Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2152
Azioni disponibili
(Registro nazionale dei naturopati)
1. Presso il Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello stato, il registro nazionale dei naturopati. Liscrizione è deliberata dal Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca, previo parere vincolante della Commissione.
2. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1 i naturopati che, alla data della richiesta, abbiano conseguito il diploma di cui allarticolo 5 e sottoscritto il codice deontologico di cui allarticolo 4, comma 1, lettera a).
3. Gli iscritti al registro di cui al comma 1, al fine di mantenere liscrizione, sono tenuti a seguire il programma di educazione continua in naturopatia di cui allarticolo 4, comma 1, lettera b).
4. In fase di prima applicazione della presente legge e comunque nei tre anni successivi alla data della sua entrata in vigore, possono iscriversi al registro di cui al comma 1 gli operatori in naturopatia che abbiano svolto lattività professionale di naturopatia per almeno tre anni dalla data della richiesta di iscrizione, che abbiano frequentato corsi formativi e di aggiornamento e che siano forniti di un attestato di competenza rilasciata da unassociazione di categoria, alla quale siano iscritti, iscritta al registro di cui allarticolo 7.