Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1241
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Onorevoli Senatori. La promozione dello sviluppo delle zone montane costituisce un impegno sancito dallarticolo 44 della nostra Carta costituzionale. Questa premessa è fondamentale per comprendere lesigenza, da più parti sentita, di una revisione della vigente normativa sulla montagna italiana.
Oggi la disciplina principale della montagna si ritrova nelle disposizioni della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che ha indubbiamente svolto una funzione meritoria nei confronti delle zone montane. Tuttavia, limpianto complessivo di questa legge necessita di revisioni e integrazioni, sia perché in alcune parti la legge n. 97 non è riuscita a produrre i benefici effetti che da essa si attendevano, sia per tener conto della specificità di alcuni territori montani particolarmente svantaggiati, sia perché i mutamenti del quadro costituzionale nel frattempo intervenuti impongono di procedere alladeguamento di questa normativa con il nuovo riparto di competenze tra lo Stato e le regioni.
Non poco si è fatto per la montagna, ma molto si deve ancora fare. È evidente, infatti, che la montagna italiana soffre tuttoggi di una sensibile emarginazione, che con la sempre crescente globalizzazione dei mercati commerciali e produttivi appare destinata ad aumentare progressivamente. Soprattutto, si è avuto modo di verificare che nellambito delle zone di montagna esistono profondi squilibri: esiste una montagna ricca e piena di risorse, ma esiste una fetta considerevole di comuni montani (circa 1.350) che vivono in una situazione di notevole disagio economico, sociale e strutturale. Si riflette poi, anche nelle zone montane, il divario presente nel Paese tra le aree del Centronord e le aree del Mezzogiorno.
Tali considerazioni, che hanno trovato recente conferma in un rapporto del Centro studi investimenti sociali (CENSIS) sul valore aggiunto della montagna italiana, sarebbero di per sé sufficienti a giustificare un nuovo e più penetrante intervento legislativo finalizzato al recupero ed alla promozione delle zone montane. Ad esse ora si aggiunge la nuova dimensione europea assunta dalla montagna. A tale proposito si riportano di seguito le Conclusioni della Presidenza italiana adottate nel corso dellincontro ministeriale su «La specificità delle zone montane nellUnione europea» (Taormina 14-15 novembre 2003):
«1. I partecipanti riconoscono che gli ambienti montani non devono essere qualificati soltanto come aree svantaggiate, poiché essi si presentano anche come una notevole fonte di risorse per il territorio dellUnione, soprattutto nei settori delle acque, delle foreste, dellagricoltura, del paesaggio, del turismo, della biodiversità, delle tradizioni culturali, dei prodotti tipici;
2. I partecipanti ritengono che la valorizzazione delle zone montane, incluse le aree protette, può contribuire in modo efficace a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dellambiente, a proteggere la salute delluomo, nonché ad assicurare la gestione sostenibile delle risorse naturali, così come previsto dallarticolo III-129 del Progetto di trattato che istituisce una Costituzione per lEuropa;
3. I partecipanti riconoscono che il rafforzamento dei vantaggi economici delle zone montane meno favorite può potenziare laccesso ai servizi per la persona, la famiglia e le aziende;
4. I partecipanti ritengono che il principio della sussidiarietà, così come riaffermato nellarticolo 1-9 del Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per lEuropa, impone di potenziare il dialogo e la partecipazione delle comunità locali, al pari degli abitanti delle zone di montagna, alla elaborazione ed alla gestione delle politiche dellUnione europea inerenti largomento;
5. I partecipanti riconoscono che gli svantaggi di natura geografica e la maggiore difficoltà di accesso alle infrastrutture e ai servizi, che caratterizzano le zone montane, incidono sensibilmente sul fenomeno di un graduale spopolamento di alcune parti di questi territori. Queste aree invece devono preservare e potenziare il loro patrimonio di culture e di tradizioni;
6. I partecipanti raccomandano che, nello spirito di una sempre più concreta attuazione sul territorio del principio di sussidiarietà, vengano potenziati i rapporti oggi esistenti tra lUnione europea, gli Stati membri e gli organismi locali rappresentativi delle comunità di montagna;
7. I partecipanti concordano sulla opportunità che lUnione elabori iniziative idonee ad accrescere il livello di sviluppo delle zone montane, preservando comunque le aree protette;
8. I partecipanti raccomandano che vengano individuati interventi per valorizzare le risorse specificamente connesse alle zone montane, quali lacqua, le foreste, lagricoltura, il paesaggio, il turismo, la biodiversità, le tradizioni culturali, la tutela dei prodotti tipici;
9. I partecipanti concordano sul fatto che, attraverso la protezione e la valorizzazione delle zone montane, si possa contribuire in modo efficace a salvaguardare e migliorare la qualità dellambiente nel suo complesso, a proteggere la salute delluomo, nonché ad utilizzare in modo più razionale le risorse naturali provenienti dalla montagna europea, secondo il criterio dello sviluppo sostenibile;
10. I partecipanti raccomandano che lUnione e i Paesi membri, attraverso la riduzione degli svantaggi che caratterizzano le zone montane ed il sostegno alle loro potenzialità, possano contribuire ad attenuare il fenomeno attuale di un progressivo spopolamento di alcune parti delle zone montane».
Sulla base di queste premesse, occorre modificare qualcosa rispetto alla filosofia del passato: è necessario cioè prevedere delle griglie che consentano di indirizzare gli interventi e le agevolazioni verso le aree più disagiate e con una più elevata potenzialità di sviluppo, in modo da evitare che una serie di interventi a pioggia possano ricadere su territori non propriamente bisognosi di sostegno.
In questa ottica, con il presente provvedimento:
a) si riafferma il valore della montagna, anche nel contesto europeo e si dettano disposizioni che sono riferibili alla competenza esclusiva (o concorrente) dello Stato (articolo 1);
b) viene introdotta la nuova categoria dei comuni ad alta specificità montana (articolo 2, comma l), che rappresentano le aree di montagna più suscettibili di sviluppo, sulle quali occorre canalizzare la maggior parte degli interventi. Questi comuni, che secondo la ricerca del CENSIS sono circa un quarto dei comuni montani (1.350), vengono individuati attraverso una serie di parametri non soltanto altimetrici ed economici, ma anche riferibili alla situazione di degrado ambientale, allindice di spopolamento, al reddito pro capite dei residenti; a questi comuni viene riservata lassegnazione di una quota del Fondo per la montagna non inferiore al 10 per cento dello stanziamento annuale (articolo 3);
c) viene introdotto un nuovo strumento di programmazione degli interventi da effettuare nelle zone montane, il Piano nazionale delle aree montane, approvato con valenza triennale dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), previa intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, dintesa con il Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dellinterno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per i rapporti con il Parlamento, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri Ministri competenti. Questo strumento appare indispensabile per assicurare omogeneità e coordinamento dei vari interventi da predisporre in favore delle diverse zone montane (articolo 4);
d) viene prevista la possibilità di approvare singoli progetti speciali in favore della montagna, di valenza interregionale e con particolare riferimento alle aree comprensive di comuni ad alta specificità montana. Anche questo è uno strumento innovativo, che dovrebbe consentire la predisposizione di interventi mirati su macroaree montane, perseguendo obiettivi legati alla sicurezza ambientale, al riassetto idrogeologico, alla sistemazione idraulico-forestale, alluso sostenibile delle risorse idriche, alla tutela ed alla conservazione del patrimonio artistico e monumentale, alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali delle popolazioni montane (articolo 7);
e) vengono notevolmente potenziati il ruolo e le funzioni dellOsservatorio per la montagna, che curerà la promozione di campagne di informazione e di ricerca sui problemi delle zone montane, di attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per la erogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle aree montane, la promozione di progetti di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane, la raccolta e diffusione delle migliori pratiche (articolo 5);
f) in seno allOsservatorio, viene prevista la creazione di uno speciale organismo consultivo, denominato «Consulta femminile per i problemi delle donne in montagna», al fine di acquisire pareri e suggerimenti sulle iniziative che possano implementare la specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane (articolo 5, comma 5);
g) viene introdotta una disciplina organica ed esauriente dellEnte italiano montagna, istituito dal comma 1279 dellarticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 6).
Larticolato prevede, poi, una serie di disposizioni con riferimento a diversi settori di intervento in favore, per la maggior parte, dei comuni ad alta specificità montana, che sono quelli più meritevoli di sostegno. Il disegno di legge, tuttavia, non intende dettare norme in tutti i settori che possono interessare le zone montane, poiché occorrerebbero rilevanti stanziamenti sul piano finanziario che oggi non sono consentiti alla luce della particolare situazione economica del Paese.
Si tratta, evidentemente, di una gamma di normative assai articolata, che attraversa settori differenziati della nostra legislazione. Ma questa conseguenza, a ben considerare, è inevitabile in quanto la montagna in sé non è una materia unica ed omogenea, bensì raccoglie e contiene profili che di volta in volta sono riferibili a materie diverse. La stessa legge n. 97 del 1994 si era dovuta occupare di molti degli aspetti sui quali oggi ritorna il presente disegno di legge; ciò che interessa sottolineare è il fatto che non viene intaccato nessun ambito attribuito alla competenza regionale esclusiva, così come definita dal novellato articolo 117 della Costituzione. Ciò vuol dire, altresì, che ciascuna regione, nellesercizio di siffatte competenze residuali, potrà dettare proprie norme che abbiano ad oggetto i territori montani, rispettando ovviamente il dettato costituzionale dellarticolo 44 ed integrando i contenuti della legislazione statale.
Articolo 1. Il primo articolo del nuovo disegno di legge sancisce che la tutela e la valorizzazione delle aree montane costituiscono un obiettivo prioritario della politica di sviluppo nazionale, cui concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali.
Il comma 2 dellarticolo in questione indica gli obiettivi da conseguire e le finalità di carattere generale che giustificano oggi un nuovo intervento del legislatore. Si tratta di sostenere la vita delle famiglie residenti nei territori montani allo scopo di evitarne lo spopolamento e contenere la tendenza allinvecchiamento della popolazione, di promuovere e valorizzare le tradizioni economiche e culturali locali, di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, nonché di garantire leffettivo esercizio dei diritti e lagevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna.
Al comma 4 è stata prevista espressamente la salvaguardia delle potestà legislative attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, chiamate ad applicare la nuova legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Infine al comma 5 si prevede che, in seno allUnione europea, lo Stato e, per quanto di loro competenza, le regioni e le province autonome promuovono le azioni dirette al riconoscimento della specificità delle zone montane ed alla loro valorizzazione in sede comunitaria. La norma è volta a riconoscere la nuova posizione di tali soggetti non solo nel quadro dellordinamento interno, bensì anche nella prospettiva comunitaria, laddove ciò sia consentito dallattuale riparto delle competenze riconosciute in favore di questi soggetti.
Articolo 2. Questa disposizione è una delle più rilevanti nel corpo del disegno di legge, poiché contiene la definizione delle zone montane alle quali sarà applicabile la nuova disciplina, introducendo una nuova categoria di enti montani, il comune ad alta specificità montana. La disposizione prevede appunto che, fatte salve in ogni caso le competenze legislative regionali, si intende per comune ad alta specificità montana il comune montano che per particolari situazioni oggettive di svantaggio e per le rilevanti potenzialità di sviluppo è individuato e riconosciuto come tale in ragione dei criteri indicati nel comma 3 dello stesso articolo.
Secondo il criterio ispiratore del disegno di legge è fondamentale selezionare, nellambito più generale delle zone montane, questa nuova categoria, cioè quella dei comuni ad alta specificità montana, che si riferisce a quei comuni che attualmente presentano le maggiori potenzialità di sviluppo e che, sia per collocazione territoriale, sia per la loro situazione socioeconomica, necessitano dei maggiori interventi da parte dello Stato.
Al fine di garantire lindispensabile uniformità nella classificazione suddetta, viene attribuito al Ministro per i rapporti con le regioni il compito di definire i criteri per lindividuazione dei comuni ad alta specificità montana, di concerto con il Ministro dellinterno e dintesa con la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
I criteri per lindividuazione dei comuni ad alta specificità montana dovranno tenere conto della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dellindice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del tasso di disoccupazione, della pendenza dei terreni, dellaltimetria del territorio comunale, della distanza dal capoluogo di provincia, delle presenze turistiche, della situazione di oggettivo svantaggio di entità amministrative poste in aree di confine o in contiguità con il territorio di regioni o province autonome, delle attività produttive non agricole, dellaltitudine del capoluogo del comune.
Le regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto del Ministro per i rapporti con le regioni ai sensi dei commi 2 e 3 della disposizione, provvedono alla classificazione del territorio montano di riferimento, individuando i comuni o le frazioni di comune ad alta specificità montana. Le regioni possono applicare correttivi nella individuazione dei comuni ad alta specificità montana evidenziando specifiche condizioni di differenziazione ed esigenze di sviluppo, con riferimento al livello di svantaggio risultante dallapplicazione dei suddetti criteri e parametri, determinate da eventi naturali e socioeconomici o da particolari contesti, quali la situazione amministrativa in aree montane di confine o in contiguità con regioni a statuto speciale o province autonome. È anche prevista la possibilità di chiedere alla regione che, sulla scorta degli stessi criteri utilizzati per lindividuazione dei comuni ad alta specificità montana, per una frazione del territorio di un comune sia prevista una classificazione diversa da quella attribuita al comune nel suo complesso.
Articolo 3. Il Fondo nazionale per la montagna, già previsto dallarticolo 2 della legge n. 97 del 1994, e successive modificazioni, viene trasformato nel Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane, nel quale confluiranno tutti gli stanziamenti previsti dalla normativa vigente. La principale novità rispetto alla disposizione precedente riguarda lintroduzione della riserva di una quota non inferiore al 10 per cento destinata al finanziamento dei progetti speciali di valenza interregionale previsti nellarticolo 7 del disegno di legge. I criteri relativi allimpiego delle risorse provenienti dal Fondo sono stabiliti dalle regioni.
Articolo 4. La disposizione introduce un nuovo strumento di programmazione destinato a favorire lo sviluppo delle zone montane, cioè il Piano nazionale delle aree montane. Il Piano, di valenza triennale, viene approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), previa intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, dintesa con il Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con Ministro dellinterno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro per i rapporti con il Parlamento, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri Ministri competenti.
Nel Piano dovranno essere definiti gli obiettivi della politica nazionale per la montagna, mediante lelaborazione delle linee strategiche fondamentali per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori montani, con particolare riferimento ai comuni ad alta specificità montana.
I contenuti del Piano, che deve essere annualmente adeguato alle risorse effettivamente disponibili, costituiscono documento preliminare per la predisposizione dei provvedimenti statali che compongono la manovra di finanza pubblica.
Articolo 5. Con questa disposizione si disciplinano la costituzione e le funzioni dellOsservatorio per la montagna, organismo già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. LOsservatorio curerà in particolare la promozione: di campagne di informazione e di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario ed internazionale; di attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per la erogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle aree montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa di progetti di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane; di progetti di sperimentazione e di ricerca applicata ai contesti territoriali delle zone montane; delle procedure di raccolta e diffusione delle «migliori pratiche»; di ricerche e di progetti relativi:
1) alla gestione del patrimonio agrosilvopastorale;
2) alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio della flora e della fauna selvatica e domestica;
3) ad un miglioramento delle coltivazioni tradizionali;
4) allo sviluppo della pastorizia;
5) allo sviluppo delle forme di turismo sostenibile; può inoltre dare pareri sui problemi dei territori montani.
LOsservatorio collabora con il Comitato tecnico interministeriale per la montagna, istituito con delibera del CIPE del 13 aprile 1994, al fine di perseguire una gestione integrata delle politiche nazionali per la montagna, e con gli eventuali osservatori regionali.
In seno allOsservatorio, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni di concerto con il Ministro per le pari opportunità, viene istituita, senza ulteriori oneri per lo Stato, la Consulta femminile per i problemi delle donne in montagna. La Consulta esprime parere su tutte le iniziative, sia di carattere legislativo che progettuale, riguardanti limplementazione della specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane.
Articolo 6. Questa disposizione disciplina lEnte italiano montagna, istituito dal comma 1279 dellarticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. LEnte viene qualificato come ente di ricerca e svolge i compiti già attribuiti allIstituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna dalla legge 7 agosto 1997, n. 266. Oltre a questi compiti, esercita funzioni di servizio e di supporto scientifico per la individuazione delle linee di indirizzo finalizzate alle politiche di sviluppo e di conoscenza del territorio montano, nonché per la consulenza tecnico-scientifica degli organismi nazionali e regionali in relazione alle competenze attribuite con la presente legge. LEnte inoltre:
a) assicura il coordinamento scientifico delle attività istituzionali allestero riguardanti il settore montano;
b) predispone, anche mediante il coordinamento di attività svolte da altri soggetti pubblici e privati, progetti speciali finalizzati allo sviluppo economico e sociale, nonché alla sicurezza ambientale delle zone montane, al miglioramento della viabilità e dei trasporti locali, alluso sostenibile delle risorse, alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni montane;
c) realizza programmi di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario ed internazionale;
d) svolge attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per lerogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle zone montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa;
e) elabora programmi di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane.
Presso lEnte è costituita la banca dati della montagna.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, verranno previste le modalità di funzionamento, gli organi di amministrazione e di controllo, nonché la dotazione organica dellEnte.
LEnte è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca.
Il finanziamento dellEnte è assicurato dal fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, da un contributo annuo di 500.000 euro a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da ogni altro contributo o provento delle regioni e di organismi pubblici e privati.
Articolo 7. Altra innovazione del disegno di legge è costituita dalla introduzione dei progetti speciali, che possono essere presentati, in attuazione degli obiettivi prefissati dal Piano nazionale delle aree montane, anche su iniziativa delle regioni, delle province autonome e degli altri enti pubblici o di associazioni senza scopo di lucro. I progetti speciali in favore della montagna devono tradursi in un complesso di interventi mirati, organici e coordinati, di valenza interregionale, in favore di territori montani disagiati, con particolare riferimento alle aree comprensive di comuni montani ad alta specificità montana ed alle aree di confine o poste in contiguità con regioni a statuto speciale o province autonome.
Gli interventi previsti nei progetti speciali dovranno perseguire prioritariamente gli obiettivi legati allo sviluppo delle attività economiche e sociali, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività, alla sicurezza ambientale delle zone montane, al riassetto idrogeologico, alla sistemazione idraulico-forestale, al miglioramento delle vie daccesso e dei trasporti locali, alluso sostenibile delle risorse idriche, allo sviluppo delleconomia locale e ad interventi volti al sostegno dellindustria turistica dellarea, alla valorizzazione ed alla conservazione del patrimonio monumentale, architettonico, artistico, civile, religioso, alledilizia rurale, ai centri storici ed al paesaggio montano, alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali delle popolazioni montane.
Il CIPE, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, dintesa con la Conferenza unificata, approva i progetti speciali in favore della montagna e ne dispone il finanziamento a valere sulla quota riservata delle risorse previste dal Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane di cui allarticolo 3 del disegno di legge, privilegiando le iniziative considerate prioritarie per lo sviluppo delle aree ad alta specificità montana e quelle che prevedono una partecipazione finanziaria, superiore al trenta per cento della spesa complessiva, da parte del soggetto che ha presentato il progetto.
Inoltre, ai fini della prevenzione dei dissesti territoriali e degli incendi boschivi si demanda al Corpo forestale dello Stato lattuazione di speciali progetti finalizzati alla realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco.
Articolo 8. La disposizione riprende in parte il contenuto del vigente articolo 9 della legge n. 97 del 1994, conservando la possibilità che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, attribuiscano alle comunità montane ed ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura ecocompatibile nellambito del piano forestale nazionale, nonché finanzino, nellambito delle proprie disponibilità di bilancio, le quote di parte nazionale previste dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e di programmi comunitari, anche in tema di pari opportunità.
Al comma 2 viene confermata anche la possibilità per i consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi dellarticolo 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e promossi dalle comunità montane, nonché per le associazioni di proprietari riconosciute idonee e finalizzate al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi, di beneficiare di contributi statali, nellambito delle ordinarie disponibilità di bilancio, definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delleconomia e delle finanze, commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, purché siano ritenute di interesse generale e assunte mediante apposite convenzioni pluriennali.
Tutte le forme di gestione indicate nel presente articolo continuano a poter godere dei benefici previsti dallarticolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, a condizione che le superfici silvopastorali interessate abbiano unestensione di almeno cinque ettari.
Articolo 9. La disposizione è dedicata al potenziamento del sistema informativo della montagna (SIM), cui viene attribuito carattere prioritario nellambito dellattuazione dei piani di sviluppo informatico delle pubbliche amministrazioni.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la massima diffusione ed integrazione dei servizi telematici già esistenti in seno alla pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche ed organizzative del sistema informativo della montagna.
Gli sportelli del sistema informativo della montagna presso gli enti locali potranno essere utilizzati per lemissione delle carte di identità elettroniche e delle carte nazionali dei servizi, tramite connessione al Centro nazionale per i servizi demografici previa autorizzazione del Ministero dellinterno. Detti sportelli potranno fungere da punti di accesso dei tecnici e degli esercenti la professione notarile per linvio certificato e documentato degli atti di variazione ipo-catastale, quali determinati dal Ministero delleconomia e delle finanze.
Articolo 10. La disposizione estende la possibilità per i comuni di utilizzare le aree espropriate anche per la realizzazione di impianti produttivi di carattere agricolo (articolo 27, sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni).
Articolo 11. La norma prevede che, al fine di favorire laccesso dei giovani alle attività agricole, lIstituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), nellesercizio dei propri compiti istituzionali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nei comuni montani, nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice e delle disponibilità finanziarie annuali.
La disposizione è applicabile alle cooperative agricole previste dallarticolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta almeno per il cinquanta per cento da donne.
Articolo 12. Questa disposizione introduce la certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia per i boschi e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione. È previsto che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, dintesa con la Conferenza unificata, stabilisca con proprio decreto i criteri, le modalità e i diritti per il rilascio e per luso della certificazione e del marchio previsti nel presente articolo.
Ferme restando le competenze regionali in materia di foreste, le funzioni ed i compiti di controllo relativi alla certificazione di ecocompatibilità ed al corretto uso del marchio di garanzia di cui al presente articolo sono esercitate dal Corpo forestale dello Stato.
Articolo 13. La disposizione si riferisce ad una serie di misure dirette a migliorare lerogazione di alcuni servizi pubblici nelle zone montane. In particolare si prevede che:
a) il Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano dei servizi degli uffici territoriali delle Agenzie fiscali che, ad invarianza di spesa e nel quadro delle attività di decentramento già in atto, garantisca una razionale dislocazione degli stessi sul territorio montano e ne consenta lagevole accesso;
b) il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità di regolamentazione del settore postale, ai sensi della vigente normativa vigila affinché il fornitore del servizio universale postale, nellambito degli obblighi da esso derivanti, tenga in particolare considerazione le zone montane;
c) nei comuni montani, dintesa tra gli enti interessati, possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Per lo svolgimento delle loro attività i centri multifunzionali possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dellarticolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Articolo 14. La disposizione si occupa di alcuni interventi in materia di associazionismo sociale nellambito dei comuni ad alta specificità montana. In primo luogo, si prevede che tra i compiti attribuiti allOsservatorio nazionale per il volontariato, istituito dallarticolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, vi sia anche quello di approvare progetti sperimentali per la realizzazione di interventi nei predetti comuni.
La disposizione prevede inoltre che tra le finalità del Fondo per le politiche sociali, istituito con larticolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inclusa la stipula di convenzioni, ai sensi dellarticolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché dellarticolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e di volontariato operanti nei comuni ad alta specificità montana, per finalità di sostegno alle popolazioni locali.
Articolo 15. In materia di comunicazione, la norma prevede anzitutto la trasmissione, da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nellambito del contratto di servizio, di appositi programmi radiotelevisivi per gli utenti che risiedono nei comuni ad alta specificità montana.
Dispone anche che linstallazione, manutenzione e gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia situati nei medesimi comuni siano a totale carico degli enti gestori.
Inoltre, il comma 3, nel richiamare gli obblighi di servizio universale, colloca i consumatori residenti nei detti comuni tra quelli con esigenze sociali particolari ai fini dellapplicazione di formule tariffarie di favore, ai sensi dellarticolo 59 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.
Infine, si prescrive che il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati situati in territorio montano avvenga senza oneri aggiuntivi, salvi i costi tributari.
Articolo 16. In materia di lavori pubblici, si prevede che nei comuni montani, per le opere di competenza statale di importo non superiore a 750.000 euro, gli enti appaltanti possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata.
Per laffidamento degli stessi lavori, che siano finalizzati al ripristino di opere già esistenti e danneggiate da calamità naturali o da eventi connessi al dissesto idrogeologico delle aree montane, gli enti appaltanti possono procedere mediante trattativa privata, in deroga a quanto previsto dallarticolo 57 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previo esperimento di gara in forma le con linvito di almeno cinque imprese prioritariamente locali. Per i lavori di importo non superiore a 200.000 euro, il numero delle imprese da invitare può essere ridotto a tre.
Articolo 17. Poiché uno dei principali fattori di svantaggio delle zone di montagna è rappresentato dalla scarsità delle strutture di collegamento, con questa disposizione si prevede che, al fine di agevolare la viabilità e mobilità in montagna e tenendo conto della necessità di ridurre gli effetti negativi ed i rischi derivanti dal traffico nelle zone montane ad un livello tollerabile per luomo, la fauna, la flora ed il loro habitat, nella legge finanziaria viene annualmente destinata una quota del 10 per cento del Fondo di cui allarticolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progettazione di opere di viabilità e mobilità nei territori montani.
Articolo 18. La disposizione riprende il dettato del vigente articolo 21 della legge n. 97 del 1994 e prevede che per le istituzioni scolastiche di scuola dellinfanzia, primaria e secondaria di primo grado, ubicate nei comuni ad alta specificità montana, sono consentite deroghe alle disposizioni relative al numero minimo di alunni. È, inoltre, favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi.
Inoltre, ai fini della concreta attuazione del diritto allo studio, agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle università residenti nei comuni ad alta specificità montana sono assegnate con priorità borse di studio.
Articolo 19. Questa disposizione si occupa dei problemi della sanità nelle zone di montagna, dal momento che anche in questo settore si registrano gravi carenze e disomogeneità con la restante parte del territorio nazionale. In particolare, si prevede:
la predisposizione di un progetto per lo sviluppo dei servizi di telemedicina destinato alle aree montane e con particolare riferimento a quelle ad alta specificità montana. Il progetto è approvato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la realizzazione del progetto viene stanziata unapposita quota del Fondo sanitario nazionale;
la individuazione nella fissazione dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali, di appositi parametri per incrementare la quota capitaria spettante alle aziende operanti nei comuni ad alta specificità montana;
la valutazione del servizio prestato dal personale medico nellambito di strutture sanitarie operanti nelle zone montane ai fini dellarticolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Infine, il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca può riservare annualmente degli assegni di studio a favore di giovani laureati in medicina che si iscrivano a scuole di specializzazione, a condizione che si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, in seno a strutture sanitarie ubicate nelle zone montane.
Articolo 20. Questa disposizione introduce la prima di una serie di agevolazioni fiscali destinate a favorire determinate attività svolte nei comuni ad alta specificità montana.
Si prevede che il riutilizzo di materiale inerte proveniente da lavorazioni di cava, da fanghi di segagione di materiali di cava o comunque da lavori di scavo, per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei territori montani, non costituisce cessione ai sensi dellarticolo 85, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Inoltre, si prevede la gratuità della captazione e dellutilizzo delle sorgenti naturali dacqua da parte di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo principale, per scopi domestici o aziendali.
Articolo 21. Le agevolazioni previste in questa disposizione riguardano il settore del turismo. Per quanto concerne in particolare lattività agrituristica, la norma riproduce il comma 3 dellarticolo 17 della legge n. 97 del 1994, il quale stabilisce che le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate allesercizio dellattività agrituristica, esercitata nei territori montani, sono equiparate alle costruzioni rurali previste nellarticolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Inoltre, si attribuisce priorità nellassegnazione delle agevolazioni di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135, alle istanze relative a pacchetti di vacanza incentrati nellambito dei territori montani.
Per gli anni 2009-2011, le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano riferite al settore turistico-alberghiero, ai sensi del testo unico delle direttive per la concessione e lerogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui al decreto del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2000, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nellassegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.
Articolo 22. Questa disposizione prevede lintroduzione delle seguenti agevolazioni fiscali per impianti di risalita, teleferiche e palorci:
a) laliquota prevista nellallegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio utilizzato dalle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone nei comuni, è ridotta di euro 51,65 per ogni mille litri di prodotto;
b) i comuni ad alta specificità montana non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei dei corsi dacqua e di una cauzione per loccupazione di terreni demaniali.
Articolo 23. Con questa disposizione si assegna un contributo straordinario per gli anni 2009, 2010 e 2011 a favore della Fondazione italiana per le montagne, costituita il 26 novembre 2003, in esito allAnno internazionale delle montagne, per concorrere allavvio dellimportante istituzione e al conseguimento delle sue finalità di sviluppo e promozione del territorio e delleconomia montana.
Articolo 24. Con questa disposizione si stabilisce che il Ministro per i rapporti con le regioni, dintesa con il Ministro delleconomia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentiti lOsservatorio di cui allarticolo 5, la Conferenza unificata e il Comitato tecnico interministeriale sulla montagna, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento allattuazione della legge ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.
Articolo 25. Con questa norma si prevede labrogazione dellarticolo 9 della legge n. 97 del 1994, sostituito dallarticolo 8 del presente provvedimento, e del comma 4 dellarticolo 24 della medesima legge.
Articolo 26. Prevede la copertura finanziaria del disegno di legge, valutati in 100 milioni di euro annui.