Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2152

Art. 2.

(Istituzione della figura professionale di operatore sanitario naturopata)

    1. Per la realizzazione dei fini di cui all’articolo 1 è istituita la figura professionale dell’«operatore sanitario naturopata», di seguito denominato «naturopata».

    2. Il naturopata non interferisce nel rapporto tra medico e paziente, si astiene dal ricorso di qualsiasi tipo di farmaco, non formula diagnosi mediche ed esercita la propria attività in modo sinergico e collaborativo con la medicina ufficiale. Utilizza tecniche, discipline, prodotti ed attrezzature specifiche non medicali, non invasive, naturali e che stimolano le capacità reattive dell’organismo.
    3. Ai fini di cui al comma 2, il naturopata svolge le seguenti attività:

        a) riconoscimento della costituzione, della diatesi e del terreno;

        b) mantenimento e ripristino dell’equilibrio omeostatico e omeodinamico;
        c) individuazione e trattamento degli squilibri energetico-funzionali;
        d) stimolazione delle capacità reattive dell’individuo;
        e) valutazione degli influssi ambientali e relazionali di nocumento al mantenimento del benessere;
        f) redazione di un programma di educazione alla salute consapevole, che comprenda suggerimenti di rimedi naturali non soggetti a prescrizione medica.

    4. Il naturopata educa i propri pazienti a riconoscere eventuali squilibri psicofisici ed emozionali, o predisposizioni ad essi, nonché ad utilizzare comportamenti e metodiche naturali adatte al recupero e mantenimento del proprio equilibrio psicofisico ed emozionale, nell’ambito di una visione olistica dell’essere umano.

    5. Il naturopata opera nei seguenti ambiti:

        a) educativo: insegna alle persone a conoscere e gestire il proprio equilibrio psicofisico indicando i comportamenti più idonei da seguire;

        b) preventivo: riconosce in stili di vita inadeguati la causa del peggioramento della qualità della vita e insegna stili di vita per il recupero e il mantenimento di condizioni di benessere;
        c) assistenziale: aiuta le persone a riconoscere eventuali squilibri psico-fisico-emozionali, ovvero predisposizioni d essi, e propone metodiche naturali per favorire il rispristino dell’equilibrio e del sistema di salute secondo una visione olistica della persona.