Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2228
Azioni disponibili
(Riduzione della spesa in materia di invalidità)
1. Per le domande presentate dal 1º giugno 2010 la percentuale di invalidità prevista dallarticolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 è elevata nella misura pari o superiore all85 per cento.
2. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dallINPS si applicano le disposizioni dellarticolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dellarticolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dellarticolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dellarticolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno allimmagine subiti dallamministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dellarticolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dallarticolo 20 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 lultimo periodo è così modificato: «Per il triennio 2010-2012 lINPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva allordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per lanno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile».
5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui allarticolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato leventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dallart. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dellOrganizzazione mondiale della sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dallarticolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui allarticolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative allindividuazione delle risorse necessarie, ivi compresa lindicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate alleducazione e allistruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per lintegrazione e lassistenza dellalunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.