Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2152

Art. 8.

(Registro nazionale dei naturopati)

    1. Presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello stato, il registro nazionale dei naturopati. L’iscrizione è deliberata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere vincolante della Commissione.

    2. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1 i naturopati che, alla data della richiesta, abbiano conseguito il diploma di cui all’articolo 5 e sottoscritto il codice deontologico di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a).
    3. Gli iscritti al registro di cui al comma 1, al fine di mantenere l’iscrizione, sono tenuti a seguire il programma di educazione continua in naturopatia di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b).
    4. In fase di prima applicazione della presente legge e comunque nei tre anni successivi alla data della sua entrata in vigore, possono iscriversi al registro di cui al comma 1 gli operatori in naturopatia che abbiano svolto l’attività professionale di naturopatia per almeno tre anni dalla data della richiesta di iscrizione, che abbiano frequentato corsi formativi e di aggiornamento e che siano forniti di un attestato di competenza rilasciata da un’associazione di categoria, alla quale siano iscritti, iscritta al registro di cui all’articolo 7.