Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2152

Art. 3.

(Commissione permanente
per la naturopatia)

    1. E istituita presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione permanente per la naturopatia di seguito denominata «Commissione».

    2. La Commissione è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro della salute entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

        a) un funzionario del Ministero della salute;

        b) quattro naturopati professionisti;
        c) due docenti con esperienza di docenza almeno triennale in corsi di naturopatia;
        d) due membri designati dalle associazioni professionali di naturopatia aventi i requisiti di cui all’articolo 7, comma 2;
        e) un medico esperto in medicina complementare;
        f) un medico del Servizio sanitario nazionale;
        g) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell’elenco previsto dall’articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
        h) un membro designato dal Tribunale per i diritti del malato.

    3. La Commissione si riunisce almeno due volte l’anno.

    4. L’attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati, anche mediante la costituzione di sottocommissioni, con regolamento interno approvato dalla Commissione stessa con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
    5. La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.