Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2152

Art. 6.

(Registro degli enti formativi accreditati)

    1. È istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il registro degli enti formativi accreditati.

    2. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1 le università e gli istituti di cui all’articolo 5, comma 2, che ne abbiano fatto richiesta al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. L’iscrizione è deliberata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto da adottarsi entro sei mesi dalla data di emanazione del parere di cui al comma 3, previo parere favorevole vincolante della Commissione.
    3. La Commissione esprime il parere di cui al comma 2 in base ai seguenti criteri:

        a) la continuità didattica in naturopatia da almeno tre anni dalla data della richiesta di cui al comma 2;

        b) la qualità della formazione erogata;
        c) i curriculum del corpo docente;
        d) la conformità del piano di studi ai princìpi formativi di cui all’articolo 5.