Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1241
Azioni disponibili
(Agevolazioni per il turismo)
1. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate allesercizio dellattività agrituristica, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono equiparate alle costruzioni rurali previste nellarticolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Lultimo periodo del comma 2 dellarticolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, è sostituito dal seguente: «Hanno inoltre priorità nellassegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nellambito dei territori montani».
3. Per il triennio 2009-2011 le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano riferite al settore turistico-alberghiero, ai sensi del testo unico delle direttive per la concessione e lerogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui al decreto del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2000, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nellassegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.