Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2152

Art. 9.

(Esercizio della professione di operatore sanitario naturopata e utilizzo della qualifica professionale)

    1. L’esercizio della professione di naturopata è consentito solo esclusivamente ai soggetti iscritti al registro di cui all’articolo 8.

    2. I naturopati iscritti al registro di cui all’articolo 8 possono utilizzare pubblicamente la qualifica di operatore sanitario naturopata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 175.