Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1241
Azioni disponibili
Art. 20.
(Agevolazioni per lestrazione dei prodotti del sottosuolo e per lutilizzo dellacqua)
1. Lutilizzo di materiale inerte proveniente da lavorazioni di cava, da fanghi di segagione di materiali di cava o comunque da lavori di scavo, per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei territori ad alta specificità montana, non costituisce cessione ai sensi dellarticolo 85, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delleconomia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto recante le modalità di attuazione del comma 1.
3. La captazione e lutilizzo delle sorgenti naturali dacqua da parte di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo principale, per scopi domestici o aziendali, sono gratuiti.