Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2152

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

    1. La presente legge, nell’ambito dell’attività di promozione e conservazione della salute, tutela il diritto del cittadino ad accedere alla disciplina non medica denominata «naturopatia», il suo esercizio corretto e professionale e il percorso formativo.

    2. Ai fini della presente legge, per «naturopatia» si intende l’insieme delle discipline e delle metodiche naturali volte a stimolare la forza vitale della persona ed ad assecondare la spontanea capacità di autoregolazione dell’organismo, coadiuvando i meccanismi fisiologici.