Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2152

Art. 4.

(Compiti della Commissione)

    1. La Commissione, oltre ad esprimere il parere vincolante per l’iscrizione ai registri di cui agli articoli 6, 7 e 8, svolge i seguenti compiti:

        a) stabilisce il profilo professionale e il codice deontologico professionale del naturopata;

        b) definisce e attua il programma di educazione continua in naturopatia, stabilendone tempi e modalità;
        c) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle tematiche naturopatiche nell’ambito di più generali programmi di educazione alla salute, nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione;
        d) promuove l’integrazione della naturopatia all’interno del Servizio sanitario nazionale;
        e) promuove la ricerca nel campo degli indirizzi metodologici tipici della naturopatia;
        f) trasmette ogni anno al Parlamento una relazione sulle attività svolte.

    2. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse dalla Commissione costituisce la base per la programmazione di ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei fondi necessari.