Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2152

Art. 7.

(Registro delle associazioni di categoria
dei naturopati)

    1. È istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il registro delle associazioni di categoria dei naturopati, gestito dalla Commissione.

    2. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1, previo parere favorevole vincolante della Commissione, le associazioni costituite sul territorio nazionale da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge che si occupano esclusivamente di naturopatia e che soddisfano i criteri di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.