Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2152

Art. 5.

(Diploma magistrale in naturopatia)

    1. È istituito il corso quadriennale per operatore sanitario naturopata, al termine del quale è rilasciato il diploma magistrale in naturopatia.

    2. Il corso di cui al comma 1 corrisponde a 240 crediti formativi universitari e può essere erogato da università, statali e non, e da istituti privati accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Esso prevede:

        a) materie di formazione di base, comuni alle lauree non mediche del settore sanitario;

        b) materie specifiche caratterizzanti la formazione in naturopatia, derivate e contestualizzate all’interno delle seguenti aree tematiche:

            1) area epistemologica della naturopatia;

            2) area della valutazione del terreno;
            3) area di alimentazione naturale:
            4) area delle discipline energetiche e riflessologiche;
            5) area delle discipline erboristiche e vibrazionali;

        c) materie caratterizzanti il singolo istituto di formazione, che non devono essere superiori al 20 per cento del totale delle ore curriculari
    3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.