Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1241
Azioni disponibili
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23.
(Contributo straordinario
alla Fondazione italiana per le montagne)
1. Allo scopo di concorrere allavvio e al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione italiana per le montagne, concernenti lo sviluppo dei territori e delleconomia di montagna, è attributo alla stessa un contributo straordinario di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
(Relazione annuale
sullo stato della montagna)
1. Il Ministro per i rapporti con le regioni, dintesa con il Ministro delleconomia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentiti lOsservatorio di cui allarticolo 5, la Conferenza unificata e il Comitato tecnico interministeriale sulla montagna, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento allattuazione della presente legge ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati larticolo 9 e larticolo 24, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri, ivi comprese le minori entrate, derivanti dalla presente legge, valutati in 100 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nellambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.