Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2152
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Art. 1.
(Finalità e oggetto)
1. La presente legge, nellambito dellattività di promozione e conservazione della salute, tutela il diritto del cittadino ad accedere alla disciplina non medica denominata «naturopatia», il suo esercizio corretto e professionale e il percorso formativo.
2. Ai fini della presente legge, per «naturopatia» si intende linsieme delle discipline e delle metodiche naturali volte a stimolare la forza vitale della persona ed ad assecondare la spontanea capacità di autoregolazione dellorganismo, coadiuvando i meccanismi fisiologici.