Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2152
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e oggetto)
1. La presente legge, nellambito dellattività di promozione e conservazione della salute, tutela il diritto del cittadino ad accedere alla disciplina non medica denominata «naturopatia», il suo esercizio corretto e professionale e il percorso formativo.
2. Ai fini della presente legge, per «naturopatia» si intende linsieme delle discipline e delle metodiche naturali volte a stimolare la forza vitale della persona ed ad assecondare la spontanea capacità di autoregolazione dellorganismo, coadiuvando i meccanismi fisiologici.
(Istituzione della figura professionale di operatore sanitario naturopata)
1. Per la realizzazione dei fini di cui allarticolo 1 è istituita la figura professionale dell«operatore sanitario naturopata», di seguito denominato «naturopata».
2. Il naturopata non interferisce nel rapporto tra medico e paziente, si astiene dal ricorso di qualsiasi tipo di farmaco, non formula diagnosi mediche ed esercita la propria attività in modo sinergico e collaborativo con la medicina ufficiale. Utilizza tecniche, discipline, prodotti ed attrezzature specifiche non medicali, non invasive, naturali e che stimolano le capacità reattive dellorganismo.
3. Ai fini di cui al comma 2, il naturopata svolge le seguenti attività:
a) riconoscimento della costituzione, della diatesi e del terreno;
b) mantenimento e ripristino dellequilibrio omeostatico e omeodinamico;
c) individuazione e trattamento degli squilibri energetico-funzionali;
d) stimolazione delle capacità reattive dellindividuo;
e) valutazione degli influssi ambientali e relazionali di nocumento al mantenimento del benessere;
f) redazione di un programma di educazione alla salute consapevole, che comprenda suggerimenti di rimedi naturali non soggetti a prescrizione medica.
4. Il naturopata educa i propri pazienti a riconoscere eventuali squilibri psicofisici ed emozionali, o predisposizioni ad essi, nonché ad utilizzare comportamenti e metodiche naturali adatte al recupero e mantenimento del proprio equilibrio psicofisico ed emozionale, nellambito di una visione olistica dellessere umano.
5. Il naturopata opera nei seguenti ambiti:
a) educativo: insegna alle persone a conoscere e gestire il proprio equilibrio psicofisico indicando i comportamenti più idonei da seguire;
b) preventivo: riconosce in stili di vita inadeguati la causa del peggioramento della qualità della vita e insegna stili di vita per il recupero e il mantenimento di condizioni di benessere;
c) assistenziale: aiuta le persone a riconoscere eventuali squilibri psico-fisico-emozionali, ovvero predisposizioni d essi, e propone metodiche naturali per favorire il rispristino dellequilibrio e del sistema di salute secondo una visione olistica della persona.
(Commissione permanente
per la naturopatia)
1. E istituita presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione permanente per la naturopatia di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro della salute entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) un funzionario del Ministero della salute;
b) quattro naturopati professionisti;
c) due docenti con esperienza di docenza almeno triennale in corsi di naturopatia;
d) due membri designati dalle associazioni professionali di naturopatia aventi i requisiti di cui allarticolo 7, comma 2;
e) un medico esperto in medicina complementare;
f) un medico del Servizio sanitario nazionale;
g) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nellelenco previsto dallarticolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
h) un membro designato dal Tribunale per i diritti del malato.
3. La Commissione si riunisce almeno due volte lanno.
4. Lattività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati, anche mediante la costituzione di sottocommissioni, con regolamento interno approvato dalla Commissione stessa con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
5. La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione, oltre ad esprimere il parere vincolante per liscrizione ai registri di cui agli articoli 6, 7 e 8, svolge i seguenti compiti:
a) stabilisce il profilo professionale e il codice deontologico professionale del naturopata;
b) definisce e attua il programma di educazione continua in naturopatia, stabilendone tempi e modalità;
c) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle tematiche naturopatiche nellambito di più generali programmi di educazione alla salute, nel rispetto dellarticolo 32 della Costituzione;
d) promuove lintegrazione della naturopatia allinterno del Servizio sanitario nazionale;
e) promuove la ricerca nel campo degli indirizzi metodologici tipici della naturopatia;
f) trasmette ogni anno al Parlamento una relazione sulle attività svolte.
2. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse dalla Commissione costituisce la base per la programmazione di ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei fondi necessari.
(Diploma magistrale in naturopatia)
1. È istituito il corso quadriennale per operatore sanitario naturopata, al termine del quale è rilasciato il diploma magistrale in naturopatia.
2. Il corso di cui al comma 1 corrisponde a 240 crediti formativi universitari e può essere erogato da università, statali e non, e da istituti privati accreditati presso il Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca. Esso prevede:
a) materie di formazione di base, comuni alle lauree non mediche del settore sanitario;
b) materie specifiche caratterizzanti la formazione in naturopatia, derivate e contestualizzate allinterno delle seguenti aree tematiche:
1) area epistemologica della naturopatia;
2) area della valutazione del terreno;
3) area di alimentazione naturale:
4) area delle discipline energetiche e riflessologiche;
5) area delle discipline erboristiche e vibrazionali;
c) materie caratterizzanti il singolo istituto di formazione, che non devono essere superiori al 20 per cento del totale delle ore curriculari
3. Con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
(Registro degli enti formativi accreditati)
1. È istituito presso il Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca il registro degli enti formativi accreditati.
2. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1 le università e gli istituti di cui allarticolo 5, comma 2, che ne abbiano fatto richiesta al Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca. Liscrizione è deliberata dal Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca, con decreto da adottarsi entro sei mesi dalla data di emanazione del parere di cui al comma 3, previo parere favorevole vincolante della Commissione.
3. La Commissione esprime il parere di cui al comma 2 in base ai seguenti criteri:
a) la continuità didattica in naturopatia da almeno tre anni dalla data della richiesta di cui al comma 2;
b) la qualità della formazione erogata;
c) i curriculum del corpo docente;
d) la conformità del piano di studi ai princìpi formativi di cui allarticolo 5.
(Registro delle associazioni di categoria
dei naturopati)
1. È istituito presso il Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca il registro delle associazioni di categoria dei naturopati, gestito dalla Commissione.
2. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1, previo parere favorevole vincolante della Commissione, le associazioni costituite sul territorio nazionale da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge che si occupano esclusivamente di naturopatia e che soddisfano i criteri di cui allarticolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
(Registro nazionale dei naturopati)
1. Presso il Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello stato, il registro nazionale dei naturopati. Liscrizione è deliberata dal Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca, previo parere vincolante della Commissione.
2. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1 i naturopati che, alla data della richiesta, abbiano conseguito il diploma di cui allarticolo 5 e sottoscritto il codice deontologico di cui allarticolo 4, comma 1, lettera a).
3. Gli iscritti al registro di cui al comma 1, al fine di mantenere liscrizione, sono tenuti a seguire il programma di educazione continua in naturopatia di cui allarticolo 4, comma 1, lettera b).
4. In fase di prima applicazione della presente legge e comunque nei tre anni successivi alla data della sua entrata in vigore, possono iscriversi al registro di cui al comma 1 gli operatori in naturopatia che abbiano svolto lattività professionale di naturopatia per almeno tre anni dalla data della richiesta di iscrizione, che abbiano frequentato corsi formativi e di aggiornamento e che siano forniti di un attestato di competenza rilasciata da unassociazione di categoria, alla quale siano iscritti, iscritta al registro di cui allarticolo 7.
(Esercizio della professione di operatore sanitario naturopata e utilizzo della qualifica professionale)
1. Lesercizio della professione di naturopata è consentito solo esclusivamente ai soggetti iscritti al registro di cui allarticolo 8.
2. I naturopati iscritti al registro di cui allarticolo 8 possono utilizzare pubblicamente la qualifica di operatore sanitario naturopata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 175.