Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1241

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

(Contributo straordinario
alla Fondazione italiana per le montagne)

    1. Allo scopo di concorrere all’avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione italiana per le montagne, concernenti lo sviluppo dei territori e dell’economia di montagna, è attributo alla stessa un contributo straordinario di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Art. 24.

(Relazione annuale
sullo stato della montagna)

    1. Il Ministro per i rapporti con le regioni, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentiti l’Osservatorio di cui all’articolo 5, la Conferenza unificata e il Comitato tecnico interministeriale sulla montagna, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all’attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Art. 25.

(Abrogazioni)

    1. Sono abrogati l’articolo 9 e l’articolo 24, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Art. 26.

(Copertura finanziaria)

    1. Agli oneri, ivi comprese le minori entrate, derivanti dalla presente legge, valutati in 100 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.