Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1241

Art. 19.

(Sanità di montagna)

    1. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, predispone un progetto per lo sviluppo dei servizi di telemedicina destinato alle aree montane e con particolare riferimento a quelle ad alta specificità montana. Il progetto è approvato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il finanziamento della realizzazione del progetto è definito nell’ambito dell’intesa nella medesima Conferenza permanente relativa al riparto del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

    2. In sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali si tiene adeguato conto della necessità di potenziamento dei servizi sanitari nelle aree montane.
    3. Negli atti relativi alla fissazione dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano appositi parametri per incrementare la quota capitaria spettante alle aziende operanti nei comuni ad alta specificità montana.
    4. Il servizio prestato dal personale medico nell’ambito di strutture sanitarie operanti nelle zone montane è valutato ai fini dell’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
    5. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca può stabilire nell’ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle attività istituzionali, assegni di studio a favore di giovani laureati in medicina e chirurgia che si iscrivano a scuole di specializzazione, a condizione che si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, in seno a strutture sanitarie ubicate nelle zone montane.