Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2228
Azioni disponibili
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali)
1. Dopo larticolo 182-ter del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 182-quater. (Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dellarticolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dellarticolo 111.
Sono altresì prededucibili ai sensi e per gli effetti dellarticolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dellaccordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui allarticolo 160 o dallaccordo di ristrutturazione e purché il concordato preventivo o laccordo siano omologati.
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dellottanta per cento del loro ammontare.
Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché il concordato preventivo o laccordo sia omologato.
Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per lapprovazione del concordato ai sensi dellarticolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista allarticolo 182-bis, primo e sesto comma».
2. Dopo il comma quinto dellarticolo 182-bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
«Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dallimprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dellaccordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale la documentazione di cui allarticolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dellimprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui allarticolo 67, terzo comma, lettera d), circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. Listanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese.
Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto ludienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dellistanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso delludienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dellaccordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.
A seguito del deposito dellaccordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma».