alle dotazioni organiche assegnate solo nei casi di particolare gravità di cui allarticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1993, n. 104, è finalizzata al contenimento del contingente complessivo di docenti di sostegno da nominare annualmente e, pertanto, è funzionale al conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dallarticolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
La disposizione di cui al comma 16 è diretta a ridurre la capacità di spesa del settore sanitario, mediante la riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di 418 milioni di euro per lanno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dallanno 2012. Ciò in funzione dei risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 17 e 24 (che estende al personale convenzionato le disposizioni relative al personale dipendente) relativi al personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Commi da 17 a 22: in considerazione della particolare gravità della situazione economica e finanziaria internazionale e delle ripercussioni sulleconomia nazionale, la norma sospende senza possibilità di recupero le procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, facendo salva la sola erogazione dellindennità di vacanza contrattuale. È disposta, inoltre, la disapplicazione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui allarto 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Infine, è stabilita la rideterminazione complessivamente in riduzione delle risorse previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in modo tale da:
riportarle agli importi corrispondenti alla misura di regime dellindennità di vacanza contrattuale che si determina a partire dal mese di luglio 2010;
tenere conto della predetta disapplicazione dei meccanismi di adeguamento automatico.
La rideterminazione delle risorse utilizza una base informativa aggiornata per alcuni dati stipendi ali di riferimento, nonché per la definizione della percentuale di incremento per lanno 2010 per il personale con adeguamento automatico della retribuzione, comunicata dallISTAT nel mese di marzo 2010.
È disposta la sospensione, senza possibilità di recupero, delle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, fatta salva lerogazione nelle misure previste dellindennità di vacanza contrattuale. Vengono rideterminate per lanno 2011 e a decorrere dallanno 2012 le risorse previste per il personale statale ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012 dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, commi 13 e 14. Le predette risorse sono riportate agli importi corrispondenti alla misura di regime dellindennità di vacanza contrattuale che si determina a partire dal mese di luglio 2010, tenendo conto della base informativa aggiornata e del blocco degli incrementi retributivi per il personale con adeguamento automatico della retribuzione.
Inoltre si precisa che le risorse rideterminate comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (per contributi previdenziali ed IRAP).
Si prevede che le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dallamministrazione statale rideterminino anchesse le risorse per il rinnovo contrattuale del triennio 2010-2012 per lanno 2011 e a decorrere dallanno 2012 nelle misure corrispondenti a quelle stabilite per il personale statale contrattualizzato.
In considerazione della particolare gravità della situazione economica e finanziaria internazionale e delle ripercussioni sulleconomia nazionale, la norma dispone la disapplicazione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali per classi e scatti per il personale non contrattualizzato di cui allarticolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Inoltre, le progressioni di carriera comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, sono fatte salve per i soli aspetti giuridici.
In tale contesto si dispone per tutte le categorie di personale non contrattualizzato di cui allarticolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (magistrati, professori e ricercatori universitari, dirigenti dei Corpi di polizia e delle Forze armate):
il blocco degli incrementi retributivi a titolo di adeguamento automatico per gli anni 2011, 2012 e 2013;
che il triennio 2011-2013 non sia utile ai fini della maturazione degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati allanzianità di servizio;
che le progressioni di carriera comunque denominate disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto per i predetti anni ai soli fini giuridici.
Allinterno di tale contesto, poi, si prevede, in merito agli istituti di cui sopra, disposizioni specifiche per il solo personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, (magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, militare e avvocati e procuratori dello Stato). In particolare:
conferma, in primo luogo, che per gli anni 2011, 2012 e 2013 non saranno erogati, senza possibilità di recupero, né acconti né conguaglio relativamente agli adeguamenti retributivi previsti dallarticolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al fine di evitare, però, che il meccanismo di computo triennale possa comportare un trascinamento degli effetti di blocco retributivo oltre il triennio 2011-2013, prevede il criterio di valenza programmatica con il quale operare i suddetti adeguamenti retributivi per gli anni 2014 e 2015, stabilendo che per lanno 2014 compete, a titolo di acconto, lo stesso incremento retributivo riconosciuto per lanno 2010 (+ 3,04 per cento). Inoltre, fermo restando il meccanismo di definizione delladeguamento retributivo come previsto dal suddetto articolo 24, la norma prevede che nel 2015 il beneficio spettante a titolo di conguaglio per lintero triennio 2013-2015, venga calcolato sulla base degli incrementi medi percepiti dal restante pubblico impiego negli anni 2009-2010 e 2014. Il conguaglio dovrà tenere conto (con contestuale riassorbimento) di quanto corrisposto a titolo di acconto negli anni 2010 e 2014;
si prevede, altresì, che la maturazione degli automatismi stipendiali (per classi e scatti) è differita di tre anni a partire dal 1º gennaio 2011 con successiva attribuzione del valore economico che si sarebbe maturato nel corso del triennio, senza dar luogo a competenze arretrate. Il periodo di differimento concorre alla maturazione degli automatismi stipendiali spettanti dal 1º gennaio 2014.
Il comma 23, in materia di blocco degli automatismi stipendiali al personale del comparto Scuola, stabilisce che, per il personale docente nonché per quello amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione degli incrementi economici previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali per effetto dei passaggi tra posizioni stipendiali.
Per il predetto personale è contrattualmente definita una struttura stipendiale suddivisa in sette posizioni economiche della durata media di circa sei anni, distinte per ciascun profilo professionale; con lesclusione degli anni 2010, 2011 e 2012 dal computo dellanzianità utile per i relativi passaggi stipendiali, si determinerebbero nellarco di 37 anni, a decorrere dallanno 2011, economie di spesa conseguenti allo slittamento di tre anni, per tutto il personale in servizio nel triennio 2010-2012, degli incrementi economici relativi ai passaggi nelle classi stipendiali successive.
Lintervento normativo proposto con il comma 25 stabilisce che non costituiscono eccedenze, in deroga a quanto previsto dallarticolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero allesito delle riduzioni previste dallarticolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Tali unità di personale restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, con successivo riassorbimento allatto delle cessazioni, a qualunque titolo, nellambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale.
Ai fini della neutralità finanziaria viene, altresì, previsto che in relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in unarea, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze di orgamco.
Con una specifica previsione viene previsto a decorrere dal 1º gennaio 2011 il transito presso le amministrazioni interessate, anche in soprannumero, del personale già appartenente allAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato distaccato presso lEnte tabacchi italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283. Viene prevista la possibilità di attribuire agli interessati un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nellente di destinazione.
Il comma 26 consente, in alternativa a quanto previsto dal comma precedente, la ricollocazione del predetto personale in soprannumero presso uffici di altre amministrazioni pubbliche che presentino carenze di organico, mediante accordi di mobilità, anche intercompartimentale, da stipularsi tra le amministrazioni interessate.
Infine, il comma 27 prevede che fino al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualunque titolo e con qualsiasi contratto, nelle aree che presentino soprannumeri e in relazione ai posti resi indisponibili nelle altre aree delle stessa amministrazione.
Lintervento normativo proposto al comma 28 è finalizzato a conseguire la riduzione del 50 per cento della spesa per il personale non di ruolo sostenuta nellanno 2009, mediante il contenimento dellutilizzo delle forme contrattuali flessibili di assunzione previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato, di cui si possono avvalere le pubbliche amministrazioni ai sensi dellarticolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
Al riguardo, si evidenzia che il citato articolo 36, così come modificato dallarticolo 49 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che le pubbliche amministrazioni per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e solamente in via residuale e per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali possono avvalersi di forme di lavoro contrattuali flessibili.
In tale ambito, lintervento normativo di riduzione della spesa in esame comprende anche le nuove forme flessibili previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, (quali i contratti di formazione lavoro, gli altri rapporti formativi, i contratti di somministrazione lavoro ed il lavoro accessorio), la cui possibilità di utilizzo nel settore pubblico è stata introdotta dal citato articolo 49 del decreto-legge n. 112 del 2008.
Il comma 29 prevede che le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.
Il comma 30 prevede che i provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia produrranno i loro effetti dal 1º gennaio 2011.
La disposizione del comma 31 è volta ad equiparare i trattenimenti in servizio, disciplinati dallarticolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, così come modificato dal comma 7 dellarticolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008, a nuove assunzioni, ai fini dellutilizzo delle facoltà assunzionali disciplinate dalle norme limitative del turn over. Conseguentemente, a decorrere dallentrata in vigore del decreto, le amministrazioni che autorizzano trattenimenti in servizio, fatti salvi i provvedimenti già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2010, dovranno scontare il relativo trattamento retributivo dalle risorse destinabili a nuove assunzioni sulla base delle cessazioni avvenute nellanno precedente. La disposizione rende inefficaci i provvedimenti relativi ai trattenimenti in servizio disposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e aventi decorrenza successiva al 1º gennaio 2011.
La disposizione di cui al comma 32 prevede che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, le amministrazioni pubbliche che non intendano confermare lincarico conferito al dirigente, anche in assenza di una valutazione negativa, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. In tale ottica, la previsione determina altresì la disapplicazione di eventuali disposizioni normative e contrattuali diverse. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione interviene sulla materia della tutela contrattuale in caso di revoca degli incarichi dirigenziali in linea con le conclusioni espresse dalla Corte dei conti che, con la delibera n. 6/2009/G del 27 marzo 2009, allesito dellindagine sullapplicazione della clausola di salvaguardia di cui allarticolo 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro dellArea I della dirigenza, ha auspicato labrogazione di tale disposizione e delle analoghe previsioni in materia.
La disposizione del comma 33 destina una quota pari al 10 per cento delle risorse derivanti dallapplicazione dellarticolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, per il 50 per cento al fondo di assistenza per i finanzieri, di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e per il restante 50 per cento al fondo di previdenza per il personale del Ministero delleconomia e delle finanze. La destinazione di tali risorse si rende necessaria al fine di assicurare una quota delle disponibilità derivanti dal citato comma 165 a favore del fondo di assistenza per i finanzieri, atteso che larticolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, già ne prevedeva la destinazione. La disposizione prevede, altresì, liscrizione a decorrere dal 1º gennaio 2010, anche degli altri dipendenti civili dellAmministrazione economico-finanziaria al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze. Ciò al fine di non creare disparità di trattamento tra il personale del Ministero delleconomia e delle finanze nonché tensioni interne incidendo negativamente nei rapporti con le organizzazioni sindacali a seguito dellunificazione del ruolo dei dipendenti del Ministero medesimo, attuato con larticolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delleconomia e delle finanze, a norma dellarticolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». Inoltre, la disposizione potrebbe prevenire possibili contenziosi nei riguardi del personale «ex Tesoro» con conseguente aggravio di spese qualora lAmministrazione risultasse soccombente, atteso che sentenze negative per lAmministrazione sono già state emesse da parte di alcuni tribunali.
Il comma 34 intende limitare la spesa per la corresponsione dellindennità di impiego operativo per reparti di campagna nella misura del 70 per cento di quello già determinato per lanno 2008 con apposito provvedimento del Ministero della difesa e del Ministero delleconomia e delle finanze. Tale intervento si è reso necessario a seguito di numerosi interventi normativi che hanno previsto la soppressione di determinati enti della Difesa e considerata anche la necessità di collegare lindennità alleffettivo impiego del personale allattività in questione. Ciò in conformità allattuale orientamento di razionalizzazione del trattamento economico accessorio.
Comma 35: larticolo 10, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, ha previsto per il personale militare che svolge funzioni e responsabilità corrispondenti di comando di singole unità navali o gruppi di navi, una speciale indennità. Tale indennità è stata estesa in virtù dellarticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, anche alle Forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, impiegate nelle medesime condizioni operative previa individuazione dei titolari delle predette funzioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 52, con provvedimento delle singole Amministrazioni di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze. Lattuale formulazione dellarticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica citato non ha consentito, a tuttoggi, lindividuazione dei titolari in quanto risultano insufficienti le risorse stanziate a tale scopo. Pertanto, si ritiene necessario lintervento normativo al fine di chiarire, anche in conformità a quanto previsto dallarticolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che lindividuazione dei destinatari di tale indennità va ricompresa nellambito delle risorse stanziate a tale scopo come riportate nella relazione tecnica al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164. Tale chiarimento si rende, altresì, necessario soprattutto in riferimento al periodo dal 2002 ad oggi al fine di superare il contenzioso venutosi a formare in materia per il quale risultano già emesse alcune sentenze sfavorevoli allAmministrazione con conseguenti riflessi onerosi.
Comma 36: considerato che la determinazione delle facoltà assunzionali è basata sul turn over e che gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, sulla base di uninterpretazione restrittiva della normativa, non potrebbero procedere a nuove assunzioni con conseguente vanificazione della legge istitutiva, nella disposizione viene specificato che gli stessi, limitatamente ad un quinquennio decorrente dallistituzione, possono procedere a nuove assunzioni nel limite del 50 per cento delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica. A tal fine viene previsto che i predetti enti predispongano piani annuali di assunzioni da sottoporre allapprovazione dellAmministrazione vigilante dintesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero delleconomia e finanze.
Art. 10. - (Riduzione della spesa in materia di invalidità). La disposizione di cui al comma 1 prevede lelevazione dellattuale limite percentuale del 74 per cento per accedere al beneficio economico dellassegno mensile di invalidità civile, alla misura pari o superiore all85 per cento con riferimento alle nuove domande a partire dal 1º giugno 2010.
Il comma 2 prevede lestensione agli ambiti dellinvalidità gestita dallINPS dei princìpi che disciplinano listituto della rettifica in ambito INAIL. Infatti, nella normativa assistenziale relativa allinvalidità civile, alla cecità, alla sordità, allhandicap e alla disabilità nonché in quella dellassicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia, linvalidità ed i superstiti, gestite dallINPS, è disciplinata la sola fattispecie relativa agli accertamenti di revisione. Lestensione del meccanismo della rettifica anche alle invalidità gestite dallINPS consentirà di svolgere in maniera più efficace le attività di verifica.
Il comma 3 prevede, fermo restando quanto previsto in materia dal codice penale, lestensione delle disposizioni in tema di false attestazioni o certificazioni alla fattispecie degli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, successivamente revocati per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari.
La disposizione di cui al comma 4 è diretta a prorogare e potenziare il programma di verifiche aggiuntive allattività ordinaria di controllo già stabilito per lanno 2010 nel numero di 100.000, prevedendo 200.000 verifiche aggiuntive annue per gli anni 2011 e 2012.
Le disposizioni del comma 5 ridefiniscono la procedura relativa allindividuazione dellalunno in situazione di handicap, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 3, 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Lintervento, nel definire puntualmente i presupposti e le fasi procedurali per il riconoscimento della situazione di handicap, in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa, rende più rigorosa la procedura per il riconoscimento dellalunno disabile avente diritto al docente di sostegno.
Art. 11. - (Controllo della spesa sanitaria). La disposizione di cui al comma 1 è diretta a garantire che nelle regioni sottoposte ai piani di rientro alla data del 31 dicembre 2009 che non abbiano completato, entro il medesimo termine, gli interventi strutturali di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario previsti, pur avendo garantito lequilibrio di bilancio, vengano portati a compimento detti interventi. Il completamento di tali interventi strutturali è necessario al fine di garantire da un lato in modo stabile e persistente gli equilibri di bilancio e dallaltro il definitivo riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per un pieno governo del sistema sanitario. A detto completamento degli interventi strutturali è correlata la definitiva attribuzione delle risorse finanziarie già previste dalla vigente legislazione e condizionate al pieno raggiungimento degli obiettivi in mancanza delle quali vengono rideterminati i risultati degli esercizi a cui dette risorse si riferiscono.
Le disposizioni di cui al comma 2 prevedono, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, unoperazione di riorganizzazione complessiva del sistema dei pagamenti e di smaltimento dei debiti, accertati attraverso una procedura ricognitiva da concludere entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Allo scopo di non compromettere, rallentare o addirittura impedire detta operazione per linterferenza delle procedure esecutive, la norma prevede, fino al 31 dicembre 2010, una sospensione delle stesse nei confronti degli enti del servizio sanitario regionale delle medesime regioni sottoposte ai Piani di rientro e commissariate.
La disposizione di cui al comma 4, nel confermare le procedure informatizzate di monitoraggio e le correlate sanzioni in caso di inadempienza regionale, previste dalla vigente legislazione in materia di acquisto di beni e servizi, prevede che per gli acquisti realizzati al di fuori delle convenzioni e per importi superiori a quelli di riferimento le aziende sanitarie ed ospedaliere producano una specifica e motivata relazione da sottoporre agli organi di controllo e revisione aziendali.
Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12 sono dirette a realizzare un contenimento della spesa farmaceutica, mediante lo spostamento di un volume di spesa pari a 600 milioni di euro annui dallaggregato della spesa farmaceutica ospedaliera (di cui sono integralmente responsabili le regioni con conseguente onere a loro carico), a quello della spesa territoriale, che prevede, viceversa, meccanismi automatici di recupero dello scostamento, con responsabilizzazione anche delle imprese farmaceutiche. La norma riguarda farmaci che, sebbene collocati attualmente nellarea di spesa ospedaliera, in effetti sono somministrati ai pazienti a domicilio ovvero in regime ambulatoriale. La predetta riallocazione della spesa determina:
a) una riduzione della spesa farmaceutica ospedaliera per un importo di 600 milioni di euro;
b) un incremento della spesa farmaceutica territoriale di 600 milioni di euro. Tuttavia detta eccedenza di spesa, fermo restando il vigente tetto del 13,3 per cento, è recuperata dalle regioni tramite:
gli attuali meccanismi automatici a carico delle aziende farmaceutiche (pay-back) e della filiera distributiva;
le ulteriori misure di cui ai commi 6, 7, lettera b), e 9. Trattasi di disposizioni che comportano rilevanti economie di spesa farmaceutica e pertanto sono idonee a ridurre limporto del pay-back, fino a consentire alle regioni, se attuate pienamente, di portare la spesa farmaceutica territoriale anche al di sotto del livello del tetto.
Nel dettaglio delle norme:
comma 6: la disposizione, nel rideterminare le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a), prevede che il Servizio sanitario nazionale (SSN) nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattenga ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, una quota pari al 3,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto IVA;
comma 7, lettera a): con questa disposizione si provvede a ricollocare nellambito dellassistenza farmaceutica territoriale una parte dei farmaci fino ad oggi erogati nellambito dellassistenza farmaceutica ospedaliera pari a 600 milioni di euro;
comma 7, lettera b): la norma consente il dispiegarsi dei primi positivi effetti dellattività di monitoraggio dellappropriatezza prescrittiva dei farmaci da parte dei medici del SSN, resa possibile dalla disponibilità dei dati del Sistema tessera sanitaria. Viene previsto che lAgenzia italiana del farmaco (AIFA) predisponga tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, in modo da poter fissare soglie di appropriatezza prescrittiva basate sul comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato. I dati già emersi dal Sistema tessera sanitaria documentano come per alcune categorie di farmaci (ad esempio statine, sartani e inibitori della pompa protonica) il margine di economie conseguibili con una maggiore appropriatezza prescrittiva sia molto cospicuo, tanto da far stimare in almeno 600 milioni di euro le relative minori spese conseguibili su base annua;
comma 8: la disposizione, al fine di potenziare gli strumenti di gestione dei servizi sanitari regionali e risolvere eventuali inefficienze della logistica del farmaco, prevede che con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, si approvino linee guida per incrementare lefficienza delle aziende sanitarie nelle attività di acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti;
comma 9: la disposizione prevede che a decorrere dallanno 2011 lerogabilità a carico del SSN in fascia A dei medicinali equivalenti di cui allarticolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, non sia più prevista per tutti i medicinali registrati, bensì solo per un numero limitato di specialità medicinali non superiore a quattro, individuate con procedura selettiva ad evidenza pubblica dallAgenzia italiana del farmaco, in base al criterio del minor costo a parità di dosaggio, forma farmaceutica ed unità posologiche per confezione (la limitazione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto). In particolare si dispone che il prezzo rimborsato dal SSN sia pari a quello della specialità medicinale con prezzo più basso, ferma restando la possibilità della dispensazione delle altre specialità medicinali individuate dallAgenzia italiana del farmaco come erogabili a carico del SSN, previa corresponsione da parte dellassistito della differenza di prezzo rispetto al prezzo più basso, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione dei farmaci equivalenti;
comma 10: la disposizione ha carattere transitorio, fino allentrata in vigore della disposizione di cui al comma 9. Si prevede che, analogamente a quanto già sperimentato nel 2009 per contrastare il cosiddetto fenomeno degli extrasconti, il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui allarticolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, sia ridotto del 12,5 per cento a decorrere dallo giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010. Si prevede che la riduzione non si applichi ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, né ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008, né a quelli per i quali il prezzo attualmente in vigore sia pari a quello vigente al 31 dicembre 2009;
comma 11: la norma, tenuto conto delle disposizioni introdotte dal presente articolo sotto il profilo finanziario, è diretta ad incrementare le attività dellAIFA in materia di controlli di qualità.
Le disposizioni recate dal comma 13 sono dirette a prevedere uninterpretazione autentica dellarticolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, stabilendo espressamente la non rivalutabilità della somma corrispondente allimporto dellindennità integrativa speciale che integra lindennizzo. La legge n. 210 del 1992 prevede, infatti, allarticolo 2, comma 2, che lindennizzo spettante ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, o a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, sia integrato da una somma corrispondente allimporto dellindennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato. Tale somma non è oggetto espressamente di rivalutazione, a differenza dellindennizzo propriamente detto che, secondo larticolo 2, comma 1, della medesima legge è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.
Con la recentissima sentenza n. 21703 del 13 ottobre 2009, la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha radicalmente mutato un precedente orientamento, statuendo che il primo canone di interpretazione della norma è quello letterale e che la legge n. 210 del 1992, allarticolo 2 non disciplina lindennizzo in questione nella sua globalità, ma lo divide in due parti, regolate in due distinti commi, prevedendo letteralmente la rivalutazione annuale soltanto per la prima parte.
La disposizione in oggetto pertanto è diretta a recepire normativamente lultimo orientamento giurisprudenziaIe.
Infine, le disposizioni recate dal comma 14 stabiliscono che, fermi restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessi lefficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni del comma 15 prevedono che, nelle more della predisposizione dei decreti attuativi del comma 13 dellarticolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, (Progetto tessera sanitaria) concernenti le modalità di assorbimento della tessera sanitaria nella carta di identità elettronica o nella carta nazionale dei servizi, ai fini dellevoluzione della Tessera sanitaria (TS) verso la Tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS), in occasione del rinnovo delle tessere in scadenza il Ministero delleconomia e delle finanze curi la generazione e la progressiva consegna della TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministero delleconomia e delle finanze 19 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 arprile 2006. A tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dallanno 2011.
Con la disposizione di cui al comma 16 si prevede che, nelle more delladozione dei decreti previsti dallarticolo 50, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applichino le modalità tecniche operative di cui allallegato 1 del decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010. Ciò permette di favorire lavvio della diffusione della procedura telematica di trasmissione delle ricette mediche.
Art. 12. - (Interventi in materia previdenziale). Il comma 1 modifica il regime delle decorrenze per il pensionamento di vecchiaia ordinario. Il comma 2 prevede un nuovo regime per le decorrenze del pensionamento anticipato.
In particolare, si prevede:
il diritto alla decorrenza del trattamento decorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, per i lavoratori dipendenti;
il diritto alla decorrenza del trattamento decorsi diciotto mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, per i lavoratori autonomi.
Le disposizioni si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti minimi per laccesso al pensionamento a decorrere dallanno 2011.
Il comma 3 è diretto ad armonizzare le decorrenze delle pensioni dei lavoratori che accedono alla totalizzazione dei periodi assicurativi, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2006, n. 42, al nuovo regime delle decorrenze. In particolare, si prevede che i predetti lavoratori accedano al pensionamento con le medesime decorrenze previste, nel sistema generale, per i lavoratori autonomi. Inoltre, si prevede che, in caso di pensione ai superstiti, la pensione decorra dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa; in caso di pensione di inabilità, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.
Il comma 4 prevede che le disposizioni previgenti in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici continuino ad applicarsi nei casi di lavoratori che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010, e dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età. Il comma 5 prevede la deroga alla nuova disciplina delle decorrenze, nel limite di 10.000 soggetti beneficiari, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, di mobilità lunga ovvero percettori di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui allarticolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il comma 6 è relativo alle modalità di attuazione delle deroghe di cui al comma 5, affidando allINPS lattività di monitoraggio delle domande di pensionamento.
Il comma 7 prevede che, a titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici, il trattamento di fine servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sia riconosciuto in un unico importo annuale se il suo ammontare complessivo non è superiore a 90.000 euro; in due importi annuali se lammontare complessivo della prestazione è compreso tra 90.000 e 150.000 euro; in tre importi annuali se lammontare complessivo della prestazione è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro. In tal caso il primo e il secondo importo sono pari rispettivamente a 90.000 e 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari allammontare residuo. Il comma 8 prevede la conferma di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di posticipo della determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo importo annuale e, ove previsto, del terzo importo annuale, rispettivamente dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.
Il comma 9 prevede che la nuova disciplina non trovi applicazione per le prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo, entro la data del 30 novembre 2010, per raggiungimento dei limiti di età, nonché per le prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dallimpiego presentate e accolte alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la cessazione dellimpiego avvenga entro il 30 novembre 2010.
Il comma 10 prevede che, con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1º gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche limitatamente ai soggetti per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto, per il trattamento di fine rapporto (TFR) dallarticolo 2120 del codice civile il computo dei trattamenti di fine servizio si effettui, con applicazione del sistema del pro rata, secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dellaliquota del 6,91 per cento.
Il comma 11 è finalizzato a fornire uninterpretazione autentica delle disposizioni di cui allarticolo 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, in conformità con la prassi amministrativa finora seguita in maniera costante dallINPS. Infatti, ai sensi della predetta legge n. 662 del 1996, lo svolgimento abituale di attività autonoma in ambito commerciale comporta lobbligo di assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dellINPS. Il predetto obbligo non è incompatibile con quello previsto dallarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede liscrizione alla Gestione separata INPS per chi svolge attività professionale o di collaborazione. Ciò in quanto, in questo caso, limposizione previdenziale insiste su redditi di diversa natura.
La disposizione ribadisce quindi la suddetta interpretazione, chiarendo che, in caso di svolgimento di attività non commerciali, queste ultime determinano liscrizione alla relativa gestione previdenziale.
La disposizione di cui al comma 12 fornisce uninterpretazione autentica delle disposizioni di cui allarticolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e allarticolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. Le predette disposizioni prevedono lestensione ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel 1994 dei benefici previsti per i soggetti colpiti nella Sicilia orientale dal sisma del 1990.
Lintervento legislativo conferma linterpretazione finora seguita dalla prassi amministrativa dellINPS. Esso ha lo scopo, a fronte dellingente contenzioso che si è venuto a creare, di chiarire, con norma di interpretazione autentica, che i suddetti benefici sono solo di natura fiscale.
Art. 13. - (Casellario dellassistenza). Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 prevedono listituzione, presso lINPS, del Casellario dellassistenza, quale banca dati unitaria e generale delle prestazioni di natura assistenziale erogate sul territorio nazionale.
Si tratta di uno strumento informativo ed interattivo, di coordinamento e razionalizzazione delle politiche di solidarietà sociale, che pone in rete, in tempo reale, dati ed informazioni possedute dalle amministrazioni centrali e periferiche e dalle organizzazioni, pubbliche e private, coinvolte (regioni, province, comuni, associazioni no profit, enti previdenziali e assistenziali), in merito alle prestazioni erogate, allo scopo anche di definire una mappa dei bisogni sociali.
Il comma 6 contiene alcune modifiche dellarticolo 35, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, necessarie al fine di razionalizzare la materia della rilevanza dei requisiti reddituali per alcune prestazioni previdenziali, evitando linsorgere di prestazioni indebitamente corrisposte e collegando le medesime prestazioni allaccertamento di dati reddituali certi e non presuntivi.
In particolare:
a) si prevede che le prestazioni siano collegate al reddito, per ciascun anno solare, sulla base del reddito dellanno precedente; infatti la previgente disciplina, che prevedeva la verifica del possesso dei requisiti reddituali in riferimento al periodo tra il 1º luglio e il 30 giugno dellanno successivo, non ha più ragione di essere, essendo venuto meno (in seguito allabrogazione dei commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 35 del decreto-legge n. 207 del 2008), lobbligo, nei confronti dei titolari di prestazioni collegate al reddito, di comunicare agli enti previdenziali i dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno;
b) si prevede, per i redditi da pensione, che sono a conoscenza dellINPS, in quanto sussiste lobbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, che vengano presi in considerazione i redditi dellanno in corso; ciò consente una più puntuale e razionale applicazione del principio in base al quale la prestazione collegata al reddito deve essere corrisposta con la certezza dellimporto;
c) si prevede lobbligo di comunicazione dei dati reddituali da parte dei pensionati agli enti previdenziali, limitatamente ai redditi per i quali non sussiste lobbligo di comunicazione allAmministrazione finanziaria; si prevede la sospensione della prestazione collegata al reddito in caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli enti.
Art. 14. (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali). Le disposizioni prevedono che il concorso alla manovra per le autonomie territoriali, attuato attraverso le regole del patto di stabilità interno, è determinato per lanno 2011 in 6.300 milioni di cui 4.000 milioni a carico delle regioni a statuto ordinario, 500 milioni a carico delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, 300 milioni a carico delle province e 1.500 milioni a carico dei comuni soggetti al patto. Per gli anni 2012 e 2013 il concorso alla manovra è determinato in 8.500 milioni di euro annui che comportano effetti a carico delle regioni a statuto ordinario di 4.500 milioni, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano di 1.000, delle province di 500 milioni di euro e dei comuni soggetti al patto di 2.500 milioni di euro. Il concorso delle province e dei comuni avviene attraverso la riduzione di trasferimenti correnti del Ministero dellinterno.
È prevista labrogazione della norma che prevede la trasformazione in compartecipazione al gettito dellaccisa sul gasolio per autotrazione dei trasferimenti statali per il trasporto pubblico locale di cui allarticolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997.
La disposizione prevede la riduzione dei trasferimenti statali a qualsiasi titolo dovuti alle regioni a statuto ordinario (per un importo di 4.000 milioni per il 2011 e per 4.500 milioni per gli anni 2012 e seguenti) che è strumentale al raggiungimento dellobiettivo del patto di stabilità interno.
È prevista, inoltre, anche la riduzione dei trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni, rispettivamente, per un importo di 300 milioni e 1.500 milioni per il 2011 e per 500 milioni e 2.500 milioni per gli anni 2012 e seguenti. La riduzione determina un miglioramento del saldo netto da finanziare del fabbisogno e dellindebitamento netto per pari importo. Anche in questo caso la riduzione è strumentale al raggiungimento degli obiettivi previsti.
Le disposizioni introdotte integrano il sistema sanzionatorio vigente per gli enti che non rispettano i vincoli del patto di stabilità interno, prevedendo una riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari allo scostamento dallobiettivo registrato dagli enti inadempienti. Viene inoltre previsto lazzeramento dei trasferimenti in caso di mancato invio della certificazione del rispetto del patto entro sessanta giorni dalla scadenza prevista. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inadempienti il nuovo regime prevede il versamento al bilancio dello Stato di una somma pari allo scostamento e, qualora il versamento non avesse luogo, il recupero a valere sulle giacenze di tesoreria. Il mancato invio della certificazione del rispetto del patto determina il blocco dei prelievi dalla tesoreria statale sino a invio della stessa.
È inoltre prevista la possibilità, per le province e per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, di escludere dal saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno per il 2010, le spese in conto capitale, nei limiti dello 0,78 per cento dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dellesercizio 2008. Contestualmente è prevista la non applicazione, per lanno 2010, del meccanismo della premialità.
Infine, è attribuito ai comuni un contributo di 200 milioni che non può essere, però, conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità e, quindi, non determina un peggioramento dellindebitamento netto e del fabbisogno.
Il comma 14, in considerazione delleccezionale situazione di squilibrio finanziario del comune di Roma, prevede la costituzione di un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero delleconomia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dallanno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dallattuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008.
Inoltre il medesimo comma prevede come la restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dallattuazione del predetto piano di rientro venga reperita mediante listituzione, su richiesta del commissario preposto alla gestione commissariale e del sindaco di Roma, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi: di unaddizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero; di un incremento delladdizionale comunale allimposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4 per cento.
Al fine di chiarire che le citate somme sono riconducibili esclusivamente alleccezionale situazione di squilibrio finanziario, la disposizione prevede espressamente che tali somme siano segregate in un apposito fondo nel bilancio comunale per essere destinate esclusivamente allattuazione del piano di rientro e lammissibilità di azioni esecutive o cautelari aventi ad oggetto le predette risorse è consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale.
Il comma 16 attribuisce al comune di Roma, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, per garantire lequilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, la possibilità di adottare le seguenti apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dellarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dellarticolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate su mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dallarticolo 80 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dei costi a carico del comune per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;
e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino allimporto massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
f) contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari, mediante lapplicazione del contributo di costruzione sul valore aggiuntivo derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche utilizzabile anche per il finanziamento della spesa corrente; a tali fini, il predetto valore aggiuntivo viene computato fino al limite massimo dell80 per cento;
g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dellimposta comunale sugli immobili (ICI) sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.
Il comma 20 prevede, relativamente alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente allesercizio finanziario 2009, lannullamento degli atti adottati dalla giunta regionale o dal consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta le decisione di violare il patto di stabilità interno. Tale esito è adottato senza indugio da parte dello stesso organo (giunta o consiglio regionale). In ogni caso il previsto annullamento non si applica alle deliberazioni aventi ad oggetto lattuazione di programmi comunitari.
La disposizione di cui al comma 21 stabilisce che i conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno allamministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché le assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto.
La disposizione prevede altresì che il titolare dellincarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il comma 22 attribuisce il compito al presidente della regione, nella qualità di commissario ad acta, di predisporre un piano di rientro da sottoporre allapprovazione del Ministero delleconomia e delle finanze, che, dintesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per ladozione e lattuazione degli atti indicati nel piano.
Il comma 24, nello specificare che rimangono ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiamo violato il patto di stabilità interno, prevede che nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nellambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more dellapprovazione del piano possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono essere stipulati non più di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nellambito dei predetti uffici.
Il complesso delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 31 è diretto a disciplinare lesercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, così come transitoriamente individuate dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione dellarticolo 119 della Costituzione. Esso è diretto ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e a contenere le spese per le funzioni degli enti locali.
Si prevede in particolare che lesercizio delle funzioni fondamentali debba obbligatoriamente essere svolto in forma associata dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti. Si prevede altresì che i comuni non possano svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata e che la medesima funzione di un comune non possa essere svolta da più di una forma associativa.
La regione, nelle materie di cui allarticolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nellambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese. Nellambito della normativa regionale i comuni avviano lesercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati allesercizio delle funzioni in forma associata.
I comuni debbono assicurare il completamento dellattuazione delle disposizioni di cui al presente articolo entro un termine individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto è stabilito, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che deve essere raggiunto dallinsieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata.
La disposizione di cui al comma 32 prevede che i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società, stabilendo altresì che entro il 31 dicembre 2010 i comuni mettono in liquidazione le società già precedentemente costituite ovvero ne cedono le partecipazioni.
Rimangono escluse dal campo di applicazione della disposizione le società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti mentre per i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti è previsto che gli stessi possono detenere la partecipazione di una sola società dovendo, entro il 31 dicembre 2010, mettere in liquidazione le altre società già costituite.
Il comma 33 mira a dirimere la pluralità di dubbi interpretativi sorti negli ultimi mesi in relazione alla esatta natura giuridica della prestazione patrimoniale dovuta a fronte di servizi di smaltimento dei rifiuti. Più recenti affermazioni della Corte costituzionale, che sostengono la natura tributaria della prestazione, si fondano, a ben vedere, eminentemente sul fatto che la giurisdizione in ordine alle relative controversie risulta legislativamente riconosciuta alle Commissioni tributarie. Un più tradizionale orientamento della Corte di cassazione invece, esaltando il tratto sostanziale del rapporto giuridico conseguente alla prestazione del servizio di smaltimento dei rifiuti, rispetto a quello, più formale, della sola ripartizione fra autorità giudiziarie della competenza a decidere sulle relative controversie, riconosce alla medesima prestazione natura non tributaria. Linterpretazione legata al tratto sostanziale del rapporto fra pubblica amministrazione responsabile della erogazione del servizio di smaltimento ed utenza pare, in verità da prediligere. Per questo, la disposizione in rassegna, di natura interpretativa, appunto, opta per laffermazione della natura non tributaria della prestazione in questione. Per conseguenza e simmetria logica, la disposizione stabilisce altresì lo spostamento allautorità giudiziaria ordinaria delle controversie aventi ad oggetto il rapporto e la prestazione patrimoniale in discorso.
Capo IV Entrate non fiscali
Art. 15. - (Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni di concessione). La disposizione del comma 1 prevede lapplicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS SpA. A tal fine, è previsto che i criteri e le modalità per lapplicazione del pedaggio in questione sono stabiliti entro quarantacinque giorni dallentrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che a quelli relativi alla gestione. Con lo stesso decreto è definito anche lelenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.
È disciplinata, inoltre, una fase transitoria in cui ANAS SpA è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Tale fase transitoria decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi, comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua i criteri e le modalità per lapplicazione del pedaggio individua, altresì, le stazioni di esazione. Le maggiorazioni tariffarie previste non possono comunque comportare un incremento superiore al 25 per cento del pedaggio dovuto.
Le entrate che derivano dallattuazione delle disposizioni in esame sono destinate a ridurre i contributi annui dovuti dallo Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione.
La disposizione di cui al comma 6 dello stesso articolo 15 prevede lintroduzione di un canone aggiuntivo annuale finalizzato alla tutela ambientale, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in misura non superiore al canone vigente per ciascuna concessione. Il canone aggiuntivo è dovuto dai soggetti titolari di una concessione di grande derivazione dacqua per uso idroelettrico.
Art. 16. - (Dividendi delle società statali). La disposizione in oggetto prevede la riassegnazione delle maggiori entrate eventualmente realizzate, negli anni 2011 e 2012, da utili e dividendi non derivanti da distribuzione riserve, versati allentrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico, non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche, eccedenti lammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica. La riassegnazione è prevista, fino allimporto massimo di 500 milioni di euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, al fine prioritario di concorrere agli oneri relativi al pagamento degli interessi sul debito pubblico. Per la parte eventualmente restante, le somme sono riassegnate al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato.
Le modalità di utilizzo delle somme affluite al Fondo in esame sono stabilite con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze.
È, infine, specificato che dallattuazione della disposizione non deve derivare il peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
Art. 17. -(Interventi a salvaguardia delleuro). Il Consiglio Ecofin del 9/10 maggio scorsi ha definito un meccanismo di sostegno dellarea euro che prevede la costituzione di uno special purpose vehicle (SPV), del quale gli Stati membri sarebbero azionisti, e la concessione da parte degli stessi Stati membri di una garanzia sulle emissioni obbligazionarie dello SPV, volte a finanziare gli eventuali prestiti ai paesi che si trovassero in difficoltà. La norma proposta è volta a consentire lattuazione da parte italiana di tali decisioni.
Titolo II CONTRASTO ALLEVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 18. (Partecipazione dei comuni allattività di accertamento tributario e contributivo). Attraverso lintroduzione della disposizione si intende dare maggiore efficacia alla partecipazione dei comuni allattività di accertamento e di contrasto allevasione fiscale e contributiva, attraverso una revisione della disciplina contenuta nellarticolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nellarticolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
A tale fine, viene chiarito che la partecipazione dei comuni è, tra laltro, diretta alla segnalazione allAgenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e allINPS di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, sia ai fini fiscali che contributivi (comma 2). Per agevolare tale forma di collaborazione nellattività di accertamento, viene introdotto lobbligo di costituzione del Consiglio tributario per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti che non vi abbiano già provveduto (comma 2, lettera a)).
Per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti che non siano già dotati del Consiglio tributario, invece, è previsto lobbligo di riunirsi in consorzio, da costituire secondo le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai fini della successiva istituzione del Consiglio tributario (comma 2, lettera b) ).
In entrambi i casi, al fine di garantire la rapida costituzione di tali organi, è previsto che i relativi atti istitutivi siano adottati entro uno specifico termine, fissato in novanta giorni in relazione ai comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti ed in centottanta giorni con riferimento a quelli con popolazione inferiore. Entrambi i termini decorrono dallentrata in vigore della disposizione in commento.
Sono, inoltre, apportate modifiche sostanziali allarticolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 per renderne attuale e coerente la formulazione (comma 4). In particolare:
viene sostituita la previgente disciplina contenuta nel secondo comma del citato articolo 44, al fine di circoscrivere la partecipazione dei comuni alla sola attività di accertamento sintetico dei redditi delle persone fisiche, adeguandone le modalità ai vigenti strumenti di condivisione telematica;
viene previsto che gli uffici dellAgenzia delle entrate, prima dellemissione degli avvisi di accertamento sintetico, inviino una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, a cui i comuni possono dare riscontro entro sessanta giorni dal ricevimento, segnalando ogni elemento utile alla determinazione del reddito complessivo;
vengono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dellarticolo 44, con conseguente soppressione della previgente disciplina relativa alla procedura concernente le proposte dei comuni, ormai del tutto obsoleta.
Inoltre, per effetto dellabrogazione di cui al capoverso precedente, viene abrogato larticolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
Sono apportate modifiche anche allarticolo 1 del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (comma 5). In particolare:
è previsto laumento al 33 per cento dellammontare della quota (originariamente pari al 30 per cento) spettante ai comuni che abbiano contribuito allaccertamento, relativa ai tributi statali riscossi a titolo definitivo, nonché la spettanza delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo. Conseguentemente, per renderne coerente la formulazione, la medesima quota percentuale del 33 per cento viene prevista (comma 6) anche con riferimento alla previsione contenuta nellarticolo 83, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che stabilisce la quota da riconoscere ai comuni con riferimento allattività di vigilanza effettuata nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nellanagrafe degli italiani residenti allestero a far corso dal 1º gennaio 2006;
viene modificato il comma 2 del medesimo articolo 1 al fine di prevedere che il provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate, con cui stabilire le modalità tecniche di accesso alle banche dati da parte dei comuni, sia emanato dintesa con lINPS e la Conferenza unificata. Poiché per lattività di supporto allesercizio di tali funzioni i comuni possono avvalersi della collaborazione delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi, ovvero degli affidatari delle entrate comunali, viene disposto che tali soggetti garantiscano ai comuni laccesso alle banche dati utilizzate;
viene abrogato il comma 2-ter del medesimo articolo 1, introdotto dallarticolo 83, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, in forza del quale il Dipartimento delle finanze fornisce, con cadenza semestrale, lelenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti cui i comuni abbiano contribuito.
Al fine di dare attuazione alle disposizioni introdotte e di individuare i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano partecipato allaccertamento, ai sensi dellarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nella sua nuova formulazione, nonché le relative modalità di attribuzione, si rinvia ad un decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dintesa con la Conferenza unificata (comma 7).
È fatto salvo, comunque, il provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate necessario per stabilire le modalità tecniche di accesso, da parte dei comuni, alle banche dati ed alle dichiarazioni relative dei contribuenti (comma 8).
Vengono espressamente fissati i criteri di determinazione e ripartizione della quota spettante ai comuni che abbiano contribuito allaccertamento (comma 9) e, in particolare:
viene disposto che gli importi riconosciuti ai comuni a titolo di partecipazione allaccertamento siano calcolati al netto delle somme spettanti alIUnione europea e ad altri enti;
viene previsto che, sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione allaccertamento.
Art. 19. - (Aggiornamento del catasto). Le disposizioni proposte ai commi 1, 2 e 3, in conformità a quanto previsto dallarticolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevedono lattivazione dell«Anagrafe immobiliare integrata» che consente di attestare, ai fini fiscali, il livello di integrazione delle banche dati disponibili presso lAgenzia del territorio per ciascun immobile, garantendo la correlazione tra le informazioni catastali (dati censuari, cartografici e planimetrie delle unità immobiliari urbane) con le informazioni sui diritti reali recate negli atti trascritti nei pubblici registri immobiliari. Una norma di coordinamento prevede che, in fase di prima attivazione, le informazioni contenute nella predetta Anagrafe immobiliare integrata siano rese disponibili ai comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche. Con successivi provvedimenti verranno disciplinate le modalità di erogazione del servizio che consentirà il rilascio di unattestazione integrata contenente dati ipotecari e catastali. Tali provvedimenti dovranno disciplinare anche i diritti dovuti per il rilascio di detta attestazione.
La normativa proposta ai commi 4, 5 e 6 prevede due possibili modalità di gestione partecipata delle funzioni catastali da parte dei comuni. La prima garantisce la possibilità per tutti i comuni, con esclusione di quelli rientranti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di accedere alle banche dati catastali, consentendo la consultazione anche dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria. Tale consultazione viene effettuata attraverso il Sistema telematico, il Portale per i comuni ed il Sistema di interscambio gestiti dallAgenzia del territorio. La seconda prevede che le funzioni catastali connesse allaccettazione ed alla registrazione degli atti di aggiornamento siano svolte dai comuni e dallAgenzia del territorio in forma partecipata attraverso un sistema di regole tecnico-giuridiche che costituiscono princìpi fondamentali dellordinamento. Qualora non esercitate da parte dei comuni, tali funzioni vengono svolte dallAgenzia del territorio in base al principio di sussidiarietà. Sono, infine, stabilite le funzioni catastali mantenute allo Stato e svolte dallAgenzia del territorio.
Il comma 7 prevede che lAgenzia del territorio concluda le attività finalizzate allindividuazione degli immobili non dichiarati in catasto entro il 30 settembre 2010, per quei comuni per i quali le attività non sono state ancora completate.
Il comma 8 prevede, inoltre, la possibilità per i titolari di diritti reali sugli immobili, già oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale al 31 dicembre 2009, di presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale entro il 31 dicembre 2010. Le dichiarazioni che perverranno entro tale data saranno rese disponibili ai comuni per i controlli di conformità urbanistico-edilizia.
Il comma 9 prevede che, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2010, i titolari di diritti reali sugli immobili devono procedere alla presentazione ai fini fiscali della dichiarazione di aggiornamento catastale per gli immobili oggetto di interventi edilizi.
In mancanza della presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 8, il comma 10 prevede che lAgenzia del territorio, nelle more della definitiva iscrizione in catasto, proceda allattribuzione di una rendita presunta, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai comuni.
Il comma 11 stabilisce che, qualora i titolari dei diritti reali non provvedano alla presentazione delle dichiarazioni in catasto entro il 31 dicembre 2010 per le ipotesi di cui al comma 9, lAgenzia del territorio procede agli accertamenti di competenza, anche con la collaborazione dei comuni.
Per le fattispecie previste dai commi 10 e 11, lAgenzia del territorio può stipulare apposite convenzioni con gli organismi rappresentativi delle categorie professionali competenti.
Il comma 12 prevede che lAgenzia del territorio, a decorrere dal 1º gennaio 2011, avvii a un nuovo monitoraggio del territorio per lindividuazione di ulteriori immobili non censiti. Per tali attività si rendono applicabili le disposizioni di cui allarticolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e quelle previste dal precedente comma 10. Sono fatti salvi i poteri di controllo dei comuni in materia urbanistico-edilizia.
Il comma 13 prevede che, per lo svolgimento delle attività connesse allaccertamento catastale, gli Uffici provinciali dellAgenzia si avvalgano dei poteri istruttori previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di accessi, ispezioni e verifiche.
Al fine di consentire laggiornamento della banca dati catastale, anche planimetrica, in coerenza con la realtà del patrimonio immobiliare italiano, il comma 14 prevede che gli atti da trascrivere debbano contenere, a pena di nullità, anche il riferimento alle planimetrie catastali delle unità immobiliari urbane e la dichiarazione della loro conformità allo stato di fatto. Inoltre, anche al fine di consentire un più completo allineamento delle banche dati ipotecarie e catastali, al momento della stipula di tutti gli atti relativi agli immobili il notaio deve individuare lesatto intestatario catastale e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
Allo scopo di contrastare lelusione e levasione fiscale relative al settore delle locazioni per tutti i tributi connessi, il comma 15 prevede che la richiesta di registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili contenga anche lindicazione dei dati catastali, stabilendo lapplicabilità della relativa sanzione.
Art. 20. - (Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni alluso del contante e dei titoli al portatore). Lutilizzo eccessivo del contante rappresenta un rischio per lintegrità e un costo in termini di efficienza del sistema economico-finanziario.
Storicamente lItalia ha una quota di transazioni effettuate in contante superiore a quella degli altri Paesi europei. Lo sviluppo dei sistemi di pagamento elettronici, carte di credito e di debito, pagamenti via internet, eccetera, fatica a produrre in Italia quegli effetti di riduzione delluso del contante che sono ormai acquisiti non solo nei Paesi anglosassoni ma anche in quelli, Francia, Germania, Spagna, che sono più vicini alle nostre tradizioni culturali.
Evidentemente non si tratta solamente di una preferenza culturale per il contante ma degli effetti di un settore sommerso, in parte illegale, che in Italia è più ampio che in altri paesi, e che utilizza il contante per evitare la tracciabilità delle operazioni.
Le stime sulla percentuale di PlL, derivante dalleconomia sommersa indicano il 26,2 per cento per lItalia, rispetto al 16,8 per cento della Germania, al 14,8 per cento della Francia e al 12,3 per cento del Regno Unito.
In Italia circa il 90 per cento della transazioni sono effettuate in contante, rispetto al 78 per cento della Germania, al 65 per cento del Regno Unito e al 59 per cento della Francia. Di converso, in Italia solo l8 per cento delle transazioni sono effettuate utilizzando carte di credito o altri sistemi di pagamento elettronici, rispetto al 22 per cento della Germania, al 30 per cento del Regno Unito e al 28 per cento della Francia.
Poiché gli strumenti di pagamento alternativi al contante sono oramai largamente diffusi, in misura comparabile a quella degli altri Paesi europei, e in grado di assicurare lefficiente pagamento delle transazioni, è necessario stringere i limiti legali di utilizzo del contante, abbassando drasticamente la soglia dagli attuali 12.500 euro a 5.000 euro.
Tale nuova soglia permette ai privati di effettuare in contanti, se lo desiderano, tutte le operazioni di acquisto ordinarie che si possono trovare a compiere nella giornata. Lobbligo di ricorrere a uno strumento di pagamento tracciabile per importi superiori a 5.000 euro non solo evita il pericolo di divenire parte di unoperazione illecita (frode, evasione fiscale, riciclaggio) ma aumenta la sicurezza personale (furti, smarrimenti, rapine).
La nuova soglia si applica anche agli strumenti di pagamento, in quanto larticolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, disciplina sia il contante ed i titoli al portatore che lemissione e la circolazione degli assegni: quindi, prevedere soglie diverse per contanti e per assegni creerebbe grandissima confusione nel cittadino. Da qui lopportunità di prevedere ununica soglia di 5.000 euro.
La necessità di scoraggiare la violazione della soglia attraverso strumenti di dissuasione rende opportuna la riformulazione delle sanzioni attualmente applicate, prevedendo linasprimento dei valori minimi e massimi riferibili alle infrazioni che superano i 50.000 euro. Per le violazioni inferiori a questo importo si applicherà comunque una sanzione in valore assoluto di 3.000 euro.
Art. 21. - (Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle entrate). Larticolo in esame introduce lobbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dellIVA, di importo pari o superiore a 3.000 euro.
Tale disposizione mira a rafforzare gli strumenti a disposizione dellamministrazione finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti soprattutto in materia di IVA (frodi «carosello» e false fatturazioni) ma anche in ambito di imposizione sul reddito. Lanalisi e lincrocio dei dati acquisiti tramite linvio telematico permetterà una rapida ed efficace individuazione di soggetti a rischio frode ed evasione per una mirata ed immediata azione di controllo. Gli stessi dati consentiranno una più puntuale ricostruzione della congruità dei volumi daffari e dei costi indicati nelle dichiarazioni nonché lindividuazione di spese e consumi di particolare rilevanza utili alla individuazione della capacità contributiva, in specie ai fini dellaccertamento sintetico. La limitazione dellobbligo di comunicazione telematica alle sole cessioni e prestazioni di importo unitario superiore a 3.000 euro è inoltre coerente con le finalità della norma (perseguire le forme di frode ed evasione di maggiore rilevanza) e consente di circoscrivere gli adempimenti ad una ristretta platea dei titolari di partita IVA, escludendo in specie milioni di soggetti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi alladempimento dellobbligo in questione appaiono non proporzionati alla pur importante finalità della disposizione.
In caso di omissione della comunicazione o di una sua effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dallarticolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Art. 22. - (Aggiornamento dellaccertamento sintetico). Il vigente articolo 38, quarto comma e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, disciplina le modalità con cui gli uffici dellamministrazione finanziaria possono procedere alla determinazione sintetica del reddito in base ad elementi e circostanze di fatto certi quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.
Lattuale impostazione non tiene conto dei cambiamenti, connessi ai mutamenti sociali, verificatisi nel tempo in ordine alle tipologie di spesa sostenute dai contribuenti ed alle preferenze nella propensione ai consumi.
Le modifiche proposte intendono pertanto innovare profondamente questo importante strumento di contrasto alla evasione dellimposta sul reddito delle persone fisiche, stabilendo in specie quanto segue:
a) la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione che tutto quanto si è speso nel periodo dimposta sia stato finanziato con redditi posseduti nel periodo medesimo, ferma restando ogni possibilità di provare che ciò non sia effettivamente avvenuto nel caso specifico, in quanto le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;
b) alla detta presunzione si affianca, con pari efficacia, quella basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante lanalisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dellarea territoriale di appartenenza, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale, ferma restando anche in questo caso la prova contraria di cui si è innanzi detto;
c) in entrambi i casi il contribuente viene tutelato da una «clausola di garanzia»: la determinazione sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20 per cento;
d) il contribuente è ulteriormente e significativamente garantito dalla ampia possibilità di fornire eventuali elementi di prova a proprio favore sia prima che dopo lavvio del procedimento di accertamento con adesione (che deve essere obbligatoriamente attivato), in perfetto ossequio alle disposizioni contenute nello statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212);
e) dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dallarticolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la spettanza delle detrazioni dimposta relative ad oneri per i quali le stesse competono.
Art. 23. - (Contrasto al fenomeno delle imprese «apri e chiudi»). La norma in esame ha levidente intento di concentrare una specifica azione di vigilanza fiscale su una categoria di contribuenti a particolare rischio di frode o evasione fiscale, costituita dalle imprese cosiddette «apri e chiudi».
Lesperienza dei controlli fiscali conferma che tale categoria di contribuenti è a particolare rischio, soprattutto di frodi (false fatturazioni o anche frodi «carosello»).
La disposizione, quindi, prevede che dette imprese sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dellAgenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dellINPS con la finalità di assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.
Art. 24. - (Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita «sistemica»). La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata a realizzare una specifica azione di vigilanza fiscale su una particolare categoria di contribuenti a ulteriore rischio di frode o evasione fiscale. Si tratta, in particolare, delle imprese che si dichiarano in perdita, ai fini delle imposte sui redditi, per più di un periodo dimposta, per le quali il rischio di evasione è del tutto evidente, atteso che perdite reiterate contraddicono ogni logica imprenditoriale e depongono per un posizionamento fuori mercato che, ove persistente, non giustifica la sopravvivenza dellimpresa. Viene peraltro esclusa la situazione in cui le perdite sono determinate da compensi erogati ad amministratori e soci, dato che in tal caso, dal punto di vista fiscale, la perdita dellimpresa è controbilanciata dai redditi dei percipienti che vengono assoggettati a tassazione con le aliquote progressive dellimposta sul reddito delle persone fisiche (tale situazione appare, infatti, a minor rischio, e non richiede, pertanto, una vigilanza sistematica).
La norma contenuta nel comma 2, anche ai fini di realizzare la vigilanza prevista dal comma 1, ha la finalità di intensificare lattività di controllo su di un segmento di contribuenti assai rilevante in termini di gettito fiscale atteso, e che pertanto presenta un rischio di evasione complessiva particolarmente elevato (determinato in misura consistente, proprio per questo segmento di soggetti, dalla esposizione di perdite fiscali).
Stante la relativa concentrazione su di una platea di circa 70.000 soggetti, il miglior modo di coprire tale rischio è sicuramente quello del controllo sistematico mediante specifici piani a livello locale coordinati tra lAgenzia delle entrate e la Guardia di finanza.
La previsione si pone peraltro in linea con il nuovo assetto organizzativo dellAgenzia delle entrate, che collima dal punto di vista operativo con quello della Guardia di finanza, e che prevede la creazione di apposite strutture specificamente dedicate ai controlli sulla platea di contribuenti in parola.
La nuova norma, determinando nei contribuenti la consapevolezza del potenziamento dellattività di controllo (sempre maggiore via via che lo stesso verrà in concreto attuato sfruttando al massimo le sinergie tra lAgenzia e la Guardia di finanza), comporterà effetti fortemente dissuasivi delle più disparate pratiche evasive ed elusive che emergono in modo sempre più significativo dalle attività di controllo fiscale.
Art. 25. - (Contrasto di interessi). La norma prevede lassoggettamento a ritenuta dacconto, ai fini dellimposta sul reddito dei percipienti, dei compensi corrisposti mediante bonifici bancari o postali quale modalità obbligatoria di pagamento per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dimposta (ad esempio al fine di fruire delle detrazioni del 36 per cento).
La ritenuta dacconto dovrà essere operata dalla banca del beneficiario del bonifico allatto di accreditamento delle somme a favore dello stesso.
Il versamento delle ritenute dovrà essere effettuato, secondo le ordinarie modalità, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta. È prevista lemanazione di un provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate per lindividuazione delle tipologie di pagamenti, nonché delle modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.
Art. 26. - (Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento). La disposizione introduce misure finalizzate a incrementare lefficacia dellazione di controllo dellAmministrazione finanziaria sulle operazioni rientranti nella disciplina sui prezzi di trasferimento di cui allarticolo 110, comma 7, del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare, essa si basa sulla previsione di una documentazione standardizzata, che consenta il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese. Il sistema, applicato con diligenza e buona fede, da un lato consente alle imprese di fruire di un regime di esonero dalle sanzioni per infedeltà delle dichiarazioni fiscali di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, connesse con rettifiche di transfer pricing; dallaltro permette allAmministrazione finanziaria di disporre, in sede di controllo, della documentazione necessaria a riscontrare la corrispondenza dei prezzi determinati tra imprese associate multinazionali con quelli praticati in regime di libera concorrenza. Tale controllo, come noto, attualmente si presenta difficoltoso in mancanza di unadeguata collaborazione da parte del contribuente, essendo caratterizzato da elementi di rilevante complessità, anche tecnica. A tal fine è stato previsto linserimento del comma 2-ter allarticolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Inoltre, rispondendo a unistanza di certezza da parte dei contribuenti, e soprattutto delle imprese estere che investono in Italia, il sistema dà contezza alle imprese di tutti gli elementi conoscitivi indispensabili allattuazione della propria politica di transfer pricing, in conformità alle norme di legge. Tale previsione costituisce una efficace leva motivazionale nei confronti di tutte le imprese residenti appartenenti a gruppi multinazionali per adeguarsi allonere imposto per legge, senza attendere il momento del controllo o della verifica. Essa è in linea con i princìpi fondamentali che disciplinano il rapporto tra fisco e contribuente e, in particolare, con il principio di buona fede e correttezza sancito dallo «statuto dei diritti del contribuente». Limpianto di dettaglio del sistema documentale previsto dalla disposizione sarà disciplinato con apposito provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate in conformità con i contenuti del codice di condotta sulla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nellUnione europea, approvato con risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2006, e con le direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento. È inoltre previsto un regime di comunicazione da parte del contribuente del periodo o dei periodi dimposta per i quali lo stesso ha predisposto la documentazione, al fine di consentire allAmministrazione fiscale di procedere ad una più efficace analisi preliminare dello specifico rischio fiscale, soprattutto con riferimento a quei soggetti privi della stessa. Pertanto, in caso di accesso, ispezione, verifica o altra attività istruttoria, in assenza di detta comunicazione, è preclusa la possibilità per il contribuente di fruire del regime di esonero previsto dalla disposizione. La disposizione prevede inoltre che, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, i termini per la presentazione della comunicazione, per i periodi dimposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono fissati in novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate.
Art. 27. - (Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi). La partita IVA è un elemento chiave negli scambi intracomunitari. In questottica, lAnti tax fraud strategy (ATFS) ex pert Group (Gruppo di esperti antifrode in seno alla Commissione europea) ha sottolineato limportanza dellaffidabilità delle informazioni contenute nelle banche dati degli Stati membri relative alle posizioni IVA, individuando gli elementi di criticità presenti nella normativa degli Stati membri relativa alle modalità di attribuzione e cancellazione dei numeri identificativi IVA.
Gli elementi di criticità sono dati da:
frammentarietà delle informazioni che i fornitori possono ottenere sulle posizioni IVA dei propri clienti;
esecuzione di controlli meramente formali sulle domande di attribuzione delle partite IVA da parte di molti Stati membri;
mancato o tardivo aggiornamento del sistema VIES (VAT Information Exchange System) riguardo a partite IVA chiuse.
La norma in commento ha lobiettivo di regolare in sede di registrazione ai fini IVA, in linea con le sollecitazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi, la facoltà di effettuare operazioni intracomunitarie attraverso un regime di autorizzazione a cura degli uffici dellAgenzia delle entrate.
Allatto della presentazione del Modello AA 7/9 per lattribuzione della partita IVA, alloperatore economico verrà richiesto di specificare se intende effettuare operazioni intracomunitarie. Contestualmente sarà sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie anche attraverso la loro esclusione dallarchivio interrogabile VIES sino al trentesimo giorno successivo alla data di attribuzione allinteressato del numero di partita IVA.
Nei trenta giorni suddetti il soggetto potrà operare in piena legittimità per le operazioni interne, con gli adempimenti previsti. Al trentunesimo giorno il soggetto viene inserito nellarchivio VIES, qualora non sia stato emanato provvedimento di diniego.
Per quanto riguarda le partite IVA già attribuite in Italia in data antecedente allentrata in vigore delle nuove norme, viene rinviata ad un provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate la definizione dei criteri e delle modalità per la loro esposizione nel sistema comunitario del VIES.
Art. 28. - (Incrocio tra le basi dati dellINPS e dellAgenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa). La disposizione di cui al comma 1 ha levidente intento di assicurare specifici controlli su situazioni di microevasione diffusa sul territorio.
Si tratta in specie della evasione totale sui redditi di lavoro dipendente da parte di una ampia categoria di soggetti che, pur manifestando una costante renitenza agli obblighi di contribuzione fiscale, fruiscono abitualmente ed in modo massivo di servizi e prestazioni sociali.
Dato che tale fenomenologia può oggi essere intercettata mediante lincrocio dei dati sui contributi inviati dallINPS allAgenzia delle entrate, la norma stimola il ricorso a tali incroci ed ai conseguenti controlli.
In tale ottica, la disposizone di cui al comma 2 è finalizzata a realizzare un maggior grado di efficienza e di efficacia dellattività di controllo e di accertamento cosiddetta «di massa», e tiene conto dei soddisfacenti risultati conseguiti in analoghe iniziative finalizzate a potenziare la lavorazione degli accertamenti parziali di cui allarticolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, seppure riferite, in via sperimentale, alla sola lavorazione di accertamenti parziali automatizzati di competenza di alcuni uffici territoriali dellAgenzia delle entrate.
La disposizione tende a privilegiare laffidamento, in via esclusiva, di attività specialistiche e a carattere seriale ad apposite articolazioni dellAgenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione dellAgenzia delle entrate di cui allarticolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. La delocalizzazione di talune attività rende possibile una intensificazione dellazione di controllo di massa anche attraverso limpiego di sistemi di contatto multimediale con i destinatari degli atti, garantendo, nel contempo, la necessaria assistenza al contribuente.
Quanto alla tutela giurisdizionale, si rende necessario integrare larticolo 4 e larticolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In particolare, nellarticolo 4, concernente la «competenza per territorio», laddove è previsto che «le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione e che «se la controversia è proposta nei confronti di un centro di servizio è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione» ha sede lufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso», è previsto che tale ultima disposizione si rende applicabile anche qualora la controversia sia proposta avverso gli atti emessi dalle «altre articolazioni dellAgenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui allarticolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300». Analoga previsione è contenuta nella modifica allarticolo 10 del decreto legislativo n. 546 del 1992, riguardante la legittimazione processuale dinanzi alle commissioni tributarie. Gli interventi si rendono necessari al fine di garantire al contribuente una agevole gestione degli adempimenti connessi alla tutela giurisdizionale.
Art. 29. - (Concentrazione della riscossione nellaccertamento). La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata ad intensificare il processo di accelerazione della riscossione delle somme dovute a seguito dellattività di accertamento dellAgenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.
La più tempestiva ed efficace realizzazione della pretesa tributaria conseguirà, da una parte, alla significativa riduzione dei tempi mediamente intercorrenti tra la notifica degli avvisi di accertamento e quelli di notifica della cartella di pagamento e, dallaltra, al prevedibile incremento della propensione allutilizzo degli istituti definitori della pretesa tributaria.
Il procedimento antecedente alla eventuale fase dellesecuzione forzata e le relative nuove modalità e, in taluni casi, i nuovi termini, impegnano il contribuente, e parimenti lAgenzia delle entrate e lagente della riscossione, al rispetto di perentorie scadenze e di intense e proficue modalità di colloquio tra lente creditore e lagente della riscossione.
La disposizione si applica alle attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento emessi dallAgenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dellimposta sul valore aggiunto ed al connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni notificati a partire dal 1º luglio 2011 e relativi ai periodi dimposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.
Lavviso di accertamento emesso ai fini delle imposte sui redditi e dellimposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni costituiscono, a decorrere dal 1º luglio 2011, titolo esecutivo allatto della notifica al contribuente. Devono, pertanto, contenere anche lintimazione ad adempiere, entro il termine di proposizione del ricorso, allobbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati.
Per le ipotesi di presentazione del ricorso avverso detti atti e per il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio devono recare, altresì, gli importi stabiliti dallarticolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, disposizione che disciplina liscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, in base alla quale le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dallufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono «iscritti a titolo provvisorio nei ruoli», dopo la notifica dellatto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
La norma prevede, poi, che la detta intimazione ad adempiere al pagamento, entro il più ristretto termine di sessanta giorni dalla notifica (che si prevede possa, per tali atti essere eseguita anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento) deve essere, altresì, contenuta anche nei successivi atti da emettere a cura dellufficio in tutti i casi in cui debbano essere rideterminati gli importi indicati negli avvisi di accertamento, anche nei casi di mancato pagamento delle somme dovute ai sensi dellarticolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dellarticolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dellarticolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Gli avvisi di accertamento emessi dallAgenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dellimposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni divengono esecutivi allatto della notifica al contribuente e devono espressamente recare lavvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, in carico agli agenti della riscossione, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. Da tale momento lagente potrà procedere ad esecuzione forzata.
La norma, inoltre, prevede che nei casi di fondato pericolo per la riscossione, decorsi sessanta giorni dalla data di notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione integrale delle somme indicate nei medesimi atti, ossia delle somme dovute nel loro ammontare massimo, comprensivo di sanzioni ed interessi, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini indicati nelle lettere a) e b).
Si tratta, in sostanza, di una norma che riproduce i contenuti del disposto dellarticolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre n. 1973, n. 602, in materia di iscrizione nei ruoli straordinari. Pur considerando la natura di titolo esecutivo dellavviso di accertamento, la disposizione garantisce, inoltre, specularmente alla previsione recata dallarticolo 25, comma 2, del predetto decreto, che solo dopo il sessantesimo giorno dalla data di notifica dellatto la riscossione delle somme dovute è affidata in carico allagente che può procedere ad espropriazione forzata.
È previsto, poi, che allatto dellaffidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dellAgenzia delle entrate fornisca, anche su richiesta dellagente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dellefficacia della riscossione, compresi quelli, molto spesso determinanti, acquisiti in fase di accertamento.
Lagente della riscossione, sulla base del detto titolo esecutivo e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede, come espressamente precisato nella norma, ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Inoltre, decorso un anno dalla notifica degli atti, lespropriazione forzata è preceduta dalla notifica dellavviso che contiene «lintimazione ad adempiere lobbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni», di cui allarticolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Lespropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui laccertamento è divenuto definitivo.
La disposizione prevede, poi, che, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con detti titoli esecutivi sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dallarticolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Tali interessi sono calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi. Allagente della riscossione spettano laggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dallarticolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Ai fini della procedura di riscossione prevista dalla presente disposizione, si chiarisce, in via generale, che i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti di accertamento, di irrogazione delle sanzioni ed ai successivi atti di cui alla lettera a) e che i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente articolo.
Si prevede espressamente, inoltre, che in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica larticolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede la sospensione amministrativa della riscossione in caso di ricorso «contro il ruolo», fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale.
Al fine di velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando un significativo recupero di efficienza di tale rilevante fase dellattività di contrasto allevasione, la disposizione rinvia ad uno o più regolamenti, da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, coerentemente con le novità introdotte dalla disposizione stessa relative alle modalità di riscossione delle somme dovute a seguito dellattività di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dellimposta sul valore aggiunto, la progressiva razionalizzazione delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute anche a seguito delle attività di liquidazione e controllo relative ai medesimi e ad altri tributi erariali gestiti dallAgenzia delle entrate e di accertamento relative a tutti i tributi gestiti dallAgenzia stessa, nonché ad altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
La normativa di cui al comma 2 prevede, alla lettera a), che in sede di transazione fiscale, anche le somme relative a ritenute operate e non versate siano oggetto esclusivamente di uneventuale dilazione e non di falcidia, al pari dellintera imposta sul valore aggiunto.
Tale previsione trova il suo fondamento nel fatto che anche le ritenute operate dal sostituto dimposta a titolo di acconto sono poi utilizzate in detrazione dal sostituito, in diminuzione del proprio debito tributario. Occorre poi osservare che anche le ritenute dacconto sono somme di terzi, che il sostituto trattiene allo scopo di riversarle allo Stato. Le analogie con limposta sul valore aggiunto rendono irragionevole una disparità di trattamento. La misura consente, altresì, di assicurare trasparenza nei rapporti tra il contribuente che acceda alla transazione ed i prestatori dopera di cui si è avvalso e sulle cui retribuzioni ha operato le ritenute.
La previsione di cui alla lettera b) consente di ovviare ad una incertezza nella pratica applicazione della norma, precisando che i documenti relativi al piano di ristrutturazione dei debiti ed al pagamento dei creditori, che devono obbligatoriamente accompagnare la proposta di concordato preventivo ai sensi dellarticolo 161 della legge fallimentare nel cui ambito sia prevista la transazione fiscale, devono essere presentati anche quando la transazione sia inserita nellambito di un accordo di ristrutturazione del debito in base allarticolo 182-bis della medesima legge fallimentare, attesa lidentità delle situazioni.
La norma precisa inoltre che, nel caso di accordo stragiudiziale di ristrutturazione, dove, a differenza che nel concordato preventivo, non vi è il commissario giudiziale che svolga le attività di cui agli articoli 171, 172 e 173 della legge fallimentare (verifica dei crediti e dei debiti, inventario ed analisi della contabilità), il debitore rilascia una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale, comunque in unottica volta a non aggravare irragionevolmente il procedimento, si assume personalmente la responsabilità di attestare la veridicità e la completezza dei dati aziendali riportati in contabilità, a maggior tutela e garanzia dei terzi.
Con la lettera c) si introduce la previsione di una possibile revoca di diritto, per le sole transazioni fiscali concluse nellambito degli accordi di ristrutturazione, attesa la natura stragiudiziale di detti accordi. Infatti, anche al fine di contrastare possibili abusi, tenendo altresì conto del fatto che il contribuente potrebbe sottrarsi ai propri obblighi tributari o contributivi anche dopo lesecuzione del piano di ristrutturazione del debito, è opportuno prevedere che un inadempimento significativo e rilevante, quale lomesso pagamento delle somme dovute entro un ragionevole termine dalla scadenza fissata (novanta giorni) sia di per sé decisivo per determinare la revoca della transazione. Tale previsione normativa, che opera per i soli omessi pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti previdenziali, assicura altresì uniformità di comportamenti tra gli enti pubblici interessati e consente di incentrare le valutazioni di opportunità della transazione fiscale e contributiva soprattutto sulla relativa convenienza dal punto di vista economico e finanziario, non costituendo la prosecuzione dellattività di impresa che, altrimenti, costituirebbe un presupposto necessario per garantire eventuali pagamenti dilazionati.
La disposizione di cui al comma 3 è finalizzata a rendere più spedita leventuale approvazione di eventuali proposte di concordato fallimentare da parte degli agenti della riscossione, nel caso in cui riguardino debiti per tributi erariali, disciplinando espressamente il rapporto con lAgenzia delle entrate.
La norma di cui al comma 4 prevede la riformulazione dellarticolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernente il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ed è finalizzata a rafforzare lefficacia dissuasiva della previsione penale, introducendo un nuovo reato in materia di falsità nella documentazione presentata ai fini delle transazioni fiscali.
La riformulazione comporta:
a) labbassamento della soglia di punibilità (importo complessivo delle somme dovute allErario) a 50.000 euro;
b) la introduzione di unaggravante specifica qualora le somme al cui pagamento il contribuente intende sottrarsi siano superiori al quadruplo della predetta nuova soglia di punibilità, che comporta una pena raddoppiata nel minimo e aumentata della metà nel massimo;
c) la riconduzione al reato in questione anche della condotta di chi, nellambito della transazione fiscale, al fine di ottenere per sé o per altri il riconoscimento di un debito tributario di minore importo, indica nella documentazione presentata elementi passivi fittizi oppure espone elementi attivi in misura inferiore al reale, per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000 (soglia di punibilità così individuata, in considerazione del fatto che la sottovalutazione del patrimonio, nellambito di procedure concorsuali o comunque preconcorsuali, equivale alla sottrazione di un pari importo alle somme destinate al pagamento delle imposte dovute e dei relativi accessori); anche per questo reato è prevista una aggravante specifica qualora il falso riguardi lindicazione di elementi attivi in misura inferiore al reale o di elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 200.000.
Relativamente alla disposizione di cui al comma 5, si osserva che larticolo 27, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto che la disciplina in tema di richiesta di misure cautelari (commi da 1 a 6 dellarticolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) si applichi, nelle ipotesi di pericolo per la riscossione, anche dopo la notifica del «provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi». In tal caso la garanzia assiste «tutti gli importi dovuti» risultanti dallatto di recupero tributario. La disposizione di cui al medesimo articolo 27, comma 7, del decreto-legge n. 185 del 2008, come sostituito dallarticolo 15, comma 8-quater, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha stabilito che: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dellarticolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dellagente della riscossione che ha in carico il ruolo...». La disposizione di cui al comma 5 in oggetto, modificando il citato articolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, garantisce che le misure cautelari conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dellagente della riscossione che ha in carico il ruolo, qualora siano adottate in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure allatto di contestazione.
Relativamente al comma 6, si osserva che attualmente larticolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, a seguito delle modifiche apportate dallarticolo 10, comma 1, lettera a) del citato decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, dispone che: «In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa allimposta dovuta per lanno solare precedente, sempreché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le modalità e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero entro quattro mesi dalla nomina se questultimo termine scade successivamente al termine ordinario. Con le medesime modalità e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nellanno solare in cui è dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dellanno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è anche presentata, in via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio dellAgenzia delle entrate ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale».
Lesperienza operativa dimostra che tale ultima disposizione non è sufficiente a garantire allAgenzia ladozione di tutte le misure necessarie ai fini delleventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
La disposizione prevista dal comma 6 pone, conseguentemente, a carico del curatore, lobbligo, entro quindici giorni dallaccettazione della nomina, di trasmissione allAgenzia delle entrate delle informazioni necessarie a garantire lavvio della procedura di insinuazione al passivo in tempi utili a garantire la tutela del credito erariale.
La disposizione di cui al comma 7 rafforza il dispositivo complessivo intendendo prevenire più efficacemente eventuali casi di corruzione (legati, oltre che alla riscossione, a tutto il comparto dei pagamenti e rimborsi in materia fiscale) mediante linserimento tra le ipotesi aggravate di corruzione, previste dallarticolo 319-bis del codice penale, anche di quella in cui lomissione o il ritardo di atti dufficio, così come il compimento di atti contrari ai doveri dufficio riguardino, appunto, il pagamento o il rimborso di tributi. Inoltre, assicurato nei predetti termini un efficace contrasto dei comportamenti dolosi, lulteriore disposizione del comma 7 ha la finalità di aumentare la deflazione del contenzioso ottenibile mediante gli istituti della transazione fiscale, nonché delladesione allaccertamento e della conciliazione giudiziale.
Si tratta, peraltro, di norma in parte analoga a quella già esistente in materia di lavoro pubblico (articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale, con riguardo alle proposte di conciliazione delle liti, esclude completamente la responsabilità amministrativa) che è, altresì, connessa alle caratteristiche peculiari dei suddetti istituti, finalizzati alla deflazione del contenzioso ed al perseguimento della migliore soddisfazione del credito erariale nel rispetto delle finalità evidenziate. Occorre infatti sottolineare la particolare complessità delle valutazioni cui sono chiamati i responsabili degli atti e provvedimenti in parola: tali valutazioni vengono effettuate sulla base dei mezzi di prova ammessi in materia tributaria che, come noto, soffrono di particolari limitazioni. Va altresì evidenziato come permanga la responsabilità disciplinare conseguente alla inosservanza, anche in caso di colpa, della normativa e della prassi amministrativa, la quale può determinare lirrogazione di gravi sanzioni fino al licenziamento del dipendente.
Art. 30. - (Potenziamento dei processi di riscossione dellINPS). La disposizione è finalizzata a realizzare, attraverso una semplificazione del processo di gestione del recupero dei crediti contributivi denunciati o accertati dufficio e dei crediti per prestazioni previdenziali indebitamente erogate, una più efficace azione di contrasto allomissione contributiva e ad assicurare la correttezza delle prestazioni dellIstituto nazionale della previdenza sociale contribuendo alla sostenibilità del sistema e alla riduzione di costi dellazione amministrativa.
Il nuovo procedimento si applica sia ai contributi dovuti mensilmente o alle diverse scadenze dalle aziende o dai lavoratori autonomi, sia ai crediti accertati a seguito di attività di verifica formale e/o sostanziale da parte degli uffici dellINPS. Si riducono fortemente i tempi intercorrenti fra linsorgenza del credito e il momento in cui lagente può avviare le sue attività di recupero e, inoltre, riducendosi gli adempimenti formali, vi è una maggiore certezza ed impegno al rispetto dei tempi previsti dalla normativa.
Gli effetti di accelerazione sono particolarmente importanti nella gestione degli omessi versamenti periodici da parte delle aziende e dei lavoratori autonomi per i quali vi è certezza dellimporto, ma per i quali è necessario avviare una lunga procedura formale prima di giungere alla notifica della cartella. Ridurre gli adempimenti formali propedeutici allavvio dellattività dellagente della riscossione permette di accelerare il recupero di un credito certo aumentando, peraltro, anche la corretta concorrenza fra gli attori del mercato.
La disposizione attribuisce, a decorrere dal 1º gennaio 2011, nellambito del sistema di riscossione dei crediti, a qualsiasi titolo dovuti, compresi sanzioni, somme aggiuntive e interessi legali, la natura di titolo esecutivo allavviso di addebito dellIstituto notificato al debitore.
Lavviso di addebito, pertanto, conterrà tutti gli elementi identificativi della pretesa dellIstituto e lintimazione ad adempiere allobbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati. Lavviso dovrà essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dellufficio che ha emesso latto.
Laddove ne sussistano le condizioni verrà prioritariamente utilizzata la posta elettronica certificata, anche per favorire il consolidamento del sistema di comunicazione elettronica che, avendo valenza legale, è idoneo ad attestare linvio e la consegna dei documenti trasmessi. Al fine di garantire, comunque, la certezza della notifica del titolo è stato previsto che la notifica venga effettuata, previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. In ogni caso, la notifica potrà essere eseguita anche mediante il servizio postale.
La consegna del titolo per lattivazione del recupero delle somme con lo stesso addebitate verrà effettuata, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità stabilite dallIstituto e a scadenze definite. La norma impegna lINPS e gli agenti della riscossione ad unattiva cooperazione diretta ad assicurare il buon esito dellazione di recupero. A tal fine, è previsto che lIstituto, non solo allatto della consegna del titolo, ma anche successivamente, fornisca, anche su richiesta dellagente della riscossione, tutti gli elementi utili a migliorare lefficacia dellazione stessa.
In caso di crediti accertati dufficio, il debitore è intimato ad adempiere entro novanta giorni. Entro lo stesso termine il soggetto intimato ha la possibilità di proporre ricorso amministrativo avverso latto di accertamento del debito. La presentazione del ricorso comporta la sospensione dellazione di recupero sino alla decisione da parte del competente organo amministrativo. In caso di reiezione o accoglimento parziale del ricorso, alla mancata attestazione del pagamento delle somme dovute entro cinque giorni dalla notifica dellesito del ricorso stesso seguirà la consegna del titolo allagente per lavvio dellespropriazione forzata nei confronti del debitore. Tale procedimento, nel riconoscere il ruolo del contenzioso come strumento idoneo a consentire un corretto contraddittorio con il soggetto intimato, garantisce la certezza del credito vantato dallIstituto.
In caso di accoglimento parziale del ricorso dal quale derivi una rideterminazione degli importi addebitati, lIstituto dovrà notificare al debitore lintimazione al pagamento della somma rideterminata, che dovrà essere versata entro cinque giorni dalla notifica dellesito del ricorso. In caso di mancata dimostrazione dellavvenuto pagamento nel termine assegnato, il titolo sarà consegnato allagente della riscossione non oltre i termini previsti per lavvio della procedura di espropriazione forzata.
In caso di revisione in autotutela dellatto di accertamento, venendo meno la validità dellavviso di addebito originariamente notificato, dovrà essere notificato al debitore un nuovo avviso di addebito che dovrà presentare gli elementi previsti in questo stesso articolo e sarà soggetto ai termini e alle condizioni in esso dettati.
Diversamente, qualora nel termine di novanta giorni non venga presentato ricorso e il debitore non provveda al pagamento lagente della riscossione, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, e sulla base del titolo esecutivo, procederà ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Inoltre, decorso un anno dalla notifica dellavviso di accertamento, lespropriazione forzata sarà preceduta dalla notifica dellavviso che contiene lintimazione ad adempiere allobbligo risultante dallavviso di addebito entro cinque giorni, ai sensi dellarticolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Lesecuzione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui laccertamento è divenuto definitivo.
In caso di mancato o ritardato pagamento, sulle somme richieste con lavviso di addebito saranno calcolate le sanzioni e le somme aggiuntive dovute, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. In tal modo, gli addebiti a tale titolo non saranno soggetti ai tempi neutri attualmente necessari per il processo di formazione e notifica della cartella di pagamento.
Allagente della riscossione spetterà il corrispettivo dellaggio sugli importi riscossi, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dallarticolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Gli ultimi due commi sono norme di chiusura e riportano allavviso di addebito tutti i riferimenti ai ruoli contenuti nelle norme di riscossione, mantenendo inoltre inalterate le attuali disposizioni che regolano i rapporti tra gli enti impositori e gli agenti della riscossione.
Art. 31. - (Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi). La vigente normativa di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dà ampia facoltà al contribuente di compensare i crediti ed i debiti per imposte risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.
Tale facoltà può essere esercitata anche se, come frequentemente accade, il contribuente ha, oltre ai debiti compensabili, altri debiti per imposte iscritti a ruolo a titolo definitivo.
Ciò genera lincongrua conseguenza di consentire la compensazione immediata (e dunque il mancato versamento delle imposte dovute) a chi è nel contempo debitore di altri importi iscritti a ruolo, anche di considerevole ammontare e risalenti nel tempo, e che si ostina a non pagare, costringendo gli organi della riscossione a defatiganti attività esecutive, spesso vanificate da deliberate spoliazioni preventive del patrimonio del debitore.
La disposizione di cui allarticolo 31, ha pertanto lintento di incidere proprio sulle situazioni suindicate, mediante la inibizione ad operare la compensazione dei crediti, di cui allarticolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, relativi alle imposte erariali qualora al contribuente siano state notificate cartelle di pagamento per imposte erariali e sia scaduto il termine di pagamento (senza lintervento di una sospensione).
La inibizione opera, naturalmente, limitatamente allimporto dei debiti, per imposte e relativi accessori, iscritti a ruolo e non pagati, a condizione che tale importo sia di ammontare superiore a 1.500 euro (limite così individuato per eliminare appesantimenti eccessivi anche ai fini della eventuale compensazione consentita ai sensi della ulteriore disposizione introdotta con il presente articolo).
Per evidenti e necessari intenti dissuasivi, linosservanza del divieto viene punita con la sanzione fissa pari al 50 per cento dellimporto indebitamente compensato.
A fronte del divieto di compensazione diretta, viene poi prevista la possibilità che la compensazione avvenga per il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, demandando ad un decreto del Ministero delleconomia e delle finanze le relative modalità.
Sempre a fini dissuasivi viene altresì previsto che losservanza del divieto di compensazione in parola venga vigilata nellambito delle ordinarie attività di controllo dellAgenzia delle entrate e della Guardia di finanza anche mediante specifici piani operativi.
Lesigenza di far entrare a pieno regime lintrodotto meccanismo di compensazione con gli importi iscritti a ruolo ha poi determinato la scelta di dare efficacia a tutte le norme in questione a decorrere dal 1º gennaio 2011.
Ragioni di coerenza sistematica ispirano infine la esclusione della operatività delle disposizioni di cui allarticolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (compensazione tra il credito dimposta chiesto a rimborso ed il debito iscritto a ruolo) per i ruoli di ammontare non superiore a 1.500 euro.
Art. 32. - (Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi). La disposizione è volta ad arginare il fenomeno dei fondi immobiliari cosiddetti «veicolo», contrastando lutilizzo strumentale dei fondi comuni immobiliari a ristretta base partecipativa finalizzato al godimento dei benefìci fiscali previsti dallattuale normativa.
A tal fine, viene innanzitutto modificata la nozione civilistica dei fondi comuni di investimento immobiliare prevista dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, specificandone la funzione economica (raccolta del risparmio tra una pluralità di investitori; investimento del patrimonio raccolto secondo una predeterminata politica di gestione; autonomia delle scelte di investimento della società di gestione del risparmio (SGR)).
In tal modo viene circoscritta lapplicazione dellattuale regime fiscale ai soli fondi che gestiscono risparmio diffuso nonché a quelli diretti a realizzare attività di interesse pubblico.
La modifica allarticolo 36, comma 6, del TUF chiarisce il regime di responsabilità dei fondi comuni di investimento, precisando che per le obbligazioni contratte dalla SGR per conto del fondo risponde esclusivamente il patrimonio di questultimo.
La modifica allarticolo 37, comma 2, lettera b-bis), del TUF prevede lesclusione dalla vigilanza della Banca dItalia dei fondi destinati ad investitori qualificati.
Il decreto di attuazione delle predette modifiche del TUF deve essere emanato dal Ministro delleconomia e delle finanze, ai sensi dellarticolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, viene consentito ai fondi esistenti di adeguarsi alle nuove norme civilistiche pagando unimposta sostitutiva del 5 per cento della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi dimposta 2007, 2008 e 2009.
Limposta è dovuta nella misura del 7 per cento se la SGR non intende adeguarsi ai nuovi requisiti e, pertanto, delibera la liquidazione del fondo.
Limposta è sostitutiva delle imposte sui redditi e non dellIVA, delle imposte ipotecarie e catastali e delle altre imposte dovute.
Vengono inoltre soppressi il regime di non imponibilità attualmente previsto per i redditi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari percepiti da soggetti non residenti, nonché limposta patrimoniale prevista dallarticolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per i fondi riservati e familiari.
Art. 33. - (Stock option ed emolumenti variabili). In considerazione degli effetti distorsivi, prodotti sul sistema finanziario e sulleconomia mondiale dal riconoscimento di bonus e stock options collegati agli andamenti del mercato ai manager e agli amministratori di banche ed istituti finanziari, evidenziati nel corso delle riunioni del G20, la norma introduce, come misura di contrasto alladozione di detti sistemi retributivi, lapplicazione di una addizionale del 10 per cento sui compensi corrisposti a tale titolo che eccedano il triplo degli emolumenti fissi della retribuzione.
Laddizionale è disciplinata dalle disposizioni relative alle imposte sul reddito ed è prelevata dal sostituto dimposta al momento della corresponsione dei compensi in questione.
Art. 34. - (Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale per lapertura di rapporti con operatori finanziari). Le modifiche normative introdotte con il presente articolo intendono superare le attuali problematiche connesse alla estrema difficoltà di acquisire con certezza, in fase di interrogazione dellArchivio dei rapporti finanziari, i dati relativi ai rapporti continuativi dei clienti non residenti quando sono privi del codice fiscale.
Ciò anche in considerazione del fatto che allArchivio dei rapporti finanziari possono accedere anche autorità e organismi diversi dallAmministrazione finanziaria, quali gli organi della magistratura e inquirenti nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge.
Infatti, la vigente disposizione di cui allarticolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non prevede lobbligatorietà dellindicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti negli atti elencati nel primo comma del medesimo articolo 6.
La novella di cui alla lettera a) aggiunge allelenco degli atti, nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale, anche i contratti stipulati dagli operatori finanziari nei confronti dei propri clienti relativamente allapertura e alla chiusura di un rapporto continuativo.
Per il necessario coordinamento delle disposizioni riguardanti il predetto obbligo, la modifica normativa di cui alla lettera b) estende lobbligo di indicazione del numero di codice fiscale per i soggetti non residenti per i soli atti e negozi posti in essere dagli operatori finanziari. Per gli altri atti indicati nel citato primo comma dellarticolo 6 resta ferma per i soggetti non residenti lattuale modalità dellindicazione dei soli dati anagrafici identificativi, con esclusione del codice fiscale.
Art. 35. - (Razionalizzazione dellaccertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale). Le nuove disposizioni riguardano il procedimento di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Lintervento è finalizzato, da un lato, a migliorare lefficienza dellazione amministrativa, dallaltro, a realizzare una maggiore tutela del diritto alla difesa dei contribuenti sottoposti a controllo nel particolare ambito del consolidato nazionale. In considerazione della responsabilità solidale tra il soggetto consolidante e ciascuna società consolidata, prevista dallarticolo 127 del citato testo unico, laccertamento nei confronti di tali soggetti, quanto ai redditi propri, è ricondotto ad un unico atto, emesso dallufficio competente sulla consolidata interessata dalle rettifiche e notificato anche alla consolidante, in luogo del vigente doppio livello di accertamento. In tal modo si consente a entrambi i soggetti necessariamente coinvolti nellaccertamento di partecipare sin dallinizio alle diverse fasi del procedimento.
Tale unico atto fa emergere in capo al soggetto accertato un maggiore imponibile, la conseguente imposta e le sanzioni correlate. La consolidata, infatti, per effetto dellopzione si è «spogliata» sia dei propri redditi, sia delle eventuali perdite di periodo conseguite, sia di eventuali crediti dimposta trasferiti al consolidato: ne consegue che laccertamento determina comunque una variazione positiva dellimponibile dichiarato, pari alle rettifiche in esso contenute. Resta, in ogni caso, la possibilità di scomputare dai maggiori imponibili accertati le perdite risultanti dalla dichiarazione della consolidata, non ancora utilizzate, mediante richiesta da parte della consolidante, demandando in tal modo allautonomia negoziale dei soggetti aderenti allopzione la regolamentazione dei relativi rapporti.
Latto unico è impugnabile sia dalla consolidata che dalla consolidante, configurandosi unipotesi di litisconsortio necessario, mentre il pagamento della relativa pretesa, da chiunque effettuato, estingue lobbligazione tributaria.
Per esigenze di coerenza è previsto un unico procedimento di adesione, al fine di evitare il verificarsi di contrasti tra i diversi livelli accertativi. Al procedimento possono partecipare sia la consolidata che la consolidante, e la definizione anche unilaterale dellatto produce in ogni caso i suoi effetti su entrambi i soggetti.
La presente modifica normativa, di tipo procedimentale, è applicabile allattività di accertamento relativa anche a periodi di imposta pregressi, secondo il principio tempus regit actum.
Art. 36. - (Disposizioni antifrode). Al fine di contrastare Paesi dove da un lato è maggiore il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e dallaltro vi è lassenza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale, si prevede che il Ministro delleconomia e delle finanze provveda con proprio decreto alla loro individuazione in una black list.
Conseguentemente, i soggetti destinatari del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, devono astenersi dallinstaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero devono porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati nella stessa black list.
La violazione di tale disposizione comporta lapplicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, se loperazione posta in essere è di importo non superiore a 50.000 euro; altrimenti la sanzione sarà compresa tra il 10 per cento ed il 40 per cento dellimporto delloperazione. Se limporto delloperazione non è determinato o determinabile, si prevede lapplicazione di una sanzione da un minimo di 25.000 euro ad un massimo di 250.000 euro.
Tenuto conto che lutilizzo eccessivo del contante rappresenta un rischio per lintegrità e un costo in termini di efficienza del sistema economico-finanziario, allarticolo 20 del presente decreto si provvede, come illustrato sopra, a stringere i limiti legali di utilizzo del contante, abbassando drasticamente la soglia dagli attuali 12.500 euro a 5.000 euro. Questi limiti non si applicano, invece, ai trasferimenti di contante con gli intermediari finanziari. Tuttavia, con la modifica allarticolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007 si riconosce che movimentazioni di contante frequenti o ingiustificate, specialmente se di importo eccedente 15.000 euro, saranno considerate dagli intermediari elementi per inviare una segnalazione di operazione sospetta.
Art. 37. - (Disposizioni antiriciclaggio) In linea con le recenti determinazioni internazionali, e con specifico riferimento alle iniziative del G20 che promuovono la trasparenza del sistema economico-finanziario, la disposizione risponde allesigenza di assicurare la compiuta conoscenza degli aspetti proprietari e di gestione dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure indette dalle stazioni appaltanti secondo la normativa nazionale. Ciò, anche al fine di assicurare condizioni di effettiva parità tra gli operatori economici nellaccesso alle gare pubbliche.
La disposizione prevede che gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi cosiddetti black list individuati nei decreti del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e del Ministro delleconomia e delle finanze del 21 novembre 2001 siano ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione disciplinate dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero delleconomia e delle finanze. Ciò anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con lItalia, che consentano la partecipazione alle procedure per laggiudicazione dei contratti dei cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006 a condizioni di parità e reciprocità.
Il Ministro delleconomia e delle finanze può escludere con proprio decreto tale obbligo nei riguardi di alcuni dei paesi già individuati ovvero di specifici settori di attività; con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, lobbligo può essere inoltre esteso anche a paesi cosiddetti non black list nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.
Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla previa individuazione delloperatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di società fiduciarie; alla identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana.
Art. 38. - (Altre disposizioni in materia tributaria). Le disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3 intendono contrastare con maggiore efficacia lindebita percezione di prestazioni sociali agevolate, ivi comprese quelle erogate nellambito del diritto allo studio universitario, a seguito della presentazione di dichiarazione sostitutiva di cui allarticolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. A tal fine sono previste articolate modalità di scambi informativi, nel rispetto delle norme a tutela della privacy, che coinvolgono gli enti che erogano le prestazioni, lINPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e lAgenzia delle entrate. In particolare, gli enti erogatori trasmettono allINPS i dati dei soggetti che hanno beneficiato di prestazioni sociali agevolate con modalità stabilite dallo stesso Istituto sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. LINPS, sulla base di informazioni trasmesse, con modalità telematiche, da parte dellAgenzia delle entrate è in grado di individuare i soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva hanno fruito indebitamente, in tutto o in parte, delle prestazioni in argomento.
È prevista la restituzione delle somme indebitamente percepite e una specifica sanzione che verrà erogata dallINPS avvalendosi dei poteri e delle modalità previste dalle norme vigenti.
Le disposizioni di cui al comma 4 sono finalizzate a razionalizzare le modalità di notifica in materia fiscale.
In particolare, la lettera a) modifica larticolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, eliminando il riferimento ad articolazioni interne allAmministrazione finanziaria che sono state interessate da riforme che ne hanno mutato la competenza per materia, nonché territoriale, rendendo, altresì, chiara lidentificazione delle strutture legittimate ad autorizzare i messi notificatori speciali per la notifica dei propri atti, comprese quelle alle quali sono state affidate specifiche competenze ai sensi dellarticolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
La disposizione razionalizza poi le modalità di comunicazione allAgenzia delle entrate dellelezione di domicilio diverso dalla residenza, effettuata ai fini della notifica degli atti di accertamento. La comunicazione dellelezione di domicilio avverrà esclusivamente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al competente ufficio, ovvero in via telematica e non anche per il tramite del canale dichiarativo, disancorato dallambito temporale di riferimento dei dati della dichiarazione, essendo questi inerenti ad un determinato periodo dimposta.
Non essendo, inoltre, attualmente previsto un termine da cui hanno effetto le informazioni concernenti le variazioni e le modificazioni dellindirizzo provenienti dal flusso dichiarativo, al fine di garantire la corretta notifica degli «atti di accertamento» e tenuto conto della circostanza che lacquisizione delle informazioni richiede tempi tecnici minimi non sopprimibili, la disposizione in commento, con leliminazione delle parole «non risultante dalla dichiarazione annuale», fissa un termine certo per la decorrenza degli effetti di dette variazioni effettuate in dichiarazione tale da garantire, al tempo stesso, le esigenze di certezza e quelle correlate alle attuali modalità di acquisizione delle dichiarazioni.
La sostituzione, poi, del richiamo, contenuto nel terzo comma dellarticolo 60, al secondo comma dellarticolo 36 dello stesso decreto n. 600 del 1973, con quello agli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è volta alleliminazione del riferimento ad una disposizione abrogata fin dal 2000 (in particolare, dallarticolo 37 della legge 24 novembre 2000, n. 340) e allinserimento del riferimento alla dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA ovvero al modello attualmente previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA.
Lintervento contenuto nella lettera b) dello stesso comma 4 si giustifica in funzione della necessità di consentire, anche per la notifica delle cartelle e degli altri atti di riscossione coattiva, lutilizzazione della posta elettronica certificata. In mancanza di espressa previsione normativa, infatti, tale possibilità risulterebbe esclusa ai sensi dellarticolo 48, comma 2, del codice dellamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
La norma autorizza altresì gli agenti della riscossione alla consultazione degli elenchi che in base alla legge contengono gli indirizzi di posta elettronica certificata (ad esempio quelli di cui allarticolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 185 del 2008).
La disposizione del comma 5 ha la finalità di estendere e potenziare i servizi telematici dellamministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, mediante progressive estensioni dellutilizzo esclusivo dei sistemi telematici delle stesse pubbliche amministrazioni ovvero della posta elettronica certificata. Essa inoltre consente, conformemente al programma di governo, di realizzare il duplice obiettivo di ridurre laccesso fisico del cittadino agli sportelli delle amministrazioni e lutilizzo dello strumento cartaceo negli uffici.
Lattuazione del sistema, che coinvolge direttamente le amministrazioni e gli enti individuati dalla norma per consentire la gradualità dellintervento e salvaguardare la peculiarità dei servizi offerti, riguarda diverse tipologie di atti, sia nella fase di presentazione di richieste o adempimenti degli obblighi da parte dei cittadini, sia nellerogazione dei servizi e delle informazioni da parte della pubblica amministrazione. La norma è, quindi, diretta al perseguimento di un più immediato rapporto fra cittadino e amministrazione, secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità dellazione amministrativa.
È prevista in ogni caso la possibilità per ciascun cittadino di avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica per la richiesta e la ricezione degli atti e, per salvaguardare le fasce più deboli, resta ferma per le singole amministrazione la possibilità di prevedere lutilizzo delle modalità tradizionali per le situazioni di maggiore criticità sociale.
Coerentemente con le finalità perseguite dalla norma, il terzo periodo del comma 5 stabilisce in sostanza che la registrazione di un atto non formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata è sostituita da una denuncia telematica, rinviando a un provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate la definizione degli atti per i quali la denuncia telematica sostituisce la registrazione. Per questi atti la denuncia assume qualità di fatto che, ai sensi dellarticolo 2704, primo comma, del codice civile, attribuisce data certa al contratto.
Con lultimo periodo del comma 5 si intende garantire agli uffici finanziari una tempistica maggiormente adeguata ai compiti da assolvere connessi alla registrazione telematica degli atti pubblici e delle scritture private autenticate.
La disposizione contenuta nel comma 6 trae giustificazione dal quadro normativo esistente sul regime di comunicazione del codice fiscale, che non tiene conto delle regole in materia di comunicazione di dati personali, introdotte successivamente, determinando disagi per i cittadini contribuenti e la pubblica amministrazione.
A tal fine, lintervento del legislatore, che espressamente legittima la possibilità per la pubblica amministrazione di effettuare la verifica dei codici fiscali e dei correlati dati anagrafici, ai fini delladozione di un univoco criterio di identificazione dei cittadini-contribuenti, garantisce linserimento di corrette informazioni negli archivi della pubblica amministrazione
Le disposizioni recate dai commi 7 e 8 intendono introdurre misure a favore dei soggetti che hanno un basso reddito di pensione consentendo la possibilità di rateizzare alcuni pagamenti, senza applicazione di interessi.
In particolare, il comma 7 prevede che le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno sono rateizzate fino a un massimo di undici rate, se limporto complessivamente dovuto supera 100 euro. La condizione richiesta è il non superamento del limite di reddito di pensione di 18.000 euro. È previsto che la rateazione non superi il mese relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre e, pertanto, lultima rata deve essere trattenuta nel mese di novembre.
Il comma 8 prevede, a richiesta degli interessati, che lente che eroga il trattamento pensionistico trattenga limporto del canone di abbonamento RAI. La richiesta deve essere fatta entro il 15 novembre dellanno precedente a quello cui si riferisce labbonamento e consente la rateazione in un numero massimo di undici rate, da concludersi entro il mese di novembre, con versamento dellimporto trattenuto nel mese di dicembre. Viene prevista lemanazione di un provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate per lindividuazione dei termini e delle modalità di versamento delle somme trattenute e delle modalità di certificazione.
È, infine, prevista la possibilità da parte degli enti erogatori di pensione di trattenere altri tributi dovuti ad enti, a richiesta degli interessati. In tal caso è prevista una apposita convenzione con lente percettore di detti tributi che regoli le modalità di attuazione della disposizione.
Il comma 9 contiene previsioni normative finalizzate ad accelerare la trattazione delle cause in materia tributaria e previdenziale.
In particolare, viene stabilito un termine massimo di centocinquanta giorni di efficacia della sospensione eventualmente concessa dal giudice tributario, al fine di incentivare la rapida trattazione delle cause, assicurando la riscossione in tempi brevi delle somme dovute in pendenza di giudizio.
Parimenti, viene stabilito un termine massimo di efficacia di centocinquanta giorni del provvedimento giudiziario che dispone la sospensione avente ad oggetto liscrizione al ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali. Inoltre, al fine di assicurare la rapida trattazione della causa, viene disposto che il giudice, in sede di emanazione del provvedimento di sospensione, fissi la data delludienza di trattazione entro i successivi trenta giorni e che la causa debba essere decisa entro i successivi centoventi giorni.
La disposizione contenuta nel comma 10 consente alle società beneficiarie del ramo di azienda relativo alla fiscalità locale, per effetto del trasferimento avvenuto ai sensi dellarticolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di richiedere i dati e le notizie, strettamente necessarie per la riscossione dei ruoli residui ancora in carico alle stesse, agli enti locali che hanno emesso i ruoli.
Il citato comma 24, lettera b), infatti, nellattuale formulazione, stabilisce che, con riferimento ai ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, si applica il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, esclusivamente nei rapporti tra le società scorporate e lente locale, non residuando alcuno spazio applicativo del citato decreto legislativo nei rapporti tra le predette società, non qualificabili come concessionari del servizio nazionale della riscossione, e lamministrazione finanziaria.
Con la norma in commento, pertanto, fermo restando il divieto di accesso diretto al sistema informativo di cui allarticolo 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, si prevede, anche con riferimento ai profili connessi alla valutazione sullinesigibilità delle quote, che le predette società possano richiedere le informazioni necessarie per la riscossione allente locale creditore che, a tal fine, può accedere al sistema informativo in argomento.
Con il comma 11 vengono apportate modifiche al regime di tassazione applicabile agli enti privati di previdenza e assistenza obbligatoria
In particolare, gli enti privati di previdenza obbligatoria vengono equiparati agli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per i quali è previsto che lesercizio di attività previdenziali e assistenziali non costituisce esercizio di attività commerciali. Infatti, la natura non commerciale della attività previdenziale e assistenziale svolta da detti enti privati non trova espresso riscontro nelle disposizioni vigenti in quanto larticolo 74, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, fa esclusivo riferimento alle suddette attività svolte da enti pubblici.
Inoltre, gli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dellapporto, sono soggetti alle previsioni dellarticolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, con conseguente applicazione delle imposte indirette in misura fissa.
La previsione normativa contenuta nel comma 12 introduce misure finalizzate a rafforzare il procedimento riscossione dellINPS.
Per liscrizione a ruolo dei crediti previdenziali larticolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede termini di decadenza a carico degli enti creditori per la formazione dei titoli esecutivi.
In particolare, i contributi debbono essere iscritti nei ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, entro i seguenti termini:
entro il 31 dicembre dellanno successivo al termine fissato per il versamento dei contributi non pagati; in caso di denuncia o di comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, il termine del 31 dicembre dellanno successivo decorre dalla data di conoscenza del debito stesso da parte dellente impositore;
entro il 31 dicembre dellanno successivo alla data di notifica del provvedimento, in caso di accertamento dufficio oppure per quelli sottoposti a gravame giudiziario, dopo che il provvedimento è divenuto definitivo.
Le disposizioni suddette non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra il 1º gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente al 1º gennaio 2004.
Infine, la disposizione di cui al comma 13 contiene alcune deroghe agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, per i dipendenti di ruolo pubblici che risiedono allestero per motivi di lavoro, per i quali sia prevista la notifica alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari e che, in virtù dellarticolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, mantengono ai fini fiscali la residenza in Italia.
La disposizione si riferisce, altresì, a quei soggetti che prestano la propria attività lavorativa allestero presso organizzazioni internazionali cui aderisce lItalia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal testo unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati dallItalia. Si tratta dei lavoratori presso organizzazioni internazionali cui aderisce lItalia (ad esempio ONU, NATO, Unione europea, OCSE). Per tali soggetti gli accordi internazionali che riconoscono particolari privilegi e immunità alle organizzazioni internazionali fissano la residenza ai fini fiscali delle persone che lavorano presso tali organizzazioni nello Stato di provenienza, indipendentemente dai requisiti indicati nella normativa interna di ciascuno Stato.
Lesonero dallobbligo di compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi è giustificato, per esigenze di semplificazione degli adempimenti tributari cui sono tenuti i predetti soggetti, fintanto che il lavoratore presta la propria attività allestero e viene meno al rientro in Italia, qualora questi mantenga, per qualsiasi motivo, gli investimenti o le attività allestero.
La disposizione esonera dallobbligo dichiarativo anche i frontalieri, limitatamente agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
Art. 39. - (Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009). Il presente articolo è volto a prorogare le disposizioni in tema di sospensione degli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi in Abruzzo, relativamente ai comuni che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano subito danni da sismi di intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con apposito decreto del Commissario delegato.
In particolare, ai sensi del comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2010 il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per i titolari di redditi dimpresa o di lavoro autonomo con volume di affari non superiore a 200.000 euro.
In base al comma 2, la proroga non si applica con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e relativi versamenti.
Ai sensi del comma 3, la stessa proroga della sospensione è prevista per i contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per lassicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali posti a carico dei soggetti di cui al comma 1.
Per i tributi e contributi di cui ai commi 1 e 3, in caso di avvenuto pagamento non si fa luogo al rimborso.
Titolo III SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE
Art. 40. - (Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno). In considerazione della situazione di particolare difficoltà economica delle aree meridionali del territorio nazionale, al fine di migliorarne le condizioni per lo sviluppo imprenditoriale e la crescita produttiva, la presente disposizione attribuisce alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia la facoltà di disporre, con proprie leggi, la modifica delle aliquote, fino allazzeramento, dellimposta sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché eventuali esenzioni, detrazioni e deduzioni relative alla medesima imposta, a favore delle nuove iniziative produttive.
La norma anticipa la realizzazione del federalismo fiscale che sarà attuata con lentrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, dando una prima attuazione alla disciplina del tributo proprio derivato costituito dallimposta regionale sulle attività produttive.
Le leggi emanate dalle regioni dovranno rispettare la normativa dellUnione europea in materia di aiuti di Stato e gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dellUnione europea.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dintesa con ciascuna delle regioni che adottano leggi ai sensi della presente articolo, è stabilito il periodo dimposta a decorrere dal quale trovano applicazione le relative disposizioni.
Art. 41. - (Regime fiscale di attrazione europea). La norma dispone una parziale autolimitazione della sovranità impositiva da parte dello Stato italiano, favorendo la circolazione di sottosistemi giuridici allinterno dellUnione europea.
Le imprese residenti in uno Stato membro dellUnione europea, che intendono svolgere una nuova attività economica in Italia, possono chiedere lapplicazione in alternativa alla normativa fiscale italiana delle regole fiscali vigenti in uno Stato europeo diverso dallItalia, vale a dire nello Stato di residenza o in un terzo Stato europeo. La scelta, estesa anche ai dipendenti e ai collaboratori delle suddette imprese, deve essere esercitata comunque nellambito della «comunità giuridica» costituita dagli Stati membri dellUnione. A tal fine, è necessario interpellare lAmministrazione finanziaria secondo la procedura di ruling di standard internazionale già prevista dallarticolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Compatibilmente con le disposizioni comunitarie di riferimento, la norma prevede che le imprese in commento, che svolgono attività regolamentate, possono chiedere lapplicazione delle norme in materia di vigilanza dello Stato membro di residenza.
Le disposizioni attuative saranno stabilite dal Ministro delleconomia e delle finanze con apposito decreto di natura non regolamentare.
Art. 42. - (Reti di imprese). La norma intende fornire impulso allo strumento delle reti di imprese previsto dallarticolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, mediante attribuzione al direttore dellAgenzia delle entrate della competenza a stabilire con apposito provvedimento le condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti ad una delle reti di imprese, nonché forme, modalità e termini per la presentazione delle richieste per il riconoscimento dellappartenenza a una rete di imprese.
Il comma 2 demanda ad un decreto di natura regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze lindividuazione di benefìci fiscali, amministrativi e finanziari applicabili alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi del comma 1.
Art. 43. - (Zone a burocrazia zero). Al fine di favorire le nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono istituite zone a burocrazia zero. In tali territori, nei confronti delle iniziative produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto i provvedimenti amministrativi, esclusi quelli di natura tributaria, sono adottati esclusivamente da un Commissario di Governo che, ove occorra, convoca apposite conferenze di servizi. Se entro il termine di trenta giorni dallavvio del procedimento non è stato emanato alcun provvedimento, questo si intende comunque adottato a favore del richiedente.
Inoltre, qualora la zona a burocrazia zero coincida con una delle zone franche urbane individuate dal CIPE, il sindaco concede le risorse previste a favore di tali zone franche urbane per la concessione di contributi alle nuove iniziative produttive ivi avviate.
Infine, le prefetture assicurano che nella realizzazione dei piani di sicurezza del territorio sia data priorità alle iniziative da assumere nelle zone a burocrazia zero.
Art. 44. - (Incentivi per il rientro di ricercatori). La disposizione intende agevolare il rientro in Italia di docenti e ricercatori che hanno trasferito la propria residenza allestero, ove svolgono o hanno svolto in via continuativa o, comunque, per un periodo sufficientemente prolungato attività di ricerca o docenza presso centri di ricerca pubblici o privati o università. Lagevolazione consiste nella esclusione dalla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente del 90 per cento degli emolumenti derivanti dallattività di ricerca o docenza svolta in Italia e dalla conseguente acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato. Lagevolazione decorre dal 1º gennaio 2011 per i soggetti che rientrano in Italia entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Lincentivo si applica con riferimento al periodo dimposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e ai due periodi dimposta successivi, a condizione che mantenga la residenza fiscale in Italia.
Art. 45. - (Abolizione obbligo di ritiro delleccesso di offerta di certificati verdi). Secondo le stime elaborate dallAutorità per lenergia elettrica e il gas in merito al sistema incentivante vigente relativo ai certificati verdi sulle fonti rinnovabili, lonere complessivo per lobbligo 2008, che si è concluso nel 2009, è pari a due componenti: la prima, posta indirettamente a carico dei clienti finali nei prezzi dellenergia elettrica, pari, per il 2008, a circa 600 milioni di euro; una seconda componente, generatasi in misura significativa a partire dal 2008 a causa dell«eccesso di offerta», posta a carico del gestore dei servizi elettrici e quindi della componente tariffaria A3, che risulta pari a 630 milioni di euro per la competenza dello stesso anno 2008 (la stima per il 2010 di tale componente risulta essere leggermente inferiore ai 600 milioni di euro).
Con la presente misura che abolisce lobbligo per il gestore unico, previsto in via transitoria, di ritirare i certificati verdi in eccesso di offerta si elimina tale seconda voce di costo, con benefici sulla bolletta elettrica dei cittadini stimabili tra i 500 e i 600 milioni di euro annui.
Art. 46. - (Rifinanziamento del fondo infrastrutture). La norma prevede che i mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006, il cui onere di ammortamento sia a totale carico dello Stato e che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano rimasti interamente non erogati ai soggetti beneficiari, siano revocati e destinati ad altro scopo ovvero beneficiario.
La norma, in unottica, di efficientamento della spesa pubblica, è finalizzata a reinvestire in opere infrastrutturali importanti risorse finanziarie rimaste inutilizzate presso la Cassa depositi e prestiti nonostante lo Stato stia corrispondendo le rate per lammortamento dei mutui.
Condizione per la devoluzione ad altro scopo ovvero beneficiario è altresì la circostanza che, con oneri a valere sui mutui in parola, non siano stati aggiudicati, alla data di entrata in vigore del decreto, contratti di appalti di lavori relativi agli interventi finanziati dallo Stato; ciò al fine di salvaguardare infrastrutture già affidate evitando altresì contenziosi e richieste risarcitorie.
Al fine di consentire una precisa individuazione dei finanziamenti con le caratteristiche indicate, la norma prevede un obbligo di comunicazione, a carico delle parti del contratto di mutuo, circa lesistenza di finanziamenti rientranti nellambito operativo della norma medesima.
La disposizione prevede altresì la responsabilità, in capo al soggetto beneficiario, per le obbligazioni che dovessero emergere a causa della destinazione ad altro scopo del mutuo a seguito di mancata o ritardata comunicazione della sussistenza di aggiudicazione di contratti ostativi alla devoluzione del mutuo.
Le modalità di attuazione sono demandate a decreti del Ministro delleconomia e delle finanze, con cui sono individuati i mutui da revocare e devolvere ad altro scopo, con invarianza dei piani di ammortamento dei mutui in corso.
La norma prevede infine che il CIPE, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisca la destinazione delle risorse derivanti dalla revoca dei mutui, per la prosecuzione della realizzazione del programma di infrastrutture strategiche.
Art. 47. - (Concessioni autostradali). In particolare, al comma 1, lettera a), è previsto il differimento al 31 luglio 2010 del termine, previsto dallarticolo 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, che consente di procedere, mediante lapprovazione per legge degli schemi di convenzione già sottoscritti, al tempestivo avvio degli investimenti infrastrutturali autostradali previsti dalle convenzioni.
Al comma 1, lettera b), è stabilito che lanticipazione della gara, comunque differita al 30 settembre 2010, per laffidamento delle concessioni in scadenza entro il 2014, riguardi, al momento, solo la convenzione autostradale relativa allAutostrada del Brennero. Al riguardo è stabilito che il bando di gara preveda, oltre ai contenuti che saranno impartiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dintesa con il Ministro delleconomia e delle finanze, un versamento annuo in conto entrate dello Stato da parte del nuovo concessionario autostradale di 70 milioni di euro a partire dalla data dellaffidamento e fino a concorrenza del valore di concessione.
Il comma 2 prevede alcune modificazioni al comma 13 dellarticolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplinante il fondo destinato al rinnovo dellinfrastruttura ferroviaria del Brennero; in primo luogo, in vista della messa a gara della concessione dellinfrastruttura autostradale del Brennero, viene generalizzata, con lintroduzione del riferimento al titolare della concessione autostradale, la disciplina relativa allaccantonamento e allutilizzo del fondo, ora riferita solo allattuale concessionario, Autostrada del Brennero SpA. Lutilizzo di tale fondo dovrà avvenire in base ad un piano di investimento da approvare con apposito decreto entro il 30 giugno 2012, e il fondo potrà essere impiegato anche per la copertura delle opere infrastrutturali connesse al tunnel (Fortezza-Verona).
È previsto poi, al fine di evitare di dover trovare una nuova copertura per le opere finanziate con il fondo per la parte sottratta dalle imposte, che lesenzione fiscale sia estesa anche alla fase di utilizzo del fondo accantonato.
Il comma 3, con norma di carattere interpretativo, consente di individuare il soggetto tenuto alla verifica, per quanto concerne gli schemi di convenzione, del recepimento delle prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione ai fini dellinvarianza di effetti sulla finanza pubblica, nonché di garantire che di tale recepimento venga informato il Ministero vigilante (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
Art. 48. - (Disposizioni in materia di procedure concorsuali). La disposizione di cui al comma 1 è volta a favorire e promuovere lerogazione di nuovi finanziamenti allimpresa in difficoltà da parte sia di intermediari bancari e finanziari che dei soci. Nella prassi applicativa, infatti, se diffusi sono gli accordi nei quali creditori e soci sono soliti rinunciare a parte dei crediti esistenti ovvero concedere moratorie in funzione del risanamento dellimpresa, più complesse sono le determinazioni in ordine alla erogazione di nuovi finanziamenti. Questi ultimi comportano un ulteriore accrescimento del rischio di credito da parte del finanziatore e il riconoscimento, sia pur in presenza di specifiche condizioni, del beneficio della prededucibilità potrebbe rappresentare un importante incentivo nella loro erogazione a sostegno dellimpresa.
La prededuzione è stata limitata, a tutela della massa dei creditori, solo con riferimento agli strumenti di risanamento configurati dalla nuova legge fallimentare che prevedono lintervento dellautorità giudiziaria.
La norma tutela i finanziamenti erogati in attuazione degli accordi (concordatari ovvero di ristrutturazione dei debiti), affiancando ad essa quella relativa ai finanziamenti-ponte concessi ed erogati dagli intermediari nella fase precedente il deposito delle domande di ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti e di omologa degli accordi di ristrutturazione ai sensi dellarticolo 182-bis della legge fallimentare, in considerazione del fatto che la formazione del piano o dellaccordo richiede un periodo anche non breve, in cui il finanziamento può essere essenziale per conservare allimpresa prospettive di continuità aziendale.
Lo stesso spirito è alla base del riconoscimento della prededuzione ai finanziamenti dei soci, che comporta lesigenza di derogare alle disposizioni codicistiche in tema di postergazione e in particolare agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile.
Si ritiene infine che il beneficio della prededuzione debba essere riconosciuto al compenso del professionista incaricato dellattestazione di fattibilità/ragionevolezza dellaccordo, conformemente a quanto previsto dalle nuove disposizioni di legge più volte citate.
La disposizione di cui al comma 2 integra la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui allarticolo 182-bis, nellottica di introdurre elementi di flessibilità ed efficienza
Nel caso degli accordi di ristrutturazione, la disciplina oggi vigente consente allimprenditore in crisi che abbia raggiunto unintesa con la maggioranza qualificata dei creditori di chiederne lomologa al tribunale, beneficiando nel frattempo della sospensione delle azioni esecutive e cautelari per un periodo di sessanta giorni. Tuttavia, la prassi applicativa evidenzia come momento cruciale e critico sia anche quello delle trattative, nel corso delle quali è del pari importante eliminare eventuali azioni di disturbo e consentire alle parti in trattativa di fotografare con certezza i beni patrimoniali dellimpresa per determinare le misure concretamente realizzabili per la ristrutturazione dei debiti. La norma proposta mira a garantire la sospensione delle azioni esecutive e cautelari in corso anche durante le trattative, preservando al contempo i diritti dei creditori estranei, atteso che la predetta sospensione è decisa dal giudice allesito di unudienza alla quale sono chiamati a partecipare tutti i creditori.
Art. 49. - (Disposizioni in materia di conferenza di servizi). La norma in esame modifica le disposizioni contenute nella legge generale sul procedimento amministrativo in materia di conferenza di servizi (articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241) al fine di semplificare la relativa disciplina ed accelerare i tempi per ladozione del provvedimento finale.
Il comma 1 rimette alla discrezionalità della pubblica amministrazione la decisione di convocare la conferenza di servizi istruttoria, evitando che la mancata adozione di tale modulo procedurale possa formare oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo.
Quanto alla conferenza di servizi decisoria, che resta obbligatoria, il comma 1, lettera b), chiarisce che nei procedimenti pluristrutturati lassenza delle determinazioni delle amministrazioni coinvolte non obbliga la pubblica amministrazione procedente ad indire la conferenza di servizi, in tutti i casi in cui esistano espresse previsioni normative che lo consentano.
Il comma 2 modifica larticolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 per consentire semplificazioni procedurali nei casi in cui sia richiesta lautorizzazione paesaggistica. A tal fine è previsto che il soprintendente si esprima ununica volta e in via definitiva in seno alla conferenza di servizi, sulla base di un calendario almeno trimestrale delle riunioni delle conferenze concordato con lo sportello unico o con il comune.
La norma interviene, altresì, sullo stesso articolo 14-ter (lavori della conferenza di servizi) prevedendo che i risultati e le prescrizioni conseguiti nellambito della VAS devono essere utilizzati senza modificazioni ai fini della VIA, qualora effettuata dalla medesima autorità competente ad effettuare la VAS.
In tal modo si accelera il rilascio degli assensi da parte delle amministrazioni coinvolte e si evita la duplicazione di valutazioni già effettuate in sede di VAS.
Ciò, ovviamente, può funzionare solo laddove ci sia coincidenza tra lautorità competente ad effettuare la VAS e lautorità competente ad effettuare la VIA; una tale specificazione è in linea con i rilievi formulati dalla Commissione VIII (Ambiente) della Camera dei deputati in sede di parere sul testo del disegno di legge n. 3209-bis.
Si provvede, inoltre, a sostituire il comma 6-bis relativo alle fasi di adozione del provvedimento finale, quali la redazione del verbale, la determinazione conclusiva ed il provvedimento, prevedendo che la determinazione conclusiva del procedimento sostituisca qualsiasi altro atto di competenza delle altre amministrazioni.
Soltanto in caso di VIA statale è prevista la possibilità che lamministrazione procedente chieda lintervento sostitutivo del Consiglio dei ministri, ai sensi dellarticolo 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per consentire la conclusione dei lavori della conferenza entro un termine ragionevole.
Inoltre, viene modificato il comma 7 dellarticolo 14-ter nel senso di considerare acquisito il parere delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi protetti nei casi in cui il relativo rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dellamministrazione rappresentata in sede di conferenza. Da tale previsione sono esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA.
Il comma 3 modifica la disciplina in materia di dissenso, prescrivendo che anche le amministrazioni preposte alla tutela di interessi protetti si esprimano in sede di conferenza di servizi.
Si accorpano infine i commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dellarticolo 14-quater della legge n. 241 del 1990 al fine di semplificare il procedimento nei casi in cui vi sia dissenso tra unamministrazione statale e una regionale o tra unamministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.
Il comma 4, infine, modifica larticolo 29, comma 2-ter della legge n. 241 del 1990 al fine a rendere omogenea sul territorio nazionale la disciplina della conferenza di servizi, facendola rientrare nei livelli essenziali delle prestazioni di cui allarticolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Art. 50. - (Censimento). Viene indetto il 15º censimento generale della popolazione e delle abitazioni, nonché il 9º censimento generale dellindustria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni no profit ed, infine, il 6º censimento generale dellagricoltura. A tal fine, lISTAT organizza le operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano generale di censimento e apposite circolari, nonché mediante specifiche intese con le Provincie autonome di Trento e Bolzano per i rispettivi territori di competenza.
Nel Piano generale di censimento vengono definiti in estrema sintesi, la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, gli adempimenti cui sono tenuti gli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure, gli obblighi a cui sono tenute le amministrazioni pubbliche per fornire allISTAT le basi dati amministrative relative ai soggetti costituenti unità di rilevazione censuaria.
Per provvedere allo svolgimento della molteplicità di compiti suindicati, lISTAT stabilisce, in ragione delle diverse tipologie di incarico, le modalità di selezione ed i requisiti professionali del personale a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dellincarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2012.
Art. 51. - (Semplificazione dellinstallazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale) Larticolo introduce disposizioni dirette a semplificare le procedure per linstallazione di impianti di rifornimento del gas naturale (metano) al fine di promuovere lutilizzo degli autoveicoli alimentati con tale combustibile, i quali, negli ultimi tempi, stanno trovando una sempre più elevata diffusione soprattutto nelle regioni del nord Italia.
I vantaggi delle auto a metano sono di immediata percezione; oltre ad una drastica riduzione dei danni da inquinamento ambientale, consentono un significativo risparmio economico, riconducibile allentità notevolmente inferiore del prezzo al distributore del gas naturale rispetto a quello della benzina e del gasolio, a parità di percorrenza ottenibile.
Purtroppo, allo stato attuale, la rete distributiva di metano è piuttosto scarsa essendo presenti sul territorio italiano circa 750 distributori, con poche stazioni autostradali e orari di apertura relativamente ridotti.
Per ovviare a tale inconveniente e creare le condizioni perché si possa formare nel territorio italiano una rete capillare di distributori per autoveicoli a metano, si propone di eliminare una serie di inutili adempimenti che di fatto ostacolano il raggiungimento di tale obiettivo.
In particolare, il comma 1 introduce la possibilità di installare i suddetti impianti di rifornimento con una semplice d.i.a. (dichiarazione di inizio attività), da presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco.
A tale semplificazione si aggiunge la previsione del comma 5 che elimina la necessità del preventivo rilascio di una autorizzazione antincendio, fermi restando i poteri dellautorità competente di effettuare controlli ed emettere prescrizioni, nonché lobbligo per limpresa installatrice di rilasciare al committente, al termine dei lavori, la dichiarazione di conformità degli impianti alla normativa vigente, la cui mancata esibizione comporta lapplicazione di apposite sanzioni amministrative pecuniarie.
Le regole per linstallazione degli apparecchi di distribuzione e le modalità di esercizio degli stessi saranno dettate con apposito decreto del Ministro dellinterno.
Il comma 7 dispone una proroga di sessanta giorni per lemanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dallarticolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, avrebbe dovuto adottare disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Ladozione di tale decreto si rende necessaria, in quanto la normativa introdotta dallarticolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante auto servizi pubblici non di linea, tra cui, in particolare, il servizio di taxi con autovettura e il servizio di noleggio con conducente, presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario e risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale.
Al fine di addivenire ad una soluzione condivisa e concordata non solo tra le istituzioni interessate (la materia, infatti, rientra nella sfera di competenza di regioni, comuni e province) ma anche tra le associazioni di categorie del settore taxi e del noleggio con conducente, si è insediato un tavolo tecnico che ha visto la partecipazione di tutti i soggetti interessati e che si propone di emendare o comunque di correggere il predetto articolo 29, comma 1-quater.
Peraltro, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoscritto un Protocollo dintesa, concordato con ANCI, UPI e regioni, che si prefigge la riformulazione della suddetta norma secondo le modalità nello stesso contenute ed è in corso apposita istruttoria in sede di Conferenza unificata per giungere ad unintesa tra le istituzioni in ordine ai principi cui dovrà uniformarsi lemananda disciplina del settore.
La norma proposta, pertanto, si rende necessario al fine di arginare la confusione che deriverebbe da unapplicazione dellarticolo 29, comma 1-quater, nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesseranno gli enti locali competenti nella gestione pratica dei problemi, inevitabilmente causati dal caos interpretativo indotto dallapplicazione della predetta normativa e che si porranno, peraltro, in modo diverso nelle varie realtà territoriali coinvolte.
Art. 52. - (Fondazioni bancarie). Lintervento è diretto a risolvere le problematiche interpretative, in materia di vigilanza sugli enti di cui alla lettera c) dellarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, insorte in relazione allevoluzione di detti organismi. Al riguardo appare necessario adottare una norma interpretativa del comma 1 dellarticolo 10 del predetto decreto legislativo, finalizzata a riconoscere chiaramente in capo al Ministero delleconomia e delle finanze la vigilanza su tutte le fondazioni di cui trattasi fino allentrata in vigore della nuova disciplina dellautorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, e, anche successivamente, su quelle che rimarranno titolari di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorreranno al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo.
Art. 53. - (Contratto di produttività). Larticolo in oggetto dispone che per il 2011 la quota di retribuzione erogata in attuazione di contratti collettivi anche aziendali o territoriali, e correlata ad incrementi di produttività, di redditività, efficienza organizzativa anche nellottica della modulazione degli orari di lavoro e delle politiche di conciliazione nonché allandamento economico e agli utili dimpresa, sia sottoposta a una tassazione sostitutiva dellIRPEF e delle relative addizionali, con il beneficio, inoltre, di uno sgravio dei contributi dovuti sia dallimpresa che dal lavoratore.
Viene elevato a 40.000 euro il limite reddituale per applicare limposta sostitutiva, fermo restando il limite complessivo di 6.000 euro lordi.
Lentità dellagevolazione fiscale e dello sgravio contributivo viene demandata ad apposito provvedimento da emanare entro il 31 dicembre 2010, sentite le parti sociali.
Art. 54. - (Expo). Si prevede che, fermo restando il finanziamento integrale delle opere connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, una quota non superiore al 4 per cento delle risorse autorizzate dallarticolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la EXPO 2015 s.p.a. è soggetto attuatore possa essere utilizzata per far fronte, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, alle spese di funzionamento della stessa società, ferma restando la partecipazione pro-quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti.
I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della EXPO 2015 s.p.a. sono versati su apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.
Il comma 3 prevede la attribuzione allorgano amministrativo, in via esclusiva, delle competenze in materia di personale e consulenze, al fine di garantire la collegialità delle decisioni per tale tipologia di atti. Per tali spese è richiamato il principio generale di contenimento dei costi, anche tenuto conto del fatto che gli impegni assunti dalla società devono essere compatibili con la prevedibile riduzione dellattività della stessa dopo la conclusione dellevento espositivo.
Il comma 4 prevede una relazione trimestrale, al fine di garantire la massima trasparenza sullefficiente utilizzo delle risorse assegnate.
Art. 55. - (Disposizioni finanziarie). Il comma 3 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per lanno 2010, per la prosecuzione degli interventi previsti nei commi 74 e 75 dellarticolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Si ricorda che il citato comma 74 ha autorizzato la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia, con la possibilità di una ulteriore proroga per ulteriori due semestri, con incremento del contingente di 1.250 militari, per un totale complessivo di 4.250 unità. Il comma 75 ha previsto la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate la corresponsione di unindennità di importo analogo allindennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.
Inoltre è previsto un finanziamento di 53 milioni di euro per lanno 2010, connessa agli oneri riferiti alla Tabella A relativa alle spese occorrenti allistituzione del servizio militare professionale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché allevoluzione delle spese relativa alla legge 23 agosto 2004, n. 226, recante sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata.
Il comma 4 autorizza la spesa di 18,5 milioni di euro per lanno 2010 per le manifestazioni connesse alla celebrazione del 150º Anniversario dellUnità dItalia.
Il comma 6 prevede che una quota delle risorse derivanti dalle maggiori entrate e minori spese conseguenti allapplicazione del presente provvedimento è destinata ad incrementare la dotazione finanziaria del Fondo per interventi strutturali di politica economica per essere finalizzata alla copertura della manovra finanziaria per lanno 2011.