Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2228
Azioni disponibili
ENTRATE NON FISCALI
Art. 15.
(Pedaggiamento rete autostradale ANAS
e canoni di concessione)
1. Entro quarantacinque giorni dallentrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per lapplicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS SpA, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonché lelenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.
2. In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma l, comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.A. è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al precedente periodo sono individuate con il medesimo DPCM di cui al comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi IVA esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al presente comma non potranno comunque comportare un incremento superiore al 25% del pedaggio altrimenti dovuto.
3. Le entrate derivanti dallattuazione dei commi 1 e 2 vanno a riduzione dei contributi annui dovuti dallo Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione.
4. La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dellart. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma 9 bis dellart. 19 del decreto-legge 1º luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a:
a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma;
b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1º gennaio 2011.
5. I pagamenti dovuti ad ANAS SpA a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dallapplicazione del comma 4.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delleconomia. e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilito a decorrere dallanno 2010 un canone aggiuntivo annuale, finalizzato alla tutela ambientale, che i soggetti titolari di una concessione di grande derivazione dacqua per uso idroelettrico versano allentrata dello Stato. Con il medesimo decreto è determinato, in relazione alla potenza nominale media degli impianti, lammontare del canone aggiuntivo in misura non superiore al canone vigente per ciascuna concessione, nonché il termine e le modalità di versamento.
(Dividendi delle società statali)
1. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2011 e 2012 per utili e dividendi non derivanti da distribuzione riserve, versati allentrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti lammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino allimporto massimo di 500 milioni di Euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dellEconomia e delle Finanze per essere prioritariamente utilizzate per concorrere agli oneri relativi al pagamento degli interessi sul debito pubblico; per leventuale restante parte le somme sono riassegnate al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato.
2. Con decreto del Ministro dellEconomia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo delle somme affluite nel Fondo di cui al comma 1.
3. Lattuazione della presente normativa non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
(Interventi a salvaguardia delleuro)
1. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad assicurare la partecipazione della Repubblica Italiana al capitale sociale della società che verrà costituita insieme agli altri Stati membri dellarea euro, in conformità con le Conclusioni del Consiglio dellUnione europea del 9-10 maggio 2010, al fine di assicurare la salvaguardia della stabilità finanziaria dellarea euro. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per lanno 2010. Agli oneri derivanti dallattuazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività della società di cui al comma 1 emesse al fine di costituire la provvista finanziaria per concedere prestiti agli Stati membri dellarea euro in conformità con le Conclusioni del Consiglio dellUnione europea del 9-10 maggio 2010 e le conseguenti decisioni che verranno assunte allunanimità degli Stati membri dellarea euro. Agli eventuali oneri si provvede con le medesime modalità di cui allarticolo 2, comma 2 del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67. La predetta garanzia dello Stato sarà elencata, unitamente alle altre per le quali non è previsto il prelevamento dal fondo di riserva di cui allarticolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito allegato dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze distinto da quello già previsto dallarticolo 31 della medesima legge.