Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2228
Azioni disponibili
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010.
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitività economica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto allevasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonché per il rilancio della competitività economica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delleconomia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
TITOLO I
STABILIZZAZIONE FINANZIARIA
Capo I
RIDUZIONE DEL PERIMETRO E DEI COSTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 1.
(Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate
negli ultimi tre anni)
1. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.
(Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio)
1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui allarticolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al triennio 2011-2013, nel rispetto dellinvarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui allarticolo 21, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso lutilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dallanno 2011 è disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nellambito delle spese rimodulabili di cui allarticolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nellAllegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle università, nonché le risorse destinate allinformatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dallapplicazione dellarticolo 6, e degli Organi costituzionali fatto salvo quanto previsto dellarticolo 5, comma 1, primo periodo.
(Presidenza del Consiglio dei Ministri e Banca dItalia
riduzioni di spesa)
1. Oltre alle riduzioni di spesa derivanti dalle disposizioni del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ai seguenti ulteriori interventi sul bilancio 2010:
a) eliminazioni di posti negli organici dirigenziali, oltre quelli già previsti da norme vigenti, complessivamente con un risparmio non inferiore a 7 milioni di euro;
b) contenimento dei budget per le strutture di missione per un importo non inferiore a 3 milioni di euro;
c) riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 50 milioni di euro.
2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1 sono versate allentrata dal bilancio dello Stato.
3. La Banca dItalia tiene conto, nellambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel presente titolo.
(Modernizzazione dei pagamenti effettuati
dalle Pubbliche Amministrazioni)
1. Ai fini di favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, il Ministero delleconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria.
2. Ai fini dellattuazione del presente articolo, il Ministero delleconomia e delle finanze, con propri provvedimenti:
a) individua gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalità con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali possono avvalersene;
b) individua il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini;
c) disciplina le modalità di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto distributore delle carte, che intendono offrire ai propri utenti tale modalità di erogazione di pagamenti;
d) stabilisce nello 0,20 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte il canone a carico del gestore finanziario del servizio;
e) disciplina le modalità di certificazione degli avvenuti pagamenti;
f) stabilisce le modalità di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento.
3. Il corrispettivo di cui al comma 2, lettera d), è versato allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, tra i soggetti pubblici distributori delle carte elettroniche, i soggetti pubblici erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero delleconomia e delle finanze.
4. Per le spese attuative di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle entrate di cui al comma 3, con la quota di competenza del Ministero delleconomia e delle finanze.
RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI APPARATI POLITICI
ED AMMINISTRATIVI
Art. 5.
(Economie negli Organi costituzionali, di governo
e negli apparati politici)
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale sono versati al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo per lammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. Al medesimo Fondo sono riassegnati gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nellart. 121 della Costituzione.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento nazionale, previsto dallarticolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 10 per cento.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto allimporto complessivo erogato nel corso del 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dallart. 6, comma 1, primo periodo.
4. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, limporto di un euro previsto dallart. 1, comma 5 primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto del 10 per cento ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.
5. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare limporto di 30 euro a seduta.
6. Allarticolo 82 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, una indennità di funzione onnicomprensiva. In nessun caso lammontare percepito nellambito di ciascun mese da un consigliere può superare limporto pari ad un quinto dellindennità massima prevista dal rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali»;
b) al comma 8:
1) allalinea sono soppresse le parole: «e dei gettoni di presenza»;
2) è soppressa la lettera e);
c) al comma 10 sono soppresse le parole: «e dei gettoni di presenza»;
d) al comma 11, le parole: «dei gettoni di presenza» sono sostituite dalle seguenti: «delle indennità di funzione».
7. Con decreto del Ministro dellinterno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dellarticolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione fino a 250000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.000 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dallapplicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì limporto dellindennità di funzione di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di enti territoriali diversi da quelli di cui allarticolo 114 della Costituzione, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.
8. Allarticolo 83 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «i gettoni di presenza previsti» sono sostituite dalle seguenti: «alcuna indennità di funzione o altro emolumento comunque denominato previsti»;
b) al comma 2 sono soppresse le parole: «, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione,».
9. Allarticolo 84 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1:
a) le parole: «sono dovuti» sono sostituite dalle seguenti: «è dovuto»;
b) sono soppresse le parole: «, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese,».
10. Allarticolo 86, comma 4, del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: «e ai gettoni di presenza».
11. Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di una indennità di funzione, a sua scelta.
(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui allarticolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare limporto di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per lambiente, alla struttura di missione di cui allart. 163, comma 3, lettera a), del decreto legsislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico scientifico di cui allart. 7 del D.P.R. 20 gennaio 2008, n. 43.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare limporto di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva leventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dellimposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali.
3. Fermo restando quanto previsto dallart. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1º gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui allarticolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
4. Allarticolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di rilascio dellautorizzazione prevista dal presente comma lincarico si intende svolto nellinteresse dellamministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dallente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale». La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dallart. 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono alladeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono alladeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui allarticolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli anti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dallart. 7, comma 6.
6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate.
7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dallanno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nellanno 2009. Laffidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
8. A decorrere dallanno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nellanno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1º luglio 2010 lorganizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; lautorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile lutilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dallorario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, lautorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dallorgano di vertice. Per le forze armate e le forze di polizia, lautorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nellambito dellattività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi allattività di organismi internazionali o comunitari.
9. A decorrere dallanno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale dì statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dallarticolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dellazionista garantiscono che, allatto dellapprovazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso linerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dallanno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche allestero, con esclusione delle missioni internazioni di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nellanno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dallorgano di vertice dellamministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dellente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni allestero di cui allart. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazioni di pace. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato allestero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive.
13. A decorrere dallanno 2011 la spesa annua sostenuta dalle ammininistrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nellanno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente lattività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica allattività di formazione effettuata dalle Forze armate e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.
14. A decorrere dallanno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dellarticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all80 per cento della spesa sostenuta nellanno 2009 per lacquisto, la manutenzione, il noleggio e lesercizio di autovetture, nonché per lacquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dellordine e della sicurezza pubblica.
15. Allart. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 allentrata del bilancio dello Stato».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per lintervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, d.p.c.m. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo lassolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per lintervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, allentrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per lintervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dallentrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per lintervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per lintervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo allinterruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dellesito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno dintesa tra Ministero delleconomia e delle finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente è scelto dal Ministero delleconomia e delle finanze. La valutazione deve, fra laltro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dellammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dellesito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero delleconomia e delle finanze. Lammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro delleconomia e delle finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina leventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra lesito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero delleconomia e delle finanze e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali Isai s.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dellart. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dellart. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei princìpi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dallart. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, lordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui allart. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dallart. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per lattuazione del presente comma.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dellentrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
(Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici;
riduzione dei contributi a favore di enti)
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dallarticolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, lIPSEMA e lISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite allINAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; lINAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, lIPOST è soppresso.
3. Le funzioni dellIPOST sono trasferite allINPS, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; lINPS succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, nonché, per quanto concerne la soppressione dellISPELS, con il Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
5. Le dotazioni organiche dellInps e dellInail sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dellarticolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dallIspels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dellarea VII. Nellambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, può essere prevista unapposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di lavoro, llNPS e lINAIL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti.
6. I posti corrispondenti allincarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delleconomia e delle finanze, nellambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dellarticolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo è conferito dallAmministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale.
7. Allart. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Sono organi degli Enti: a) il presidente; b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il collegio dei sindaci; d) il direttore generale»
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Il presidente ha la rappresentanza legale dellIstituto, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nellesercizio di funzioni attinenti al settore operativo dellEnte. È nominato al sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui allart. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze. Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle predette disposizioni, si provvede ad acquisire lintesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dellEnte, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, si procede, in ogni caso, alla nomina del presidente»
c) al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dallanticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare»;
d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole «il consiglio di amministrazione» e « il consiglio» sono sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dallespressione «Il consiglio è composto» a quella «componente del consiglio di vigilanza»;
e) al comma 6, lespressione «partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza» è sostituita dalla seguente «può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza»;
f) al comma 8, è eliminata lespressione da «il consiglio di amministrazione» a «funzione pubblica»;
g) al comma 9, lespressione «con esclusione di quello di cui alla lettera e)» è sostituita dalla seguente «con esclusione di quello di cui alla lettera d)»;
h) è aggiunto il seguente comma 11: «Al presidente dellEnte è dovuto, per lesercizio delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze».
8. Le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui allart. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al Presidente dellEnte, che le esercita con proprie determinazioni.
9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzi e vigilanza di cui allarticolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui allarticolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché dei comitati previsti dagli articoli 42 e 44, della medesima legge, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
11. A decorrere dal 1º luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui allarticolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, non possono superare limporto di Euro 30,00 a seduta.
12. A decorrere dal 1º luglio 2010, lattività istituzionale degli organi collegiali di cui allarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonché la partecipazione allattività istituzionale degli organi centrali non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).
13. I regolamenti che disciplinano lorganizzazione ed il funzionamento degli Enti di cui allarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento normativo dal presente articolo, in applicazione dellarticolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente articolo.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allorganizzazione ed al funzionamento allEnte nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357.
15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lIstituto affari sociali di cui allarticolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite al ISFOL che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Per lo svolgimento delle attività di ricerca a supporto dellelaborazione delle politiche sociali, è costituita nellambito dellorganizzazione dellISFOL unapposita macroarea. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso lISFOL. La dotazione organica dellISFOL è incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso lIstituto degli affari sociali alla data di entrata in vigore del presente decreto. LISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. LISFOL adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010.
16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lEnte nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite allEnpals, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data è istituito presso lEnpals con evidenza contabile separata il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Tutte le attività e le passività risultanti dallultimo bilancio consuntivo approvate affluiscono ad evidenza contabile separata presso lEnpals. La dotazione organica dellEnpals è aumentata di un numero pari alla unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso lENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione e con il Ministro delleconomia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dellart. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il funzionamento dellente Enpals. Il Commissario straordinario e il Direttore generale dellIstituto incorporante in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge continuano ad operare sino alla scadenza del mandato prevista dai relativi decreti di nomina.
17. Le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali vigilatati dal Ministero del lavoro previsti nel presente decreto sono computate per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti allart. 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e studio in materia di politica economica, lIstituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero delleconomia e delle finanze. Le funzioni svolte dallIsae sono trasferite con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero delleconomia e delle finanze, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dellinquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dallattuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
19. LEnte italiano Montagna (EIM), istituito dallarticolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione di concerto con il Ministro delleconomia e dèlle finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dellinquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per la Presidenza è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dallattuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
20. Gli enti di cui allallegato 2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di unapposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dellinquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dallattuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, lattività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati».
21. LIstituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN) istituito con Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 è soppresso. Le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli enti e alle istituzioni di ricerca. Le funzioni svolte dallINSEAN sono trasferite presso le amministrazioni destinatarie con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, limitatamente al personale con profilo di ricercatore e tecnologo, presso gli enti le istituzioni di rIcerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. Le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dellinquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dallattuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
22. Lultimo periodo del comma 2 dellarticolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente: «Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero delleconomia e delle finanze dintesa con il Ministero dello sviluppo economico».
23. Per garantire il pieno rispetto dei princìpi comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dellarticolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima data è ricostituito il Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A., composto di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A. è effettuata dal Ministero delleconomia e delle finanze dintesa con il Ministero dello sviluppo economico.
24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento rispetto allanno 2009. Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.
25. Le Commissioni mediche di verifica operanti nellambito del Ministero delleconomia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero delleconomia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al presente comma.
26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui allart. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sotto utilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricompresse nelle politiche di sviluppo e coesione.
27. Per lesercizio delle funzioni di cui al comma 26, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per lincentivazione delle attività imprenditoriali, il quale dipende funzionalmente dalle predette autorità.
28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delleconomia e delle finanze e dello sviluppo economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
29. Restano ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.
30. Allarticolo 10-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito, istituito ai sensi dellart. 4-bis, comma 8, del d.l. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è trasferita al Ministero per lo sviluppo economico.
(Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche)
1. Il limite previsto dallarticolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dellimmobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dallarticolo 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dallAmministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 2008, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dellorgano interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.
2. Ai fini della tutela dellunità economica della Repubblica e nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai princìpi definiti dal comma 15, stabilendo misure analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati allutilizzo degli immobili. Per le medesime finalità, gli obblighi di comunicazione previsti dallart. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le disposizioni del comma 15 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.
3. Qualora nellattuazione dei piani di razionalizzazione di cui al comma 222, periodo nono, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, 1amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio gli immobili utilizzati entro il termine stabilito, su comunicazione dallAgenzia del demanio il Ministero delleconomia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dellamministrazione stessa pari all8 per cento del valore di mercato dellimmobile rapportato al periodo di maggior permanenza.
4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dellarticolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni con legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali allacquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dellAgenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al presente comma. LAgenzia del demanio esprime apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.
5. Al fine dellottimizzazione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il Ministero delleconomia e delle finanze, fornisce, entro il 31 marzo 2011, criteri ed indicazioni di riferimento per lefficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni ai sensi del successivo periodo, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto alliniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori dei Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dellart. 39 della legge 196 del 2009. Le Amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Ministero delleconomia e delle finanze dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi conformemente agli schemi nonché alle modalità di trasmissione individuate con circolare del Ministro delleconomia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dallapprovazione del presente decreto. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009 al netto delle assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi di cui allarticolo 9 del decreto-legge 185 del 2008, convertito con modificazioni dal decreto-legge n. 2 del 2009. I piani sono trasmessi entro il 30 giugno 2011 al Ministero delleconomia e delle finanze ed attuati dalle singole amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti. In caso di mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse a disposizione dellAmministrazione inadempiente sono ridotte dell8 per cento rispetto allo stanziamento dellanno 2009. A regime il piano viene aggiornato annualmente, al fine di assicurare che la spesa complessiva non superi il limite fissato dalla presente disposizione.
6. In attuazione dellarticolo 1, comma 9, della legge 12 novembre 2009, n. 172 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati stipulano apposite convenzioni per la razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo canoni e oneri agevolati nella misura ridotta del 30 per cento rispetto al parametro minimo locativo fissato dallOsservatorio del mercato immobiliare in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali.
7. Ai fini della realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento lindice di occupazione pro capite in uso alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno natura strumentale. Per lintegrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali gli enti previdenziali e assistenziali effettuano i relativi investimenti in forma diretta e indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili di proprietà. Nellipotesi di alienazione di unità immobiliari strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati possono utilizzare i corrispettivi per lacquisto di immobili da destinare a sede dei poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente. I piani relativi a tali investimenti nonché i criteri di definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei poli logistici integrati sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze. I risparmi conseguiti concorrono alla realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal comma 8 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
9. Allarticolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il sedicesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: «Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui allart. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 20011, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata con le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze.
10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, allarticolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) adottano i provvedimenti previsti dallarticolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;».
11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dallOrganizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nellambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dallarticolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dallarticolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.
12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nel confronti delle amministrazioni pubbliche di cui allart. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010.
13. Allart. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «2009 e 2010», sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010, 2011, 2012 e 2013»; le parole: «dallanno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dallanno 2014»; le parole: «allanno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «allanno 2013».
14. Fermo quanto previsto dallarticolo 9, le risorse di cui allarticolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.
15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dallalienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze.
CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO
PUBBLICO, INVALIDITÀ E PREVIDENZA
Art. 9.
(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nellanno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo.
2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dellart. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui allart. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sullintero importo dellindennità. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui allarticolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nellambito delle amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dellart. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dellimporto derivante dallespletamento di incarichi aggiuntivi.
4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.
5. Allarticolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dallarticolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quadriennio 2010-2013».
6. Allarticolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dallanno 2010».
7. Allarticolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola «2012» è sostituita dalla parola «2014».
8. A decorrere dallanno 2015 le amministrazioni di cui al comma allarticolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nellanno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere quello delle unità cessate nellanno precedente. Il comma 103 dellarticolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dallarticolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
9. Allarticolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle parole: «anno 2010».
dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dellanno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nellanno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per lanno 2014 e del 100 per cento a decorrere dallanno 2015.
10. Resta fermo quanto previsto dallarticolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nellanno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori allunità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dellunità.
12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dellarticolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
15. Per lanno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio dinsegnamento nellorganico di fatto dellanno scolastico 2009/2010, fatta salva lautorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui allarticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del Servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto del comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dallarticolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per lanno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dallanno 2012.
17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative ai triennio 2010-2012 del personale di cui allarticolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta salva lerogazione dellindennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dallanno 2010 in applicazione dellarticolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui allarticolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito specificato:
a) comma 13, in 313 milioni di euro per lanno 2011 e a decorrere dallanno 2012;
b) comma 14, per lanno 2011 e a decorrere dallanno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
19. Le somme di cui al comma 16, comprensive degli oneri contributivi e dellIRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire limporto complessivo massimo di cui allarticolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
20. Gli oneri di cui allart. 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per lanno 2011 e a decorrere dallanno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18, lettera a) per il personale statale.
21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui allarticolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dallarticolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui allarticolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui allarticolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 lacconto spettante per lanno 2014 è pari alla misura già prevista per lanno 2010 e il conguaglio per lanno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale con effetto dal primo gennaio 2011, la maturazione dellaumento biennale o della classe di stipendio è differita, una tantum, per un periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. Per il medesimo personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e decorrenza dal 1º gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dellaumento biennale maturato. Per il predetto personale che nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la decorrenza dal 1º gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dellaumento biennale maturato; il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento. Resta ferma la disciplina di cui allarticolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dallarticolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
25. In deroga a quanto previsto dallarticolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero allesito delle riduzioni previste dallarticolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nellambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite allatto delle cessazioni, a qualunque titolo, nellambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in unarea, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente allAmministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccata presso lEnte Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dellart. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1º gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale è attribuito un assegno personaIe riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nellente di destinazione. Il Ministero delleconomia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.
26. In alternativa a quanto previsto dal comma 24 del presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalità degli uffici della amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui allarticolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico.
27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 23.
28. A decorrere dallanno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui allarticolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nellanno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui allarticolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nellanno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono princìpi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dallarticolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui allart. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
29. Le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.
30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui allarticolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1º gennaio 2011.
31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dellart. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nellambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari allimporto del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1º gennaio 2011, disposti prima dellentrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1º gennaio 2011, disposti prima dellentrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti dallart. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui allart. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare lincarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato lart. 19, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.
33. Ferma restando la riduzione prevista dallart. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dellarticolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata, per metà, al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1º gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dellAmministrazione economico-finanziaria.
34. A decorrere dallanno 2011, con determinazione interministeriale prevista dallarticolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, lindennità di impiego operativo per reparti di campagna, è corrisposta nel limite di spesa determinato per lanno 2008, con il medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per lindividuazione del suddetto contingente lAmministrazione dovrà tener presente delleffettivo impiego del personale alle attività nei reparti e nelle unità di campagna.
35. In conformità allarticolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, larticolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nellindividuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziate.
36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dallistituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre allapprovazione da parte dellamministrazione vigilante dintesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero delleconomia e delle finanze.
37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.
(Riduzione della spesa in materia di invalidità)
1. Per le domande presentate dal 1º giugno 2010 la percentuale di invalidità prevista dallarticolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 è elevata nella misura pari o superiore all85 per cento.
2. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dallINPS si applicano le disposizioni dellarticolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dellarticolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dellarticolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dellarticolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno allimmagine subiti dallamministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dellarticolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dallarticolo 20 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 lultimo periodo è così modificato: «Per il triennio 2010-2012 lINPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva allordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per lanno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile».
5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui allarticolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato leventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dallart. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dellOrganizzazione mondiale della sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dallarticolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui allarticolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative allindividuazione delle risorse necessarie, ivi compresa lindicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate alleducazione e allistruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per lintegrazione e lassistenza dellalunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.
(Controllo della spesa sanitaria)
1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali, non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui allarticolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avendo garantito lequilibrio economico nel settore sanitario e non essendo state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e allarticolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro sono condizioni per lattribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già previste a legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano ancorché anticipate ai sensi dellarticolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dellarticolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 in mancanza delle quali vengono rideterminati i risultati desercizio degli anni a cui le predette risorse si riferiscono.
2. Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dellarticolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi piani di rientro nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono, entro 15 giorni dallentrata in vigore del presente decreto-legge, alla conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che individui modalità e tempi di pagamento. Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma ed in attuazione di quanto disposto nellIntesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009, allart. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime.
3. Allarticolo 77-quater, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I recuperi delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due tributi sopraccitati.».
4. In conformità con quanto previsto dallarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dallarticolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e fermo il monitoraggio previsto dallart. 2, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, gli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.
5. Al fine di razionalizzare la spesa e potenziare gli strumenti della corretta programmazione, si applicano le disposizioni recate dai commi da 6 a 12 dirette ad assicurare:
a) le risorse aggiuntive al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, pari a 550 milioni di euro per lanno 2010, ai sensi di quanto disposto dallart. 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dellarticolo 1, comma 4, lettera c), dellIntesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009. Alla copertura del predetto importo di 550 milioni di euro per lanno 2010 si provvede per 300 milioni di euro mediante lutilizzo delle economie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera a) e per la restante parte, pari a 250 milioni di euro con le economie derivanti dal presente provvedimento. A tale ultimo fine il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dallarticolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in aumento di 250 milioni di euro per lanno 2010;
b) un concorso alla manovra di finanza pubblica da parte del settore sanitario pari a 600 milioni di euro a decorrere dallanno 2011.
6. A decorrere dallentrata in vigore del presente decreto-legge le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a), di cui allarticolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dallarticolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dallarticolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, una quota pari al 3,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dellimposta sul valore aggiunto.
7. Entro 30 giorni dallentrata in vigore del presente decreto, lAgenzia italiana del farmaco provvede:
a) allindividuazione, fra i medicinali attualmente a carico della spesa farmaceutica ospedaliera di cui allarticolo 5, comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di quelli che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono essere erogati, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dellelenco dei farmaci individuati ai sensi del presente comma, attraverso lassistenza farmaceutica territoriale, di cui allarticolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge e con oneri a carico della relativa spesa, per un importo su base annua pari a 600 milioni di euro;
b) alla predisposizione, sulla base dei dati resi disponibili dal sistema Tessera sanitaria di cui allarticolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la definizione di soglie di appropriatezza prescrittiva basate sul comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato in riferimento alla percentuale di medicinali a base di princìpi attivi non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto al totale dei medicinali appartenenti alla medesima categoria terapeutica equivalente. Ciò al fine di mettere a disposizione delle regioni strumenti di programmazione e controllo idonei a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro su base annua che restano nelle disponibilità dei servizi sanitari regionali.
8. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute, sono fissate linee guida per incrementare lefficienza delle aziende sanitarie nelle attività di acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti.
9. A decorrere dallanno 2011, lerogabilità a carico del SSN in fascia A dei medicinali equivalenti di cui allarticolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è limitata ad un numero di specialità medicinali non superiore a quattro, individuate, con procedura selettiva ad evidenza pubblica, dallAgenzia italiana del farmaco, in base al criterio del minor costo a parità di dosaggio, forma farmaceutica ed unità posologiche per confezione. La limitazione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto. Il prezzo rimborsato dal SSN è pari a quello della specialità medicinale con prezzo più basso, ferma restando la possibilità della dispensazione delle altre specialità medicinali individuate dallAgenzia italiana del farmaco come erogabili a carico del SSN, previa corresponsione da parte dellassistito della differenza di prezzo rispetto al prezzo più basso, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione dei farmaci equivalenti. Le economie derivanti da quanto disposto dal presente comma restano nelle disponibilità dei servizi sanitari regionali.
10. Il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui allarticolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è ridotto dell12,5 per cento a decorrere dal 1º giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010. La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, né ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008, nonché a quelli per i quali il prezzo in vigore è pari al prezzo vigente alla data del 31 dicembre 2009.
11. Le direttive periodicamente impartite dal Ministro della salute allAgenzia italiana del farmaco, ai sensi dellarticolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 3003, n. 326, attribuiscono priorità alleffettuazione di adeguati piani di controllo dei medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualità dei princìpi attivi utilizzati.
12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dallarticolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a decorrere dallanno 2011.
13. Il comma 2 dellarticolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente allimporto dellindennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso dinflazione.
14. Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa lefficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. Nelle more dellemanazione dei decreti attuativi del comma 13 dellarticolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini dellevoluzione della Tessera Sanitaria (TS) di cui al comma 1 del predetto articolo 50 verso la Tessera Sanitaria Carta nazionale dei servizi (TS-CNS), in occasione del rinnovo delle tessere in scadenza il Ministero delleconomia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui allAllegato B del decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per linnovazione e le tecnologie del 19 aprile 2006. A tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2011.
16. Nelle more dellemanazione dei decreti attuativi di cui allarticolo 50, comma 5-bis, ultimo periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dallarticolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 263, al fine di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dalladozione delle modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui allarticolo 50, commi 4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il Ministero delleconomia e delle finanze, cura lavvio della diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalità tecniche operative di cui allallegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65.
(Interventi in materia previdenziale)
1. l soggetti che a decorrere dallanno 2011 maturano il diritto allaccesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero alletà di cui allarticolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici del pubblico impiego, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui allarticolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dellarticolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2011 per laccesso al pensionamento ai sensi dellarticolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui allarticolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dellarticolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Larticolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 è sostituito dal seguente: «Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti allassicurazione generale obbligatoria per linvalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione».
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per laccesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2011, di cui al comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dellindennità di mobilità di cui allarticolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dellarticolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) ai lavoratori che, allentrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui allart. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
6. LIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1º gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dallAggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento dellindennità di buonuscita, dellindennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dallimpiego è effettuato:
a) in un unico importo annuale se lammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
b) in due importi annuali se lammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari allammontare residuo;
c) in tre importi annuali se lammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari allammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dallimpiego presentate e accolte prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dellimpiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che laccoglimento della domanda di cessazione determina lirrevocabilità della stessa.
10. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dallarticolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dellaliquota del 6,91 per cento.
11. Lart. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento allassicurazione prevista per lattività prevalente, sono quelle esercitate in forma dimpresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dellINPS. Restano, pertanto, esclusi dallapplicazione dellart. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista liscrizione alla gestione previdenziale di cui allart. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335.
12. Larticolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e larticolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, si interpretano nel senso che i benefici in essi previsti si applicano esclusivamente ai versamenti tributari nonché ai connessi adempimenti. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato a titolo di contribuzione dovuta.
(Casellario dellassistenza)
1. È istituito presso lIstituto nazionale della previdenza sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il «Casellario dellAssistenza» per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce lanagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dellassistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e lutilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dallINPS.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».
5. LINPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono allattuazione di quanto previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
6. Allarticolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole «il 1º luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dellanno successivo»;
b) al comma 8 aggiungere il seguente periodo:
«Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste lobbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1338 e successive modificazioni e integrazioni»;
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
«10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui allarticolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente allAmministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dellanno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dellanno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per lanno in corso.
(Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali)
1. Ai fini della tutela dellunità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per lanno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2012;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per lanno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2012;
c) le province per 300 milioni di euro per lanno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;
d) i comuni per 1.500 milioni di euro per lanno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.
2. Il comma 302 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole «e quello individuato, a decorrere dallanno 2011, in base al comma 302». I trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotti in misura pari a 4.000 milioni di euro per lanno 2011 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2012 da ripartire proporzionalmente secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze sentita la Conferenza Stato Regioni. In sede di attuazione dellart. 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo e dal secondo periodo del presente comma. I trasferimenti correnti, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dellinterno sono ridotti di 300 milioni per lanno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dallanno 2012. La riduzione è effettuata con criterio proporzionale. I trasferimenti correnti dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dellinterno sono ridotti di 1.500 milioni per lanno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dallanno 2012. La riduzione è effettuata con criterio proporzionale.
3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nellanno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e lobiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dellinterno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati allonere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero delleconomia comunica al Ministero dellinterno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la certificazione relativa al patto di stabilità interno, limporto della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dellente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede allazzeramento automatico dei predetti trasferimenti con lesclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare allentrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, limporto corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e lobiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dellente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita.
5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dallarticolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate dallarticolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008.
6. In funzione della riforma del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Regione interessata, può essere disposta la sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio.
7. Lart. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dellIRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nellambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dellincidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con lobiettivo di ridurre lincidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
2. Ai fini dellapplicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui allarticolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo allente.
3. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui allart. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
8. I commi 1, 2, e 5 dellart. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati.
9. Il comma 7 dellart. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente:
«È fatto divieto agli enti nei quali lincidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dellanno precedente». La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1º gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nellanno 2010.
10. Allart. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è soppresso il terzo periodo.
11. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo allanno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento dellammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dellesercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo allanno 2009.
12. Per lanno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26 dellart. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
13. Per lanno 2010 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dellinterno, emanato di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilità interno. I suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno.
14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dellarticolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in considerazione delleccezionale situazione di squilibrio finanziario del comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dallarticolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino alladozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato articolo 24, è costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero delleconomia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dallanno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dallattuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dallattuazione del predetto piano di rientro è reperita mediante listituzione, su richiesta del Commissario preposto alla gestione commissariale e del Sindaco di Roma, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:
a) di unaddizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;
b) di un incremento delladdizionale comunale allimposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.
15. Le entrate derivanti dalladozione delle misure di cui al comma 14, disciplinate con appositi regolamenti comunali adottati ai sensi dellarticolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono segregate in un apposito fondo per essere destinate esclusivamente allattuazione del piano di rientro e lammissibilità di azioni esecutive o cautelari aventi ad oggetto le predette risorse è consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78 del decreto legge n. 112.
16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dellarticolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per garantire lequilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il comune di Roma può adottare le seguenti apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dellarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dellarticolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dallarticolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;
e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino allimporto massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
f) contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari, mediante lapplicazione del contributo di costruzione sul valore aggiuntivo derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche utilizzabile anche per il finanziamento della spesa corrente; a tal fine, il predetto valore aggiuntivo viene computato fino al limite massimo dell80%;
g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dellICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.
17. Laccesso al fondo di cui al comma 14 è consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero delleconomia e delle finanze delladeguatezza e delleffettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti risorse nonché di quelle finalizzate a garantire lequilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria. Allesito della predetta verifica, le somme eventualmente riscosse in misura eccedente limporto di 200 milioni di euro per ciascun anno sono riversate alla gestione ordinaria del comune di Roma e concorrono al conseguimento degli obiettivi di stabilità finanziaria.
18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di quanto previsto dallarticolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
19. Ferme restando le previsioni di cui allarticolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente allesercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.
20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta le decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle deliberazioni aventi ad oggetto lattuazione di programmi comunitari.
21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno allamministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui allarticolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dellincarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
22. Il Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predispone un piano di rientro; il piano è sottoposto allapprovazione del Ministero delleconomia e delle finanze, che, dintesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per ladozione e lattuazione degli atti indicati nel piano.
23. Agli interventi indicati nel piano si applicano larticolo 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La verifica sullattuazione del piano è effettuata dal Ministero delleconomia e delle finanze.
24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiamo violato il patto di stabilità interno, nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nellambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more dellapprovazione del piano possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono essere stipulati non più di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nellambito dei predetti uffici.
25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per lesercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.
26. Lesercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per lente titolare.
27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui allarticolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui allarticolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dallarticolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.
30 La regione, nelle materie di cui allarticolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nellambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui allarticolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nellambito della normativa regionale i comuni avviano lesercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati allesercizio delle funzioni in forma associata.
31. I comuni assicurano il completamento dellattuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo entro il termine individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dellInterno, di concerto con il Ministro dellEconomia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni. Con il medesimo decreto è stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che linsieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere.
32. Fermo quanto previsto dallart. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2010 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2010 i predetto comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.
33. Le disposizioni di cui allarticolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dellautorità giudiziaria ordinaria.
ENTRATE NON FISCALI
Art. 15.
(Pedaggiamento rete autostradale ANAS
e canoni di concessione)
1. Entro quarantacinque giorni dallentrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per lapplicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS SpA, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonché lelenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.
2. In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma l, comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.A. è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al precedente periodo sono individuate con il medesimo DPCM di cui al comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi IVA esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al presente comma non potranno comunque comportare un incremento superiore al 25% del pedaggio altrimenti dovuto.
3. Le entrate derivanti dallattuazione dei commi 1 e 2 vanno a riduzione dei contributi annui dovuti dallo Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione.
4. La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dellart. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma 9 bis dellart. 19 del decreto-legge 1º luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a:
a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma;
b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1º gennaio 2011.
5. I pagamenti dovuti ad ANAS SpA a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dallapplicazione del comma 4.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delleconomia. e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilito a decorrere dallanno 2010 un canone aggiuntivo annuale, finalizzato alla tutela ambientale, che i soggetti titolari di una concessione di grande derivazione dacqua per uso idroelettrico versano allentrata dello Stato. Con il medesimo decreto è determinato, in relazione alla potenza nominale media degli impianti, lammontare del canone aggiuntivo in misura non superiore al canone vigente per ciascuna concessione, nonché il termine e le modalità di versamento.
(Dividendi delle società statali)
1. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2011 e 2012 per utili e dividendi non derivanti da distribuzione riserve, versati allentrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti lammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino allimporto massimo di 500 milioni di Euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dellEconomia e delle Finanze per essere prioritariamente utilizzate per concorrere agli oneri relativi al pagamento degli interessi sul debito pubblico; per leventuale restante parte le somme sono riassegnate al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato.
2. Con decreto del Ministro dellEconomia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo delle somme affluite nel Fondo di cui al comma 1.
3. Lattuazione della presente normativa non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
(Interventi a salvaguardia delleuro)
1. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad assicurare la partecipazione della Repubblica Italiana al capitale sociale della società che verrà costituita insieme agli altri Stati membri dellarea euro, in conformità con le Conclusioni del Consiglio dellUnione europea del 9-10 maggio 2010, al fine di assicurare la salvaguardia della stabilità finanziaria dellarea euro. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per lanno 2010. Agli oneri derivanti dallattuazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività della società di cui al comma 1 emesse al fine di costituire la provvista finanziaria per concedere prestiti agli Stati membri dellarea euro in conformità con le Conclusioni del Consiglio dellUnione europea del 9-10 maggio 2010 e le conseguenti decisioni che verranno assunte allunanimità degli Stati membri dellarea euro. Agli eventuali oneri si provvede con le medesime modalità di cui allarticolo 2, comma 2 del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67. La predetta garanzia dello Stato sarà elencata, unitamente alle altre per le quali non è previsto il prelevamento dal fondo di riserva di cui allarticolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito allegato dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze distinto da quello già previsto dallarticolo 31 della medesima legge.
CONTRASTO ALLEVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 18.
(Partecipazione dei comuni allattività
di accertamento tributario e contributivo)
1. I Comuni partecipano allattività di accertamento fiscale e contributivo secondo le disposizioni del presente articolo, in revisione del disposto dellarticolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dellarticolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra laltro, nella segnalazione allAgenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e allINPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi:
a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per listituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni dallentrata in vigore della presente disposizione;
b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dellarticolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli comunali per lapprovazione entro il termine di 180 giorni dallentrata in vigore della presente disposizione.
3. In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con lAgenzia del territorio ai fini dellattuazione del comma 12 dellarticolo 19.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dellarticolo 44, è sostituito dal seguente:
«LAgenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui allarticolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dellAgenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dellarticolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi.»;
b) al terzo comma, primo periodo, dellarticolo 44, le parole da «il comune» a «segnalare» sono sostituite dalle seguenti: «il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, segnala», e il periodo: «A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dallufficio stesso.» è abrogato;
c) il quarto comma dellarticolo 44, è sostituito dal seguente:
«Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo»;
d) sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dellarticolo 44;
e) larticolo 45 è abrogato.
5. Allarticolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per potenziare lazione di contrasto allevasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa,la partecipazione dei comuni allaccertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dellintervento del comune che abbia contribuito allaccertamento stesso.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dintesa con lINPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni allaccertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1. Per le attività di supporto allesercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni laccesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano allaccertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato dintesa con il direttore dellAgenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.»;
c) è abrogato il comma 2-ter.
6. Allarticolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33 per cento».
7. Con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociale dintesa con Ia Conferenza Unificata, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito allaccertamento, ai sensi dellarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione.
8. Resta fermo il provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate di cui allarticolo 1, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto alle modalità tecniche di accesso dei comuni alle banche dati e alle dichiarazioni relative ai contribuenti ai comuni, nonché alle modalità di partecipazione degli stessi allaccertamento fiscale e contributivo.
9. Gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione allaccertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea. Sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione allaccertamento.
(Aggiornamento del catasto)
1. A decorrere dalla data del 1º gennaio 2011 è attivata l«Anagrafe Immobiliare Integrata», costituita e gestita dallAgenzia del Territorio secondo quanto disposto dallarticolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. LAnagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso lAgenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.
2. In fase di prima applicazione laccesso allAnagrafe Immobiliare Integrata è garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche emanate con uno o più decreti del Ministro delleconomia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze viene disciplinata lintroduzione della attestazione integrata ipotecario-catastale, prevedendone le modalità di erogazione, gli effetti, nonché la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della predetta attestazione.
4. La consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, è garantita ai Comuni su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti dallAgenzia del Territorio.
5. Le funzioni catastali connesse allaccettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte in forma partecipata dai Comuni e dallAgenzia del Territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuiridiche uniformi, emanate con decreto del Ministro dellEconomia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Le suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali dellordinamento e si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Ove non esercitate dai Comuni, le attività connesse alle predette funzioni sono esercitate dallAgenzia del Territorio, sulla base del principio di sussidiarietà.
6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dallAgenzia del Territorio le funzioni in materia di:
a) individuazione di metodologie per lesecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali;
b) controllo della qualità delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti;
c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per ledilizia, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo laccesso ai dati a tutti i soggetti interessati;
d) gestione unitaria dellinfrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico digitale per ledilizia;
e) gestione dellAnagrafe Immobiliare Integrata;
f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, nonché poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto di natura regolamentare del Ministro dellEconomia e delle finanze, emanato previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
7. LAgenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni previste dal secondo periodo dellarticolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1º gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. LAgenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni.
9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.
10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, lAgenzia del Territorio, nelle more delliscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede allattribuzione di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni lAgenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.
11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, lAgenzia del Territorio procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni lAgenzia del Territorio procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni lAgenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.
12. A decorrere dal 1º gennaio 2011, lAgenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti reali sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto dal predetto articolo 2, comma 36, lAgenzia del Territorio procede allattribuzione della rendita presunta ai sensi del comma 10. Restano fermi i poteri di controllo dei Comuni in materia urbanistico-edilizia e lapplicabilità delle relative sanzioni.
13. Gli Uffici dellAgenzia del Territorio, per lo svolgimento della attività istruttorie connesse allaccertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
14. Allarticolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre allidentificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.».
15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche lindicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dellapplicazione dellimposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dallarticolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1º luglio 2010.
(Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni alluso del contante e dei titoli al portatore)
1. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dellutilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni alluso del contante e dei titoli al portatore, di cui allarticolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate allimporto di euro cinquemila.
2. In ragione di quanto disposto dal comma 1, ed al fine di rafforzarne lefficacia, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nellarticolo 49, al comma 13, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2011»;
b) allarticolo 58, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: «Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo allimporto di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.».
(Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate)
1. Con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo laggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dellimposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per lomissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
(Aggiornamento dellaccertamento sintetico)
1. Al fine di adeguare laccertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dellultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio, allarticolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti:
«Lufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dallarticolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo dimposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo dimposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante lanalisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dellarea territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dellEconomia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.
La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
Lufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha lobbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dellaccertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dellarticolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dallarticolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dallimposta lorda previste dalla legge.».
(Contrasto al fenomeno delle imprese
«apri e chiudi»)
1. Le imprese che cessano lattività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dellAgenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dellINPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.
(Contrasto al fenomeno delle imprese
in perdita «sistemica»)
1. La programmazione dei controlli fiscali dellAgenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo dimposta.
2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore né a tutoraggio, lAgenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano coordinati piani di intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.
(Contrasto di interessi)
1. A decorrere dal 1º luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dellimposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, allatto dellaccredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dimposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui allarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 2007, n. 241. Con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.
(Adeguamento alle direttive OCSE
in materia di documentazione
dei prezzi di trasferimento)
1. A fini di adeguamento alle direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento ed ai princìpi di collaborazione tra contribuenti ed amministrazione finanziaria, allarticolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nellambito delle operazioni di cui allarticolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dellaccesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni allAmministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione allAmministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.».
2. Ai fini dellimmediata operatività delle disposizioni di cui al comma 1, il provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La comunicazione concernente periodi dimposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, deve essere comunque effettuata entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate.
(Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 35, comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni;
b) allarticolo 35, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato lopzione di cui al comma 2, lettera e-bis) entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, lUfficio può emettere provvedimento di diniego dellautorizzazione a effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».
«7-ter. Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate sono stabilite le modalità di diniego o revoca dellautorizzazione di cui al comma 7-bis.»;
c) allarticolo 35, dopo il comma 15-ter è aggiunto il seguente:
«15-quater. Ai fini del contrasto alle frodi sullIVA intracomunitaria, con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dellarticolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798».
(Incrocio tra le basi dati dellINPS e dellAgenzia delle entrate
per contrastare la microevasione diffusa)
1. Al fine di contrastare linadempimento dellobbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi lAgenzia delle Entrate esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dellINPS, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute.
2. Anche ai fini di cui al comma 1, le attività di controllo e di accertamento realizzabili con modalità automatizzate sono incrementate e rese più efficaci attribuendone la effettuazione ad apposite articolazioni dellAgenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione dellAgenzia delle entrate di cui allarticolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Conseguentemente, allarticolo 4 ed allarticolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole «centro di servizio» sono aggiunte le seguenti: «o altre articolazioni dellAgenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui allarticolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nellambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, degli Uffici dellAgenzia.».
(Concentrazione della riscossione
nellaccertamento)
1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) notificati a partire dal 1º luglio 2011 e relativi ai periodi dimposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) lavviso di accertamento emesso dallAgenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dellimposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche lintimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, allobbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi stabiliti dallarticolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lintimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dellimposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche ai sensi dellarticolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dellarticolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dellarticolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi allatto della notifica e devono espressamente recare lavvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dellesecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b);
d) allatto dellaffidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dellAgenzia delle entrate fornisce, anche su richiesta dellagente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dellefficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;
e) lagente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), lespropriazione forzata è preceduta dalla notifica dellavviso di cui allarticolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lespropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui laccertamento è divenuto definitivo;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dallarticolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; allagente della riscossione spettano laggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dallarticolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dallarticolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo laffidamento del carico allagente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica larticolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dellattività di contrasto allevasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dellattività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dallAgenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2. Allarticolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole «con riguardo allimposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti: «ed alle ritenute operate e non versate»;
b) il secondo periodo del sesto comma è sostituito dai seguenti: «La proposta di transazione fiscale, unitariamente con la documentazione di cui allarticolo 161, è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dellarticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dellimpresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio»;
c) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: «La transazione fiscale conclusa nellambito dellaccordo di ristrutturazione di cui allarticolo 182-bis è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie».
3. Allarticolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Lagente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo allAgenzia delle entrate, anche in deroga alle modalità indicate nellarticolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dellAgenzia medesima.».
4. Larticolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente:
«Art. 11. - (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte). 1. É punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie, altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se lammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. É punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se lammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni».
5. Allarticolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure allatto di contestazione, sono».
6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi allaccettazione a norma dellarticolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dellarticolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini delleventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dellobbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.
7. Allarticolo 319-bis del codice penale, dopo le parole «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono aggiunte le seguenti: «nonché il pagamento o il rimborso di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti dallarticolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dallarticolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la responsabilità di cui allarticolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata alle ipotesi di dolo.
(Potenziamento dei processi di riscossione dellINPS)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2011, lattività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute allInps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. Lavviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale e sanzioni lagente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nellanagrafe tributaria alla data di formazione dellavviso. Lavviso, per i crediti accertati dagli uffici, dovrà altresì contenere lintimazione ad adempiere lobbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 90 giorni dalla notifica nonché lindicazione che, in mancanza del pagamento, lagente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad esecuzione forzata. Lavviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dellufficio che ha emesso latto.
3. Lavviso di addebito, completo di tutti gli elementi di cui al comma 2, relativo alle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, è consegnato allagente della riscossione che provvederà al recupero nei termini fissati al comma 12, contestualmente alla notifica dellavviso stesso al contribuente.
4. Lavviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata allindirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Lavviso di cui ai commi 2 e 3 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità stabilite dallIstituto Nazionale della Previdenza Sociale.
6. Allatto dellaffidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, lInps fornisce, anche su richiesta dellagente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare lefficacia dellazione di recupero.
7. Per i crediti accertati dagli uffici, il debitore può proporre ricorso amministrativo avverso latto di accertamento nei termini previsti dalla normativa vigente, in relazione alla natura dellobbligo contributivo, e comunque non oltre 90 giorni dalla notifica dellavviso di addebito. Il ricorso, presentato allorgano amministrativo competente a decidere sulle singole materie, dovrà obbligatoriamente essere trasmesso anche allIstituto Nazionale della Previdenza Sociale che provvederà a consegnare lavviso di addebito allagente della riscossione dopo la decisione di reiezione del competente organo amministrativo, nei termini fissati al comma 5, qualora entro 5 giorni dalla notifica della decisione stessa non sia data dimostrazione dellavvenuto pagamento delle somme dovute. In ogni caso il titolo dovrà essere consegnato allagente non oltre i termini previsti per lavvio della procedura di espropriazione forzata.
8. La comunicazione di accoglimento parziale del ricorso, che comporta la rideterminazione degli importi addebitati con il titolo di cui al comma 1, contiene lindicazione delle somme dovute e lintimazione al pagamento entro 5 giorni dalla notifica. In caso di mancata dimostrazione dellavvenuto pagamento nel termine assegnato, il titolo sarà consegnato allagente della riscossione nei termini fissati al comma 5. In ogni caso il titolo dovrà essere consegnato allagente non oltre i termini previsti per lavvio della procedura di espropriazione forzata.
9. In caso di revisione in autotutela dellatto di accertamento lavviso di addebito cessa di avere validità e lIstituto Nazionale della Previdenza Sociale provvederà a notificare al debitore un nuovo avviso di addebito, ai sensi dei commi precedenti, per leventuale somma ancora dovuta.
10. Larticolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è abrogato.
11. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia stato proposto ricorso, in assenza di pagamento, lagente della riscossione nei successivi trenta giorni e, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 1 e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata ai sensi dellarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Decorso un anno dalla notifica dellavviso di accertamento, lespropriazione forzata è preceduta dalla notifica dellavviso di cui allarticolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lespropriazione forzata in ogni caso è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui laccertamento è divenuto definitivo e, in caso di riscossione frazionata, anche in pendenza di giudizio, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello entro il quale deve essere effettuato il pagamento.
12. Nei casi previsti dal comma 3 lagente della riscossione procederà allespropriazione forzata trascorsi 30 giorni dalla data della consegna del titolo esecutivo da parte dellIstituto Nazionale della Previdenza Sociale.
13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con lavviso di cui ai commi 2 e 3 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. Allagente della riscossione spettano laggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dallarticolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
14. Ai fini della procedura di riscossione di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo allINPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dallavviso di addebito contenente lintimazione ad adempiere lobbligo di pagamento.
15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.
(Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito
su ruoli definitivi)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui allarticolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dellimporto dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione pari al cinquanta per cento dellimporto indebitamente compensato. È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dallentrata in vigore del presente decreto. Nellambito delle attività di controllo dellAgenzia delle entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sullosservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1º gennaio 2011 le disposizioni di cui allarticolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
2. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi dimposte» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2010, sono ridotte di 700 milioni di euro per lanno 2011, di 2.100 milioni di euro per lanno 2012 e di 1.900 milioni di euro a decorrere dallanno 2013.
(Riorganizzazione della disciplina fiscale
dei fondi immobiliari chiusi)
1. A seguito dei controlli effettuati dallAutorità di vigilanza, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), sono apportate le seguenti modifiche:
a) allarticolo 1, comma 1, la lett. j) è sostituita dalla seguente:
«j) fondo comune di investimento: il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nellinteresse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;»;
b) allarticolo 36, comma 6, dopo le parole: «nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società», sono inserite le seguenti: «; delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio»;
c) allarticolo 37, comma 2, lettera b-bis), dopo le parole: «allesperienza professionale degli investitori;» sono inserite le seguenti: «a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e comma 7, e larticolo 39, comma 3».
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze emana, ai sensi dellarticolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le disposizioni di attuazione del comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le società di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni dinvestimento immobiliare che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono privi dei requisiti indicati nellarticolo 1, comma 1, lettera j) del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata dal comma 1, lettera a), adottano le conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.
4. In sede di adozione delle delibere di adeguamento, la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 5 per cento della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi dimposta 2007, 2008 e 2009. Limposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2011 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2012 e la seconda entro il 31 marzo 2013.
5. Le società di gestione del risparmio che non intendono adottare le delibere di adeguamento previste dal comma 3 deliberano, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, la liquidazione del fondo comune dinvestimento in deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nelle disposizioni attuative. In tal caso limposta sostitutiva di cui al comma 4 è dovuta con laliquota del 7 per cento, secondo modalità e termini ivi stabiliti.
6. Per laccertamento delle modalità di determinazione e versamento dellimposta di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Il comma 3 dellarticolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.
8. Sono abrogati i commi da 17 a 20 dellarticolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9. Con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5.
(Stock options ed emolumenti variabili)
1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento.
2. Laddizionale è trattenuta dal sostituto dimposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti e, per laccertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, è disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito.
(Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale
per lapertura di rapporti con operatori finanziari)
1. Allarticolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la lettera g-quater), è aggiunta la seguente: «g-quinquies) atti o negozi delle società e degli enti di cui allarticolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, riguardanti lapertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo»;
b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole «in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale allestero» sono aggiunte le seguenti: «, salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies)».
(Razionalizzazione dellaccertamento nei confronti dei soggetti
che aderiscono al consolidato nazionale)
1. Dopo larticolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:
«Articolo 40-bis. - (Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale). 1. Ai fini dellimposta sul reddito delle società, il controllo delle dichiarazioni proprie presentate dalle società consolidate e dalla consolidante nonché le relative rettifiche, spettano allufficio dellAgenzia delle entrate competente alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.
2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale è determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La società consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari. Il pagamento delle somme scaturenti dallatto unico estingue lobbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante.
3. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, la consolidante deve presentare unapposita istanza, allufficio competente a emettere latto di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per limpugnazione dellatto è sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante, per un periodo di sessanta giorni. Lufficio procede al ricalcolo delleventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica lesito alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dellistanza.
4. Le attività di controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e le relative rettifiche diverse da quelle di cui al comma 2, sono attribuite allufficio dellAgenzia delle entrate competente nei confronti della società consolidante alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.
5. Fino alla scadenza del termine stabilito nellarticolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, laccertamento del reddito complessivo globale può essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi».
2. Dopo larticolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. (Soggetti aderenti al consolidato nazionale). 1. Al procedimento di accertamento con adesione avente ad oggetto le rettifiche previste dal comma 2 dellarticolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche, innanzi allufficio competente di cui al primo comma dellarticolo 40-bis stesso, e latto di adesione, sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui allarticolo 9 del presente decreto siano posti in essere anche da parte di uno solo dei predetti soggetti.
2. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. Nellipotesi di adesione allinvito, ai sensi dellarticolo 5, comma 1-bis, del presente decreto, alla comunicazione ivi prevista deve essere allegata listanza prevista dal comma 3 dellarticolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in tal caso, il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno successivo allaccoglimento dellistanza da parte dellufficio competente, comunicato alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dellistanza. Listanza per lo scomputo delle perdite di cui al comma 3 dellarticolo 40-bis citato deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui allarticolo 5-bis del presente decreto; lufficio competente emette latto di definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile».
3. Con provvedimento del Direttore dellagenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i contenuti e le modalità di presentazione dellistanza di cui al comma 3 dellart. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, nonché le conseguenti attività dellufficio competente. Gli articoli 9, comma 2, secondo periodo, e 17 del decreto ministeriale 9 giugno 2004, sono abrogati.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 1º gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui allarticolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
(Disposizioni antifrode)
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 28, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI e dallOCSE, nonché delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e delle difficoltà riscontrate nello scambio di informazioni e nella cooperazione bilaterale, il Ministro delleconomia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua una lista di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.
7-ter. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto di cui agli articoli 10, comma 2, ad esclusione della lettera g), 11, 12, 13 e 14, comma 1, lettere a), b) c) ed f), si astengono dallinstaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati dal decreto di cui al comma 7-bis. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra individuati di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e verificarne lidentità.
7-quater. Con il decreto di cui al comma 7-bis sono stabilite le modalità applicative ed il termine degli adempimenti di cui al comma 7-ter»;
b) allarticolo 41, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui allarticolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro»;
c) allarticolo 57, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Alla violazione della disposizione di cui allarticolo 28, comma 9, di importo fino ad euro 50.000 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, mentre per quelle di importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento dellimporto delloperazione. Nel caso in cui limporto delloperazione non sia determinato o determinabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro».
(Disposizioni antiriciclaggio)
1. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi così detti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero delleconomia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla previa individuazione delloperatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di società fiduciarie; alla identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana. La presente disposizione si applica anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con lItalia, che consentano la partecipazione alle procedure per laggiudicazione dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a condizioni di parità e reciprocità.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze può escludere con proprio decreto di natura non regolamentare lobbligo di cui al comma 1 nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma ovvero di settori di attività svolte negli stessi paesi; con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, lobbligo può essere inoltre esteso anche a paesi così detti non black list nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.
(Altre disposizioni in materia tributaria)
1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nellambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui allarticolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano allIstituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalità telematiche previste dallIstituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dellalimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui allarticolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Con apposita convezione stipulata tra lIstituto nazionale della previdenza sociale e lAgenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie allemersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.
3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dellindebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata dallINPS, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti. Ai fini della restituzione del vantaggio indebitamente conseguito, lINPS comunica lesito degli accertamenti agli enti che sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti emersi. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra lIstituto nazionale della previdenza sociale e lAgenzia delle entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui allarticolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare le modalità di notifica in materia fiscale sono adottate le seguenti misure:
a) allarticolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, lettera a), le parole «delle imposte» sono soppresse;
2) al primo comma, lettera d), le parole «dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte» sono sostituite dalle seguenti: «da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso di ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate»;
3) al secondo comma, le parole «non risultante dalla dichiarazione annuale» sono soppresse;
4) al terzo comma, le parole «non risultanti dalla dichiarazione annuale» sono soppresse e le parole «della comunicazione prescritta nel secondo comma dellarticolo 36» sono sostituite dalle seguenti: «della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA»;
b) allarticolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma è inserito il seguente: «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, allindirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica larticolo 149-bis del codice di procedura civile».
5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero delleconomia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per lutilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per lesecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì lutilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge è sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualità di fatto ai sensi dellarticolo 2704, primo comma, del codice civile. Allarticolo 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, lAmministrazione finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, lesistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre conto che i rapporti tra Pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale, per favorire la qualità delle informazioni presso la Pubblica Amministrazione e nelle more della completa attivazione dellindice delle anagrafi INASAIA, lAmministrazione finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dellarticolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, nonché ai concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con le attività dellAmministrazione finanziaria, il codice fiscale registrato nellAnagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne lesistenza e la corrispondenza, oltre che consentire lacquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalità della cooperazione applicativa.
7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui allarticolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.
8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui allarticolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono limporto del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di versamento delle somme trattenute e le modalità di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dellanno precedente a quello cui si riferisce labbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalità di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.
9. Al fine di accelerare la riscossione, sono adottate le seguenti misure:
a) allarticolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la parola: «sospensione», sono inserite le seguenti: «per un periodo massimo di centocinquanta giorni»;
2) al comma 7, dopo le parole «primo grado» sono aggiunte le seguenti: «e, in ogni caso, decorsi centocinquanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione»;
b) allarticolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è aggiunto il seguente comma: «5-bis. Con il provvedimento che accoglie listanza di sospensione, il giudice fissa la data delludienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa è decisa nei successivi centoventi giorni. Allo scadere del termine di centocinquanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde efficacia».
10. Allarticolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole «decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», sono inserite le seguenti: «Ai fini e per gli effetti dellarticolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le società cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse allEnte locale, che a tal fine può accedere al sistema informativo del Ministero delleconomia e delle finanze».
11. Allarticolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le parole: «nonché lesercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria». Le disposizioni di cui allarticolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria.
12. Le disposizioni contenute nellarticolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1º gennaio 2004, dallEnte creditore.
13. Gli obblighi dichiarativi previsti dallarticolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano:
a) alle persone fisiche che prestano lavoro allestero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano allestero presso organizzazioni internazionali cui aderisce lItalia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui lattività lavorativa è svolta allestero;
b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa allestero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
(Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi
nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009)
1. Nei confronti dei soggetti di cui allarticolo 1, comma 1, dellordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, con volume daffari non superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, è prorogato al 15 dicembre 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento ai redditi indicati al medesimo comma 1, il termine di scadenza della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per lassicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui allarticolo 2, comma 1, dellordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e di cui allarticolo 1, comma 1, dellordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, è prorogato al 15 dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
4. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al comune de LAquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nello stesso anno a causa della situazione emergenziale connessa al sisma in Abruzzo. Al predetto Comune non si applicano le disposizioni recate dallarticolo 11, comma 1, dellOrdinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010».
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE
Art. 40.
(Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno)
1. In anticipazione del federalismo fiscale ed in considerazione della particolarità della situazione economica del Sud, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nel rispetto della normativa dellUnione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dellUnione europea, le predette Regioni con propria legge possono, in relazione allimposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificare le aliquote, fino ad azzerarle, e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative produttive.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dintesa con ciascuna delle Regioni che emanano leggi ai sensi e nei limiti di cui al comma 1, è stabilito il periodo dimposta a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni di tali leggi.
(Regime fiscale di attrazione europea)
1. Alle imprese residenti in uno Stato membro dellUnione Europea diverso dallItalia che intraprendono in Italia nuove attività economiche, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, si può applicare, in alternativa alla normativa tributaria italiana, la normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dellUnione Europea. A tal fine, i citati soggetti interpellano lAmministrazione finanziaria secondo la procedura di cui allarticolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delleconomia e delle finanze sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
(Reti di imprese)
1. Con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate sono stabilite le condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti ad una delle reti di imprese di cui allarticolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Forme, modalità e termini di presentazione delle richieste per il riconoscimento dellappartenenza ad una rete di imprese sono stabilite con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi del comma 1 competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con lA.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(Zone a burocrazia zero)
1. Possono essere istituite nel Meridione dItalia zone a burocrazia zero.
2. Nelle zone di cui al comma 1 istituite, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dellart. 118 della Costituzione, in aree non soggette a vincolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellinterno, le nuove iniziative produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto godono dei seguenti vantaggi:
a) nei riguardi delle predette nuove iniziative i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo che vi provvede, ove occorrente, previe apposite conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990; i provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senzaltro positivamente adottati entro 30 giorni dallavvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine. Per i procedimenti amministrativi avviati dufficio, fatta eccezione per quelli. di natura tributaria, le amministrazioni che li promuovono e li istruiscono trasmettono al Commissario di Governo, i dati e i documenti occorrenti per ladozione dei relativi provvedimenti conclusivi;
b) ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE dell8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell11 luglio 2009, nonché in quella de LAquila individuata con deliberazione del CIPE assunta in data 13 maggio 2010, le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dellarticolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero;
c) nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio, le Prefetture-Uffici territoriali di governo assicurano assoluta priorità alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono le zone di cui al comma 1.
(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti allestero)
1. Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti allestero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza allestero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dellimposta regionale sulle attività produttive.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2011, nel periodo dimposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi dimposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
(Abolizione obbligo di ritiro delleccesso di offerta di certificati verdi)
1. Larticolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e lart. 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 sono soppressi.
(Rifinanziamento del fondo infrastrutture)
1. I mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero delleconomia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 5 dicembre 2003, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, interamente non erogati ai soggetti beneficiari alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e a fronte dei quali alla stessa data non sono stati aggiudicati i contratti di appalto di lavori relativi agli interventi finanziati sono revocati e devoluti ad altro scopo e/o beneficiario. A tal fine, la Cassa depositi e prestiti e i titolari dei mutui comunicano al Ministero delleconomia e delle finanze, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi ai mutui assunti e interamente non erogati. In caso di mancata o ritardata comunicazione, il soggetto beneficiario inadempiente è responsabile per le obbligazioni che dovessero emergere a seguito dellattivazione delle procedure di cui al presente articolo.
2. Con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono individuati i mutui di cui al precedente comma da revocare e devolvere ad altro scopo e/o beneficiario, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa. Con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, la destinazione delle risorse di cui al comma 2 per la prosecuzione della realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, con priorità al finanziamento del MO.S.E., nel limite massimo di quattrocento milioni di euro.
(Concessioni autostradali)
1. Allarticolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole : «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2010»;
b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. La società ANAS S.p.A. entro il 30 settembre 2010 pubblica il bando di gara per laffidamento della concessione di costruzione e gestione dellautostrada del Brennero. A tal fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dintesa con il Ministro delleconomia e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS S.p.A. in ordine ai contenuti del bando di gara, ivi compreso il valore della concessione, le relative modalità di pagamento e la quota minima di proventi che il concessionario è autorizzato ad accantonare nel fondo di cui allarticolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il predetto bando deve prevedere un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dellaffidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che viene versato allentrata del bilancio dello Stato. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dellinfrastruttura».
2. Allarticolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «la società Autostrada del Brennero S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società titolare della concessione di costruzione e gestione dellautostrada del Brennero»;
b) al primo periodo, dopo le parole: «il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie» sono aggiunte le parole: «nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona»;
c) al secondo periodo, le parole: «Tale accantonamento è effettuato in esenzione dimposta» sono sostituite dalle seguenti: «Tale accantonamento nonché il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione di imposta».
d) al terzo periodo le parole: «dalla società Autostrada del Brennero S.p.A. entro il 30 giugno 1998» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società titolare della concessione di costruzione e gestione dellautostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011» e le parole «con decreto del Ministro dei lavori pubblici dintesa con il Ministro dei Trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012».
3. Larticolo 2, comma 202, lettera a), della legge 23 dicembre 2009 n. 191, si interpreta nel senso che in caso di mancato adeguamento da parte dei concessionari degli schemi di convenzione ovvero dei Piani economico-finanziari alle prescrizioni del CIPE attestato dal concedente dandone comunicazione ai Ministeri delleconomia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, gli schemi di convenzione stessi non si intendono approvati e sono sottoposti alle ordinarie procedure di approvazione di cui allarticolo 2, commi 82 e seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali)
1. Dopo larticolo 182-ter del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 182-quater. (Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dellarticolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dellarticolo 111.
Sono altresì prededucibili ai sensi e per gli effetti dellarticolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dellaccordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui allarticolo 160 o dallaccordo di ristrutturazione e purché il concordato preventivo o laccordo siano omologati.
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dellottanta per cento del loro ammontare.
Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché il concordato preventivo o laccordo sia omologato.
Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per lapprovazione del concordato ai sensi dellarticolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista allarticolo 182-bis, primo e sesto comma».
2. Dopo il comma quinto dellarticolo 182-bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
«Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dallimprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dellaccordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale la documentazione di cui allarticolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dellimprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui allarticolo 67, terzo comma, lettera d), circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. Listanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese.
Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto ludienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dellistanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso delludienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dellaccordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.
A seguito del deposito dellaccordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma».
(Disposizioni in materia di conferenza di servizi)
1. Allarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti: «può indire»;
b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nei casi in cui è consentito allamministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».
2. Allarticolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da unautorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per ledilizia, ove costituiti, o i Comuni concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi in cui lintervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dellarticolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dellarticolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. Allesito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, lamministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dellarticolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dellattribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis»;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Si considera acquisito lassenso dellamministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, allesito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dellammininistrazione rappresentata»;
f) il comma 9 è soppresso.
3. Allarticolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dallarticolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;
b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente: «3. Al di fuori dei casi di cui allarticolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di unamministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dellarticolo 120 della Costituzione, è rimessa dallamministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra unamministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra unamministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se lintesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».
4. Allarticolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola «assenso» sono aggiunte le seguenti «e la conferenza di servizi,».
(Censimento)
1. È indetto il 15º Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il 9º censimento generale dellindustria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni non-profit. A tal fine è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per lanno 2011, di 277 milioni per lanno 2012 e di 150 milioni per lanno 2013.
2. Ai sensi dellarticolo 15 comma 1, lettere b), c) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, lIstat organizza le operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano generale di censimento e apposite circolari, nonché mediante specifiche intese con le Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel Piano Generale di Censimento vengono definite la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonché gli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle amministrazioni pubbliche di fornitura allIstat di basi dati amministrative relative a soggetti costituenti unità di rilevazione censuaria. LIstat, attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresì:
a) le modalità di costituzione degli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i criteri per laffidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, dintesa con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero delleconomia e delle finanze;
b) in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico, le modalità di selezione ed i requisiti professionali del personale con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dellincarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2012, dintesa con il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero delleconomia e delle finanze;
c) i soggetti tenuti allobbligo di risposta, il trattamento dei dati e la tutela della riservatezza, le modalità di diffusione dei dati, anche con frequenza inferiore alle tre unità, ad esclusione dei dati di cui allarticolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti facenti parte del SISTAN, nel rispetto del decreto legislativo n. 322/89 e successive modifiche e del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica, nonché la comunicazione agli organismi di censimento dei dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta allIstat, relativi ai territori di rispettiva competenza e necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabiliti dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali a scopi statistici;
d) limitatamente al 15º Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, le modalità per il confronto contestuale alle operazioni censuarie tra dati rilevati al censimento e dati contenuti nelle anagrafi della popolazione residente, nonché, dintesa con il Ministero dellinterno, le modalità di aggiornamento e revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle risultanze censuarie.
3. Per gli enti territoriali individuati dal Piano Generale di censimento di cui al comma 2 come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dallISTAT. Per gli enti territoriali per i quali il Patto di stabilità interno è regolato con riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite dallISTAT.
4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse allesecuzione dei censimenti, lISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel Piano di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nellambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013; nei limiti delle medesime risorse, lIstat può avvalersene fino al 31 dicembre 2014, dando apposita comunicazione dellavvenuto reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero delleconomia e delle finanze.
5. La determinazione della popolazione legale è definita con decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei dati del censimento relativi alla popolazione residente, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Nelle more delladozione del Piano Generale di Censimento di cui al comma 2, lISTAT provvede alle iniziative necessarie e urgenti preordinate ad effettuare la rilevazione sui numeri civici geocodificati alle sezioni di censimento nei comuni con popolazione residente non inferiore a 20.000 abitanti e la predisposizione di liste precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi di anagrafi comunali attraverso apposite circolari. Con apposite circolari e nel rispetto della riservatezza, lISTAT stabilisce la tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dellanagrafe della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i Comuni devono fornire allISTAT. Il Ministero dellInterno vigila sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro obblighi di comunicazione, anche ai fini delleventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Larticolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente: «6. LINA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica nonché allindirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dallAgenzia delle entrate». Con decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ai sensi dellart. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di gestione dellINA con quanto previsto dal presente comma.
6. Nelle more dellentrata in vigore del regolamento di cui allarticolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dallISTAT e dalle Regioni e Province Autonome in data 17 dicembre 2009:
a) lISTAT organizza le operazioni censuarie, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e del predetto Protocollo, secondo il Piano Generale di Censimento di cui al numero Istat SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano anche gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie;
b) le Regioni organizzano e svolgono le attività loro affidate secondo i rispettivi Piani di censimento e attraverso la scelta, prevista dal Piano Generale di Censimento, tra il modello ad alta partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde lerogazione di appositi contributi;
c) lISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto articolo 17, comma 4, ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili ivi previste limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 2012. Della avvenuta selezione, assunzione o reclutamento da parte dellIstat è data apposita comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero delleconomia e delle finanze.
7. Gli organi preposti allo svolgimento delle operazioni del 6º censimento generale dellagricoltura sono autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili avviene, secondo le modalità previste dalla normativa e dagli accordi di cui al presente comma e dalle circolari emanate dallIstat, tra i dipendenti dellamministrazione o di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra personale esterno alle pubbliche amministrazioni. LISTAT provvede con proprie circolari alla definizione dei requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di censimento e degli eventuali loro responsabili, nonché dei coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico.
8. Al fine di ridurre lutilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il personale che risulti in esubero allesito del riordino previsto dallarticolo 7 nonché dellapplicazione dallarticolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, a domanda, è trasferito allistat, anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico. Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nellente di destinazione.
9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonché a quelli derivanti dalle ulteriori attività previste dal regolamento di cui allarticolo 17, comma 2, deI decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti dal citato articolo 17.
(Semplificazione dellinstallazione di piccoli impianti
di distribuzione di gas naturale)
1. Linstallazione di impianti fissi senza serbatoi daccumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione dinizio attività, disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 ed in coerenza con gli effetti di cui al comma 5 da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.
2. Fatta salva la disciplina comunitaria in materia di prodotti, linstallazione e lesercizio di apparecchi fissi senza serbatoio di accumulo per il rifornimento a carica lenta di gas naturale, per autotrazione, con una capacità di compressione non superiore a 3 m3/h sono disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dellinterno da adottarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Limpianto, costituito dallapparecchio, dalla condotta di adduzione del gas e della linea elettrica di alimentazione, deve essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e successive modifiche, per quanto riguarda limpiego del gas naturale, e di cui alla legge 1º marzo 1968, n. 186, e successive modifiche, per quanto riguarda lalimentazione elettrica.
4. Sono abilitate allinstallazione, allo smontaggio e alla manutenzione dellimpianto le imprese aventi i requisiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi dellarticolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che risultano iscritte presso la Camera di commercio, industria ed artigianato e che esercitano le attività di:
a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dellenergia elettrica allinterno degli edifici a partire dal punto di consegna dellenergia fornita dallente distributore;
b) impianti per il trasporto e lutilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme allinterno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dallente distributore.
5. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi. È fatta salva la possibilità da parte dellautorità competente per la prevenzione incendi, di effettuare controlli, anche a campione, ed emettere prescrizioni. La mancata esibizione della dichiarazione di conformità dellimpianto, in occasione dei controlli, comporta lapplicazione delle sanzioni, in relazione alla tipologia di attività in cui viene accertata la violazione, previste dal decreto adottato ai sensi dellarticolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248 e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
6. Il gas naturale destinato agli impianti di cui al comma 1 è assoggettato alle aliquota di accisa previste per il gas naturale per combustione per usi civili di cui allallegato 1 annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dallarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.
7. Al comma 3, dellarticolo 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole «sessanta», sono sostituite dalle seguenti: «centoventi».
(Fondazioni bancarie)
1. Larticolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si interpreta nel senso che, fino a che non è istituita, nellambito di una riforma organica, una nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al Ministero delleconomia e delle finanze, indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino, direttamente o indirettamente società bancarie, o partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano a essere vigilate dal Ministero delleconomia e delle finanze anche dopo listituzione dellautorità di cui ai primo periodo.
(Contratto di produttività)
1. Nel periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti allandamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
2. Nel periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di cui al comma 1 beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziate a tal fine ai sensi dellultimo periodo dellart. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Il Governo, sentite le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.
(EXPO)
1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle attività indicate allarticolo 41, comma 16-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il finanziamento integrale delle opere, può essere utilizzata, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota non superiore al 4 per cento delle risorse autorizzate dallarticolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 S.p.A. è soggetto attuatore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e successive modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti.
2. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della Società Expo 2015 S.p.A. sono versati su apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.
3. I contratti di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, i contratti di lavoro a progetto e gli incarichi di consulenza esterna devono essere deliberati esclusivamente dal Consiglio di amministrazione della società Expo 2015 S.p.A., senza possibilità di delega, avendo in ogni caso presente la finalità di un contenimento dei costi della società, anche successivamente alla conclusione dellevento espositivo di cui alla normativa richiamata al comma 1.
3. Sullutilizzo delle risorse di cui al comma 1 per la copertura delle spese di gestione della società Expo 2015 S.p.A. e, in particolare, sulle iniziative assunte ai sensi del precedente comma, la società invia trimestralmente una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delleconomia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(Disposizioni finanziarie)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, è differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dellacconto dellimposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo dimposta 2011. Per i soggetti che si avvalgono dellassistenza fiscale, i sostituti dimposta trattengono lacconto tenendo conto del differimento previsto dal presente comma. Dallattuazione del presente comma possono derivare minori entrate per lanno 2011 fino a 2.300 milioni di euro.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, è differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dellacconto dellimposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo dimposta 2012. Per i soggetti che si avvalgono dellassistenza fiscale, i sostituti dimposta trattengono lacconto tenendo conto del differimento previsto dal presente comma. Dallattuazione del presente comma possono derivare minori entrate per lanno 2012 fino a 600 milioni di euro.
3. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui allarticolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per lanno 2010. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri interessati, vengono stabilite le specifiche destinazioni in coerenza con quanto previsto dai predetti commi 74 e 75. È autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per lanno 2010 per il rifinanziamento, per il medesimo anno, della Tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché della Tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226.
4. Per le manifestazioni connesse alla celebrazione del 150º Anniversario dellunità dItalia, il fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 303 del 1999 è integrato di 18,5 milioni di euro per lanno 2010.
5. Ai fini della proroga nellanno 2010 della partecipazione italiana a missioni internazionali il Fondo di cui allarticolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è integrato di 320 milioni di euro per lanno 2010.
6. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 1.700 milioni di euro per lanno 2011 e di 250 milioni di euro per lanno 2012, mediante lutilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto. Le risorse finanziarie derivanti dallapplicazione del precedente periodo sono destinate allattuazione della manovra di bilancio relativa allanno 2011.
7. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dallarticolo 7, comma 24, dallarticolo 9, comma 30, dallarticolo 11, commi 5 e 15, dallarticolo 12, commi 7, 8 e 9, dallarticolo 14, commi 13 e 14, dallarticolo 17, comma 1, dallarticolo 25, dallarticolo 38, comma 11, dallarticolo 39, commi 1 e 4, dallarticolo 41, dallarticolo 50, comma 1, dallarticolo 53 e dallarticolo 55, pari complessivamente a 1.007,662 milioni di euro per lanno 2010, a 4.553,522 milioni di euro per lanno 2011, a 1.480,822 milioni di euro per lanno 2012, a 674,222 milioni di euro a decorrere dallanno 2013, si provvede:
a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dallarticolo 3, dallarticolo 6, comma 15 e 16, dallarticolo 15, dallarticolo 19, dallarticolo 21, dallarticolo 22, dallarticolo 23, dallarticolo 24, dallarticolo 25, dallarticolo 26, dallarticolo 27, dallarticolo 28, dallarticolo 31, dallarticolo 32, dallarticolo 33, dallarticolo 38, e dallarticolo 47, pari a 908 milioni di euro per lanno 2010, a 4.553,522 milioni di euro per lanno 2011, a 1.403,822 milioni di euro per lanno 2012, a 597,222 milioni di euro a decorrere dallanno 2013;
b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dallarticolo 9, comma 29, pari a 99,662 milioni di euro per lanno 2010;
c) quanto a 77 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dallanno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nellambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero medesimo.
8. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 maggio 2010.